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3. Il part-time (contratto a tempo parziale

dei contratti a termine stipulati tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti, assente nella previgente formulazione del D.Lgs. n. 368/01. La norma nasce dalla dichiarata volontà di contrastare e prevenire gli abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato.

La novella determina, dunque, un tetto massimo di 36 mesi «comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro», il cui superamento comporta la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La norma prevede un’unica deroga a tale limite, consentendo alle parti, per una sola volta, di stipulare un ulteriore contratto a termine, dinanzi alla direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale; la durata massima dell’ulteriore contratto, però, è stabilita con accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori. La violazione della procedura viene sanzionata con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Al lavoratore a termine spettano, in virtù di un principio di non discriminazione, gli stessi diritti economici e normativi del lavoratore a tempo indeterminato: ferie, gratifica natalizia, trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale, ovviamente in proporzione alla quantità di lavoro prestato.

3. Il part-time (contratto a tempo parziale)

Il lavoro part-time, più che un diverso contratto di lavoro può essere considerato come un rapporto di lavoro caratterizzato da un orario inferiore rispetto a quello del lavoro a tempo pieno. Il part-time è disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 61/2000 e a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro è possibile distinguere tre tipologie di part-time: – part-time orizzontale: è quello in cui la riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno è previsto in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro. In questo caso la prestazione di lavoro viene resa tutti i giorni ma con un orario ridotto; – part-time verticale: si ha quando l’attività viene resa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; – part-time misto: è quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedenti.

Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta, precisando la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno.

Il D.Lgs. n. 61/2000 riconosce la possibilità di svolgere lavoro supple-

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