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DIRITTO E LEGISLAZIONE: Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti - I principali oneri imposti dalla normativa

Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

I principali oneri imposti dalla normativa

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Avv. Cristina La Corte, Avvocato Studio Gaetano Forte

Gli autori sono responsabili delle opinioni espresse negli articoli e delle relative bibliografie

Con l’acronimo MOCA si fa riferimento ai materiali e oggetti a contatto, o che possono venire a contatto, con gli alimenti quali, ad esempio, gli imballaggi o i materiali da imballaggio, i contenitori per il trasporto, i macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, le pellicole di plastica, le scatole della pizza, così come gli utensili da cucina, posate, stoviglie e quant’altro possa “toccare” alimenti e bevande durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione. I MOCA sono oggetto di numerosi interventi normativi di matrice sia comunitaria che nazionale, tenendo sempre presente che, in base ai principi di gerarchia delle fonti del diritto, i primi prevalgono sempre sui secondi in caso di contrasto. L’interconnessione tra alimento e materiale a contatto è sempre stata oggetto di attenzione da parte del legislatore ed anche dell’opinione pubblica, soprattutto in seguito ad alcune vicende balzate agli onori della cronaca quali il noto caso ITX , ossia la contaminazione da isopropiltioxantone degli alimenti confezionati in contenitori in Tetrapak causata dalla migrazione della sostanza dal colorante dell’inchiostro. E, in effetti, il caposaldo attorno a cui ruota tutta la disciplina sui MOCA è che gli stessi debbano essere SUFFICIENTEMENTE INERTI da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da - mettere in pericolo la salute umana o - da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o - un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. I MOCA devono inoltre essere prodotti in conformità alle buone pratiche di fabbricazione. Le GMP (Good manifacturing practices) sono “aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso a cui sono

destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche” (art. 3/1 let. a) del Reg. 2023/2006).

MATERIALI E OGGETTI ATTIVI E INTELLIGENTI

Unica eccezione alla regola dell’inerzia dei MOCA è prevista per i c.d. materiali e oggetti attivi o intelligenti, ossia materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel I sarti delle macchine suo ambiente, o le assorbano dagli stessi o che controllino per la lavorazione degli le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo alimenti dal 1960 ambiente. Trattasi di imballaggi che, di fatto, interagiscono direttamente con l’alimento, ad esempio, cedendo sostanze INDUSTRY 4.0 aumento: produttività & qualità risparmio: per contrastare l’azione dei costi di investimento microrganismi, assorbendo sostanze indesiderate (es. umidità o liquidi) o monitorando lo stato di conservazione del prodotto. Gli imballaggi “attivi” e “intelligenti” possono essere inoltre concepiti in maniera reattiva, ad esempio cambiando colore forni di cottura/affumicatura quando il prodotto in essi con- o di arrostimento tenuto si trova in cattivo stato Ellermatic di conservazione. Sono inoltre in grado di permettere una maggiore conservazione del prodotto vasche di cottura ribaltabili determinata da modifiche chi- con agitatore miche favorevoli; gli imballag- Novomat/ST gi attivi sono, infatti, in grado di impedire la formazione di gas che danneggiano l’ali- I nostri prodotti: mento attraverso, ad esempio, captatori di ossigeno o etilene, o di liberare agenti conservanti o antiossidanti. Le sostanze deliberatamente incorporate in materiali e oggetti attivi, destinate a essere rilasciate nei prodotti alimentari o nell’ambiente in

cui si trovano, sono considerate ingredienti ai sensi della normativa sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. Nel caso in cui tali materiali o oggetti attivi modifichino la composizione o le caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, essi devono ottemperare alla normativa vigente in materia di additivi oggi contenuta nel Reg.to 1333/2008. In ogni caso, i materiali e gli oggetti attivi non possono comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche dei prodotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori, ad esempio coprendone il deterioramento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Al fine di rafforzare il coordinamento e la responsabilità dei fornitori in ciascuna fase della fabbricazione, le persone responsabili devono documentare la conformità alle norme vigenti in una dichiarazione di conformità messa a disposizione dei loro clienti. È quindi previsto che nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti, siano o no a contatto con prodotti alimentari, devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004¹ . La dichiarazione di conformità serve a tra-

1REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE smettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende, pertanto, una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle Autorità deputate al controllo. In ciascuna fase della fabbricazione la documentazione, che è alla base della dichiarazione di conformità, deve essere pertanto tenuta a disposizione delle autorità competenti per l’applicazione della normativa. In linea generale la dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi: • un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica, • indicazioni sull’identità del produttore, • indicazioni sull’identità dell’importatore, • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso, • data e firma del responsabile. Deve essere inoltre disponibile una documentazione appropriata a supportare e dimostrare quanto presente nella dichiarazione (per es. risultati delle prove, calcoli, etc..) sulla base dell’analisi del rischio. La dichiarazione di conformità dei MOCA alle norme loro applicabili deve essere rilasciata dal PRODUTTORE o, in caso di assenza della stessa dichiarazione, da un laboratorio pubblico di analisi. L’utilizzatore in sede industriale o commerciale deve essere fornito della dichiarazione del produttore ed accertarsi della conformità alle norme nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui l’oggetto è destinato. Le norme specifiche comunitarie hanno inoltre introdotto, come nel caso delle plastiche e delle ceramiche, il concetto più generale che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’operatore commerciale (anche denominato economico o di settore) legalmente definito come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo, intendendo per impresa ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti.

ETICHETTATURA

Sul versante etichettatura si osserva infine che, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato sono corredati da: • la dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o una indicazione sul loro impiego specifico (es. macchina da caffè, bottiglia di vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo

La dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o l’indicazione dell’impiego specifico non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (es forchette di plastica, bicchieri ecc). • Se necessarie, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; • il nome e la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità; • un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto; • (in caso di materiali ed oggetti attivi): le informazioni sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti (es: nome, quantità sostanze rilasciate dalla componente attiva). 

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