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3. Assicurazioni
3. Assicurazioni
L’art. 4 della legge n. 266/1991 prevede che le organizzazioni di volontariato debbano «assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi».
La legge pone dunque a carico delle ODV l’obbligo di assicurare i propri aderenti per una duplice categoria di danni: infortuni e malattie, da un lato, e i danni patrimoniali cagionati a terzi nell’esercizio della medesima attività, dall’altro.
L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e malattie è un importante corollario della valorizzazione legislativa dell’attività di volontariato, considerata come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolta al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Per comprendere precisamente l’ambito di applicazione della disciplina legale, per infortunio comunemente si intende un evento dovuto a una causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche che abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o temporanea.
Non possono pertanto considerarsi infortuni le lesioni derivanti da aggravamento di patologie preesistenti o giunte inaspettatamente, ma non ascrivibili a cause esterne.
Le polizze infortuni devono includere come garanzie tipiche almeno il caso morte da infortunio e il caso di invalidità permanente. Altre garanzie tipiche che possono essere incluse sono: –rimborso spese: vale a dire un risarcimento delle spese sostenute a causa d’infortunio e documentate dal volontario, entro il massimale stabilito; –diaria da ricovero: cioè un’indennità prestabilita corrisposta per ogni giorno di ricovero del volontario (o Day Hospital) a causa di infortunio; –diaria da gessatura: vale a dire un risarcimento prefissato per ogni giorno di applicazione di gessatura a seguito di infortunio.
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Le garanzie tipiche che possono essere incluse nella polizza malattia sono: –rimborso spese a massimale: vale a dire un’indennità corrisposta per le spese mediche sostenute e documentate dal volontario a seguito di una malattia per la quale è stato necessario un ricovero (con o senza necessità di intervento chirurgico), entro il massimale stipulato; –rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche: cioè un risarcimento delle spese mediche sostenute e documentate a seguito di
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una malattia che non ha però comportato né ricovero, né intervento chirurgico, sempre entro il massimale stabilito; –diaria da ricovero: ovvero un rimborso per ogni giorno di ricovero a seguito di malattia; –diaria da convalescenza: risarcimento di ogni giorno di convalescenza successiva a un ricovero e certificata dal medico; –invalidità permanente da malattia: cioè il rimborso di una somma che deriva applicando al massimale prefissato una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente causato da una malattia. Tale garanzia è accertata generalmente per gradi di invalidità non inferiori al 33%.
La disposizione mira a realizzare un contemperamento tra l’interesse del volontario a essere indennizzato per il danno subito e l’interesse sociale a non accollare all’associazione di volontariato spese ingenti.
L’obbligatorietà dell’assicurazione, in un certo senso, può essere letta come un’“estensione” al volontario di una disciplina protettiva dedicata al lavoratore nei luoghi di lavoro in considerazione del rischio insito nello svolgimento della maggior parte delle attività di volontariato e della necessità di apprestare adeguati mezzi di tutela per colui che la svolge.
Tuttavia l’assicurazione del volontario si discosta da quella prevista per i lavoratori dipendenti sotto diversi profili. Un primo elemento di differenziazione con il lavoro subordinato riguarda il soggetto assicuratore che per gli aderenti alle associazioni di volontariato sarà costituito da un istituto privato di assicurazioni.
Inoltre, a differenza dell’assicurazione sociale per i lavoratori, nelle ODV gli aderenti potranno beneficiare della copertura assicurativa solo se il soggetto obbligato (l’associazione) abbia provveduto alla stipulazione del contratto di assicurazione ed abbia effettivamente versato i premi assicurativi.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione, però, comporta la responsabilità dell’organizzazione di volontariato nei confronti dell’aderente che abbia subito il danno, nonché impedisce l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con conseguente impossibilità, secondo quanto riporta l’art. 7 della legge n. 266/91, di ottenere convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e tutti gli altri Enti pubblici.
Occorre segnalare che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge n. 266/ 1991, nel caso di convenzioni stipulate con i soggetti su menzionati, gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria sono a carico dell’Ente con il quale è stipulata la convenzione. Il trasferimento del costo assicurativo sull’Ente pubblico si giustifica in considerazione dell’apporto che, in virtù della con-
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venzione, i volontari offrono al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente stesso, integrando o sostituendo l’attività dei lavoratori dipendenti.
Le ODV hanno l’obbligo di assicurare soltanto i soci attivi – cioè coloro che effettivamente prestano attività di volontariato – che risultano dal “registro dei volontari”. Questi sono dei registri che le organizzazioni, per legge, sono tenute a tenere e consistono in un elenco, sempre aggiornato, degli aderenti all’associazione. Solo i soci che compaiono su tale registro potranno essere risarciti in caso di incidente.
I decreti ministeriali (D.M.) del 14 febbraio 1992 e del 16 ottobre 1992, che delineano le procedure per assolvere agli obblighi assicurativi, prevedono che il registro, prima di essere utilizzato, venga numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato da un notaio, da un segretario o da un pubblico ufficiale preposto a tale compito, che sarà tenuto anche a dichiarare, in ultima pagina, il numero delle pagine vidimate e il numero delle pagine complessive di cui è composto il registro.
I decreti ministeriali appena richiamati prevedono, inoltre, la possibilità di stipulare polizze di tipo collettivo in cui non compaiono i nomi dei singoli volontari assicurati (che si desumono proprio in riferimento ai nomi indicati nel registro dei volontari), ma solo il numero massimo degli stessi.
In materia di sicurezza e tutela dei volontari occorre segnalare un’importante e recente novità introdotta dal decreto legislativo (D.Lgs.) n. 81/ 2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Prima di tale intervento legislativo era pacificamente esclusa l’applicabilità nei confronti dei volontari della legge n. 626/1994 sulla sicurezza sul posto di lavoro (come ribadito recentemente anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2040/2002).
L’art. 2 del nuovo Testo Unico (T.U.) ha previsto invece che: «Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per “lavoratore” persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato [...] il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266».
Il Testo Unico quindi specifica espressamente che in materia di sicurezza il volontario è equiparato al lavoratore, con la conseguenza che, oggi, le ODV sono tenute a osservare le prescrizioni ivi contenute.
Occorre comunque precisare che lo stesso Testo Unico, nell’individuare l’ambito di applicazione della normativa, prevede espressamente che «nei riguardi [...] delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n.266 [...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono appli-
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