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GESTIONE

Raggruppamenti temporanei d’impresa incompatibili con le direttive europee di Domenico Gentile

Di recente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è stata chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 2014/24/ UE dell’art. 83, comma 8, del Codice degli appalti nella parte in cui prevede che la mandataria del raggruppamento di operatori economici (RTI) partecipante ad una gara d’appalto debba possedere “in ogni caso (…) i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Il giudizio a quo

Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 14 ottobre 2020, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto una procedura di appalto pubblico per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel caso di specie, era stata impugnata l’aggiudicazione disposta in favore di un RTI la cui mandataria non soddisfaceva, tuttavia, autonomamente le condizioni previste dal bando di cui trattasi. Tale aggiudicazione veniva annullata in primo grado dal TAR Sicilia, il quale ha osservato come il combinato disposto dell’art. 83, comma 8, e dell’art. 89 del Codice, permetta ad un’impresa mandataria di fare affidamento sulle capacità degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, ma a condizione che questa soddisfi essa stessa i requisiti di ammissione ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. Impugnata la decisione di primo grado, nell’ambi-

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to del giudizio di appello il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha ritenuto che l’interpretazione del Codice fornita dal TAR, secondo cui il mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, possa porsi in contrasto con l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, allorché tale disposizione non sembra limitare la possibilità per un operatore economico di ricorrere alle capacità di operatori terzi. Per tale ragione, il CGARS ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla la conformità della disposizione codicistica con il diritto UE.

La pronuncia della CGUE

Con sentenza resa nella causa C-642/20 del 28 aprile 2022, la CGUE ha osservato che imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni ‘in misura maggioritaria’ rispetto a tutti i membri del raggruppamento, per ciò dovendosi intendere la maggior parte

dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, l’art. 83, comma 8, del Codice fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24/UE. La CGUE ha rilevato che la direttiva in questione, infatti, si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere nel bando di gara che ‘taluni compiti essenziali’ siano svolti direttamente da un partecipante al RTI e a prevedere clausole che specifichino le modalità di qualificazione degli RTI rispetto ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui all’art. 58 (art. 19, par. 2). Con il riferimento della direttiva ai c.d. ‘compiti essenziali’, secondo la Corte, la direttiva segue un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, volto ad incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare. Diversamente, la condizione posta dalla disposizione codicistica in commento, estendendosi alle ‘prestazioni in misura maggioritaria’, contravviene a siffatto approccio. La Corte, APRILE-GIUGNO 2022


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