2 minute read

2. Il contratto a tempo determinato

–la sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro; –la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore; –assenza di rischi economici da parte del lavoratore.

Quando viene stipulato un contratto di lavoro subordinato, questo viene assoggettato a una pluralità di norme che regolano e integrano quanto previsto nel contratto di lavoro individuale, cioè quello sottoscritto tra datore di lavoro (in questo caso dalla ODV) e il lavoratore.

Queste norme si trovano in diverse fonti quali la Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali, nonché nei contratti collettivi.

2. Il contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dall’apposizione di un termine, dunque di una “scadenza”, raggiunta la quale il rapporto di lavoro instaurato tra le parti si conclude senza alcun obbligo di comunicazione preventiva.

Fino al 2001 questo contratto era ammesso solo in alcune specifiche ipotesi previste dalla legge. Oggi il contratto a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001 (oggetto di recenti modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 e dalla legge n. 133/2008), ai sensi del quale il contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato e l’apposizione del termine è ammessa in presenza di «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» (art. 1); il terminale finale del rapporto deve risultare per iscritto e deve essere espressamente motivato. Tali elementi consentono dunque di affermare che questo contratto può essere stipulato solo in presenza di un’esigenza temporanea.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato per una durata massima di tre anni. Alla scadenza il contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore per una sola volta, solo se la durata iniziale era inferiore ai tre anni.

La legge prevede per il datore di lavoro la possibilità di riassumere un lavoratore precedentemente impiegato con contratto a tempo determinato, purchè dalla scadenza del primo contratto siano intercorsi almeno dieci giorni, se il contratto precedente era di durata inferiore a sei mesi, o almeno venti giorni, se di durata superiore ai sei mesi.

Nel caso in cui non vengano rispettati questi periodi di “pausa”, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Nel caso in cui vi siano due assunzioni immediatamente successive (senza soluzione di continuità) il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

La legge n. 247/2007 ha introdotto un limite massimo alla successione

17

This article is from: