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2. I rimborsi spese ai volontari

pone al di fuori delle logiche di mercato e caratterizzato dallo spirito di altruità.

Con la legge del 1991, il legislatore ha compiuto un’importante razionalizzazione predisponendo un assetto normativo al quale ricondurre una realtà sociale già ampiamente diffusa.

Gli elementi che, ai sensi della legge n. 266/91, caratterizzano l’attività di volontariato sono diversi: l’attività personale, spontanea e gratuita degli aderenti, il suo svolgimento nell’ambito di un’organizzazione e, infine, l’esclusivo scopo solidaristico e l’assenza di fini di lucro anche indiretto.

In primo luogo l’attività deve essere personale: ciò significa che deve ritenersi infungibile e dunque non delegabile ad altri. La spontaneità e la gratuità implicano il divieto di qualsiasi forma di corrispettivo e di qualsiasi controprestazione economica in relazione all’attività svolta per l’organizzazione di cui il volontario fa parte. Ciò implica, ovviamente, l’incompatibilità tra status di volontario e quello di dipendente della medesima organizzazione. Il legislatore qualifica poi l’attività di volontario considerando che essa si realizza nell’ambito di un’organizzazione. In altri termini, per qualificare l’attività gratuita prevista dalla legge quadro non si può non tener conto del particolare contesto nel quale la stessa attività si colloca. Il quadro definitorio è completato dalla prescrizione dell’assenza di fini di lucro, anche indiretto, e dalla contestuale necessità dell’esclusivo fine di solidarietà delle associazioni di volontariato.

L’importanza delle considerazioni svolte appare del tutto evidente nel momento in cui si precisa che l’accertamento di un rapporto a titolo oneroso tra l’organizzazione e un proprio aderente può comportare il venir meno dei requisiti per l’iscrizione dell’organizzazione negli appositi registri disciplinati dalla legge quadro, o comunque la cancellazione da tali registri, ove già iscritta, con la conseguente perdita dei benefici che ne sono connessi.

2. I rimborsi spese ai volontari

La legge n. 266/1991 consente espressamente alle ODV di rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tuttavia, la stessa legge all’art. 2 impone limiti e vincoli a garanzia del rispetto del principio di gratuità (ciò al fine di evitare che il rimborso spese possa nascondere l’erogazione di un compenso per l’attività prestata dal volontario).

In particolare, sono due i parametri che delimitano l’ambito delle spese rimborsabili: –le spese devono essere effettivamente sostenute per l’attività di volontariato svolta per conto dell’ODV;

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–il limite di spesa deve essere preventivamente fissato dall’organizzazione.

Anche se non viene espresso esplicitamente dalla legge n. 266/1991, le spese rimborsabili devono essere tutte documentate perché sia comprovato l’effettivo onere sostenuto dal volontario.

Allo stesso tempo è necessario che l’associazione di volontariato abbia adottato una delibera del proprio organo sociale competente in base allo statuto che disciplini in via generale le modalità dei rimborsi spese. Con la delibera l’associazione deve aver determinato i tipi di spesa ammessi al rimborso, eventuali limiti di valore per i diversi tipi di spesa, la procedura di autorizzazione per effettuare la spesa e la documentazione da presentare da parte del volontario. Inoltre è opportuno, anche se la legge non dice nulla a tal proposito, che il rimborso spese risulti da una richiesta scritta del volontario.

Entro i limiti descritti, dunque, l’ODV può rimborsare il volontario per le spese documentate ed effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico ricevuto. In questo caso i rimborsi non costituiscono reddito per il volontario e non sono soggetti ad IRPEF e alla connessa ritenuta d’acconto.

A titolo esemplificativo, tra le spese rimborsabili possono rientrare: –le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l’attività. Le spese dovranno essere dettagliate e motivate. Se vengono utilizzati mezzi pubblici si farà riferimento ai relativi titoli di viaggio; se viene utilizzata la propria auto si farà riferimento alle tariffe ACI; –le spese per vitto e alloggio sostenute in caso di trasferta, cioè in occasione di servizio svolto fuori dalla propria sede di appartenenza. In questo caso si dovrà fare riferimento alla relativa documentazione fiscale: fatture, scontrini integrati e scontrini semplici; –altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per l’acquisto di beni e servizi a favore della stessa (ove autorizzati).

Non sono rimborsabili le spese che non siano state documentate dal volontario.

Si ritiene, in assenza di un’esplicita previsione e dunque secondo una lettura prudente della norma, che debbano essere escluse dalle spese rimborsabili quelle sostenute dal volontario per recarsi presso la sede dell’ODV cui aderisce.

La documentazione presentata dal volontario deve essere opportunamente conservata agli atti dell’ODV in vista di un eventuale controllo fiscale.

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