Lo sviluppo della tecnologia e di Internet degli ultimi anni, ha portato ad un maggiore interesse sui componenti del diritto d’autore. La tutela del diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il diritto d'autore. NORME CIVILISTICHE DI RIFERIMENTO Il diritto d’autore, viene disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile (dal art. 2575 al 2583). Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate più volte, in avvicinamento a diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana, è rimasto sostanzialmente invariato. DIRITTI DELL’AUTORE I due fondamentali diritti degli autori sono l’essere riconosciuti ideatori dell’opera che equivale al cosiddetto diritto “morale” e nel poterne disporre commercialmente che corrisponde al diritto “patrimoniale”. Il diritto morale è un diritto assoluto, incedibile e illimitato nel tempo, mentre il diritto patrimoniale a differenza del primo, è trasferibile ad altri soggetti e ha una durata limitata. Avendo solo l’autore il diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera da lui creata, chiunque copi un’opera (canzoni, libri, film, ..) su qualsiasi supporto (carta, Cd, dvd, ..) senza essere stato legittimamente autorizzato dall’autore, compie un illecito. Gli autori hanno diritto sullo sfruttamento economico dell’opera per quanto riguarda la sua pubblicazione, riproduzione, rappresentazione o esecuzione e diffusione tramite qualsiasi mezzo o strumento. Questo diritto viene acquisito con la creazione dell’opera, momento dal quale compete all’autore il diritto di pubblicare l’opera e di utilizzarla in ogni modo e forma nei limiti prefissati dalla legge. Per una corretta applicazione delle norme del diritto d’autore, le opere devono presentare le caratteristiche: • della creatività ovvero dovrà essere un’opera totalmente nuova e non riprodotta da altre opere già esistenti; • della concretezza ovvero il prodotto deve essere idoneo e essere pubblicato e riprodotto. Questo diritto può essere esercitato da più persone ovvero ciascun soggetto può vantare lo stesso identico diritto sull’opera mentre sotto il profilo economico può spettare a persone diverse dall’autore: viene acquisito con la creazione dell’opera estendendosi alla durata della vita dell’autore e fino al cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. LE OPERE SOGGETTE AL DIRITTO D’AUTORE Le opere che vengono tutelate dal diritto d’autore si possono ricondurre: • Alla letteratura ossia opere letterarie, scientifiche, drammatiche e didattiche sia in forma orale che scritta; • Alla musica ossia opere e composizioni musicali con o senza parole; • Alle arti figurative e di architettura ovvero opere di scultura, pittura e di architettura; • Al teatro e alla cinematografia ovverosia opere coreografiche mute o con sonoro; • Alle opere fotografiche e a quelle espresse con procedimento analogo; • Ai programmi per elaboratore compreso il materiale utilizzato per la preparazione.
Le cosiddette opere multimediali sono creazioni che combinano in un unico prodotto opere di diverso genere per esempio parole immagini e suoni e sono normalmente utilizzabili attraverso mezzi di comunicazione diversi (media). Queste opere possono essere di diverso tipo come per esempio: • Programmi per elaboratori; • Testi che non possono essere riprodotti tramite alcun mezzo senza l’autorizzazione dell’autore fino alla morte dello stesso; • Pagine web in cui vengono spesso fusi diversi elementi quali testi, grafica e struttura; • Immagini che possono essere utilizzate solo tramite autorizzazione dell’autore riportato anche sull’immagine stessa. ORGANI DI GESTIONE DEI DIRITTI D’AUTORE L’articolo 180 della Legge 633/41 stabilisce che l’attività di intermediario sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, rappresentanza e anche la cessione del diritto di comunicazione al pubblico via satellite o per altre vie è stata concessa alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa. Per lo svolgimento di questo compito, la legge attribuisce alla SIAE anche poteri di vigilanza su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l’importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati. A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta. La SIAE inoltre ha facoltà di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti vergini costituenti prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione. COMPENSI I diritti patrimoniali, come detto in precedenza, assicurano all’autore i benefici patrimoniali derivanti dall’uso dell’opera. Questi, sono alienabili ovvero possono essere acquistati, venduti o trasmessi. L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo come per esempio attraverso: • La riproduzione cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo (copiatura a mano, stampa, fotografia, ecc); • La trascrizione ovvero l’uso dei mezzi per trasformare l’opera orale in opera scritta attraverso determinate vie; • L’esecuzione e la rappresentazione; • La diffusione cioè l’utilizzo di mezzi di diffusione quali telefono, televisione e radio; • La distribuzione, il commercio e la disponibilità al pubblico; • La traduzione in altra lingua e la rielaborazione; • Il noleggio e il prestito cioè la cessione per un certo periodo di tempo limitato degli originali. Attraverso qualsiasi delle forme precedenti, l’autore può ricavare guadagno o compenso che si distingue in compenso equo o compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell’opera. L’equo compenso costituisce il corrispettivo da riconoscere agli autori o artisti interpreti tramite SIAE o IMAIE (istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori).
Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio
50% agli autori e loro aventi causa 25% ai produttori di fonogrammi 25% agli artisti interpreti o esecutori
Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video
30% agli autori 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori)
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore può essere trasferito attraverso atti di disposizione come ad esempio: • il contratto di edizione mediante il quale l’autore, dietro un compenso determinato, concede all’editore il diritto di pubblicare l’opera (diritto di utilizzazione economica dell’opera) e l’editore a sua volta si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita ad un prezzo pattuito che normalmente viene stabilito in base al risultato delle vendite (compartecipazione) • il contratto di rappresentazione per le opere teatrali e coreografiche con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare o eseguire in pubblico l’opera a fronte di un determinato corrispettivo. Analogamente, per le opera musicali si parla di un contratto di esecuzione. ESTINZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE Quando si vuole interrompere la cessione del diritto, questo deve risultare da un contratto scritto tra le parti secondo l’articolo 2581 del Codice Civile e l’articolo 110 della legge n. 633/1941. L’estinzione del diritto di utilizzo economico si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell’autore. Per quanto riguarda gli eredi, è garantito in genere un periodo di tutela che equivale solitamente a una o due generazioni. Il diritto morale invece non si estingue mai e una volta estinto il diritto d’autore, l’opera diviene di dominio pubblico e liberamente utilizzabile da chiunque anche a fini economici purché sia rispettato il diritto morale dell’opera. Per quanto riguarda i diritti d’autore collegati ai mass media, il caso più eclatante è la “guerra” tra Mediaset e YouTube che riguarda le problematiche per la riproduzione di alcune opere. DIRITTO D'AUTORE: MEDIASET FA CAUSA A YOUTUBE (NOTIZIA DEL 2008) Mediaset ha depositato al tribunale Civile di Roma un atto di citazione contro contro Google, proprietaria di YouTube per "illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo" chiedendo un risarcimento di almeno 500 milioni di euro. "Alla data del 10 giugno 2008", si legge nella nota diffusa da Mediaset, "dalla rilevazione a campione effettuata da Mediaset sono stati infatti individuati sul sito YouTube almeno 4.643 filmati di nostra proprietà, pari a oltre 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti. Alla luce dei contatti rilevati e vista la quantità dei documenti presenti illecitamente sul sito, è possibile stabilire che le tre reti televisive italiane del Gruppo abbiano perduto ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori". Al risarcimento di 500 milioni di euro, "bisognerà aggiungere le perdite subite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete".
In tutto il mondo le emittenti si stanno organizzando per dare battaglia a YouTube: si pensi a Viacom che ha chiesto un miliardo di dollari di risarcimento oppure alla francese TF1 che ha chiesto 100 milioni di euro. YouTube dal canto suo in una breve nota ha fatto sapere di "rispettare i diritti d'autore e di considerare la questione del copyright con grande attenzione" e dunque "non c'è bisogno di azioni legali e di tutti i costi che vi sono associati". Come finirà la questione non si sa ma quel che è chiaro è che saranno molte le tesi presentate per controbattere sia da una parte che dall'altra: prima su tutte, potrebbe dire YouTube, sono gli utenti a inserire i video e non i responsabili del sito. Ma non si tratta solo dei contenuti caricati dagli utenti. YouTube ha tratto un lucro commerciale da contenuti scippati, ha usato materiale Mediaset come base per banner pubblicitari e offerte commerciali ai propri utenti. Stiamo parlando di un colosso economico del web, non di un blog spontaneistico dove i ragazzi si scambiano video amatoriali. Infatti, su YouTube che è tra i primi dieci siti più visitati, da alcuni giorni inizia ad esserci la censura. “Questo video contiene una traccia audio il cui utilizzo non è stato autorizzato da tutti i detentori del copyright. L’audio è stato disattivato.”