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4. Il lavoro autonomo
mentare. Questo consiste nel lavoro che viene svolto oltre l’orario parziale di lavoro concordato nell’ambito del part-time orizzontale sino al limite del tempo pieno.
Il lavoro straordinario consiste invece, nel lavoro prestato oltre l’orario di lavoro a tempo pieno, e di regola è retribuito con delle maggiorazioni.
Come detto precedentemente l’orario che il lavoratore è tenuto a osservare deve essere indicato nel contratto di assunzione. Tuttavia il D.Lgs. n. 61/00 (modificato dal D.Lgs. n. 276/03 e dalla legge n. 247/07) prevede la possibilità di inserire nel contratto, con patto scritto, delle clausole dette elastiche e flessibili, che consentono al datore di lavoro, rispettivamente, di imporre l’incremento della durata della prestazione rispetto a quella concordata nel contratto individuale, oppure di modificare unilateralmente la collocazione della prestazione (spostandola, ad esempio, da un giorno all’altro, dalla mattina al pomeriggio, ecc.).
Per poter inserire queste clausole è necessario che tale possibilità sia stata prevista dai contratti collettivi ai quali la novella del 2007 affida il compito di determinare condizioni e modalità per il ricorso alle modifiche della collocazione temporale e alla variazione in aumento della durata, nonché (con riferimento alle clausole elastiche) i limiti massimi di tale variabilità.
La stessa legge n. 247/07 ha poi introdotto, nel testo del D.Lgs. n. 61/2000, un nuovo articolo (relativo al diritto di precedenza), alla cui stregua il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno, per l’espletamento di mansioni identiche o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In applicazione del principio di non discriminazione, il lavoratore assunto a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, per quanto riguarda in particolare la retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, la durata del periodo di astensione per gravidanza, ecc.
4. Lavoro autonomo
L’organizzazione di volontariato può avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi, di professionisti (quali ad esempio avvocati, commercialisti, veterinari, musicisti e così via). In questo caso si può parlare di prestazioni d’opera, che si realizza quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del proprio committente.
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