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I rapporti di lavoro con le ODV
L’apporto personale e gratuito dei volontari è lo strumento fondamentale di cui si avvalgono le organizzazioni di volontariato per perseguire i loro scopi solidaristici. D’altra parte la legge n. 266/1991 consente alle ODV di «assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo» (art. 3, comma 4) laddove fosse necessario al loro regolare funzionamento, oppure per qualificare l’attività da esse svolta.
In primo luogo è opportuno riaffermare che la qualità di socio è assolutamente incompatibile con quella di dipendente o collaboratore retribuito della ODV e che, pertanto, eventuali rapporti di lavoro non possono essere instaurati con i soci ma solo con esterni.
Inoltre, come già accennato in sede introduttiva, deve esistere una relazione qualitativa e quantitativa tra il numero e il profilo degli aderenti all’organizzazione e i lavoratori subordinati e autonomi che collaborano nell’ambito dell’organizzazione stessa.
La legge pone un’ulteriore limitazione relativa alle causali che consentono il ricorso all’attività lavorativa “esterna”, prevedendo che vi si possa ricorrere «nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta».
Si può dunque ipotizzare il ricorso a collaboratori o dipendenti per le seguenti attività: –formazione e aggiornamento dei volontari; –coordinamento di iniziative particolari o della stessa attività dei volontari; –supporto nella realizzazione di progetti promossi dalle ODV; –consulenze specialistiche; –attività amministrative connesse con la gestione ordinaria dell’organizzazione.
La tipologia di contratto che l’ODV andrà a stipulare con il soggetto che
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