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6. Lavoro accessorio
non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro.
Anche il collaboratore occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa; gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento. La prestazione, anche se di breve durata, deve ritenersi comunque continuativa.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.
Questi rapporti si distinguono dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (art. 70 D.Lgs. n. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione.
Nel lavoro autonomo occasionale (collaborazioni occasionali) il collaboratore, invece, deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente, salvo specifiche esigenze dell’azienda. Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni.
La circolare del Ministero del lavoro n. 1/04 ha precisato che rispetto alle mini co.co.co. il lavoro autonomo occasionale non è caratterizzato né dal coordinamento, né dalla continuità della prestazione.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente.
6. Lavoro accessorio
Il lavoro accessorio è un particolare tipo di contratto di lavoro introdotto dalla legge n. 30/2003 e disciplinato dal decreto attuativo 276/2003 che può essere stipulato per prestazioni di tipo occasionale e di breve durata.
La legge delinea un preciso campo di applicazione nell’ambito del quale questo contratto può essere validamente stipulato.
In particolare le prestazioni di tipo occasionale possono essere rese in settori e attività quali: –piccoli lavori domestici; –lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; –l’insegnamento privato supplementare; –manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; –periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, re-
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golarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; –attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani; –impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; –consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Il decreto 276/03 non dice nulla a proposito dell’individuazione dei datori di lavoro abilitati a stipulare contratti di lavoro accessorio, ma sulla base delle indicazioni della legge delega n. 30/2003 si può ritenere che questi siano: –famiglie; – enti senza fine di lucro; –soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell’esercizio della propria attività.
Nella versione iniziale del testo normativo del 2003, con questo contratto potevano essere assunti soltanto i soggetti a rischio di esclusione sociale (ad esempio disabili e soggetti in comunità di recupero) o soggetti non ancora entrati nel mondo del lavoro (come casalinghe, studenti ecc.).
Oggi, a seguito della riforma realizzata con la recente legge n. 133/2008, non vi è più una selezione dei soggetti che possono prestare lavoro accessorio e pertanto risulta notevolmente ampliato l’ambito di applicazione di questa nuova figura contrattuale.
La forma del contratto è libera. Il rapporto può aver luogo anche con più beneficiari, ma non può dar luogo, con riferimento al medesimo committente a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (importo che è innalzato a 10.000 euro se l’attività è resa nell’ambito di imprese familiari).
Per il pagamento del corrispettivo è prevista una particolare procedura: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato con decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.
Il concessionario abilitato alla vendita dei buoni sarà individuato con decreto ministeriale. In attesa del decreto, i concessionari del servizio sono individuati dalla legge nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o di occupazione del lavoratore accessorio.
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