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Appalti pubblici: il Direttore dell’esecuzione contratti (DEC) tra compiti e responsabilità
from GSA 4/2014
by edicomsrl
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appalti pubblici: il direttore dell’esecuzione contratti (dec) tra compiti e responsabilità
A Bologna un seminario organizzato da Scuola Nazionale Servizi e Anmdo ha fatto luce sul ruolo del Dec - Direttore dell’esecuzione dei contratti, una figura prevista dal Regolamento 207/2010 a cui spetta il controllo della corretta esecuzione del contratto da parte della ditta appaltatrice. Ancora molti i dubbi e le disomogeneità, serve un’adeguata formazione. Gsanews media partner dell’evento.
La figura del DEC, Direttore dell’esecuzione dei contratti, è stata al centro di un seminario organizzato all’hotel Savoia di Bologna il 13 febbraio scorso da Scuola Nazionale Servizi e ANMDO – Associazione Nazionale Medici delle Direzioni ospedaliere. L’evento, intitolato “Il DECalogo, Il direttore dell’esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture. Le competenze, gli strumenti, il suo ruolo per un appalto virtuoso”, è stato realizzato in collaborazione con AfidampFed e Ifma (International Facility Management Association), con gsanews come media partner.
La giornata
Due le sessioni: la prima, in mattinata, ha visto gli interventi del presidente ANMDO Gianfranco Finzi (DEC: ruolo e responsabilità), di Ilenia Filippetti (Regione Umbria) e di Anna Fiorenza (Agenas), queste ultime sul tema “Verso una check list: i compito del DEC durante l’esecuzione del contratto. Il controllo tecnico-contabile. I pagamenti, gli atti fondamentali della gestione, la certificazione dell’ultimazione delle prestazioni e verifica della loro conformità”. Nel pomeriggio, tavola rotonda sugli spunti di Mario Pinca (Copma), “I DEC: punto di riferimento tra Pa e Azienda per un “appalto virtuoso”, Andrea Tezzele (Markas), “Rup e DEC: ipotesi e tesi nell’esperienza Markas”, Corrado Gozzetti (AO Cremona), con una case history e Andrea Loro Piana (vicepresidente Afidamp), “Le proposte Afidamp”. Ha chiuso i lavori Gianni De Togni, di Scuola Nazionale Servizi.
Il quadro legislativo
Ma partiamo dall’inizio: tutto incomincia con l’entrata in vigore del Dpr 207/2010, Decreto attuativo del Dl 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In questo testo, accanto al Responsabile unico del procedimento (Rup), compare la figura del Direttore dell’esecuzione (DEC, appunto), il quale, pur coincidendo molto spesso con il Rup (vedi box per i casi in cui questi non coincidono), assume un ruolo cruciale nelle fasi di direzione e accertamento nell’esecuzione del contratto. Si tratta di una figura omologa a quella del Direttore dei lavori disciplinata dal Dpr 554/1999: più semplicemente è il soggetto che, in seno alla committenza, ha il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore. La figura del DEC, normata dagli articoli 299 e seguenti del Regolamento, è un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione che ha una serie di compiti complessi. Deve infatti provvedere: alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l’accertamento dell’esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell’impegno di spesa previsto per il contratto; alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte dell’appaltatore negli appalti di servizi; ad adottare l’ordine di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dal regolamento; ad autorizzare l’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione. Un ventaglio di compiti amplissimo, che spazia dalla direzione al coordinamento al controllo tecnico-amministrativo, da cui scaturiscono responsabilità altrettanto complesse.
Una figura complessa, con vari compiti e responsabilità
Il DEC, insomma, è una figura di “interfaccia” tra la committenza pubblica e l’azienda erogatrice del servizio, definita dalla normativa come straordinaria e temporanea e tuttavia investita di compiti e responsabilità troppo spesso ancora trascurati. Lo ha ricordato Gianfranco Finzi, che ha presentato Impo (Inputs, Management, Process, Outcomes), un modello di lavoro proposto da ANMDO per definire responsabilità, competenze, ruoli e modelli dei corsi di formazione e aggiornamento in un mo-
di Umberto Marchi
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L’impegno di Scuola Nazionale Servizi
E’ stato Gianni De Togni, di Scuola Nazionale Servizi, a trarre le conclusioni della giornata: “E’ emerso che il DEC è una figura, ancora in gran parte poco indagata, che può rappresentare un’opportunità per committenza e impresa a patto che abbia le competenze per svolgere il suo complesso ruolo. In questo contesto, l’importanza della formazione è centrale. Scuola Nazionale Servizi si impegna su vari versanti: per l’evoluzione della normativa e delle best practice del settore con i diversi soggetti protagonisti; con la formazione diretta anche rispetto al ruolo del DEC e dei suoi collaboratori; con iniziative volte a consolidare le competenze professionali di base e mirate su aspetti specifici (diversi servizi e loro organizzazione integrata).
mento caratterizzato, in sanità, da crisi finanziaria ed economica con tagli nei bilanci e conseguenti cambiamenti nell’economia sanitaria, nuove e più rigide regole di gestione, maggiori aspettative da parte dei pazienti ed età più elevata della popolazione. Ilenia Filippetti (Regione Umbria), dopo aver ricapitolato compiti e responsabilità del DEC, si è soffermata sulla Determinazione Avcp n. 5 del 6 novembre 2013 (Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture), intervenuta per fare chiarezza sulle diffuse criticità in fase di programmazione, progettazione, esecuzione dei contratti di servizi e forniture. Il ruolo del DEC, secondo quanto precisato dall’Autorità, dovrebbe essere svolto da personale in possesso di specifica competenza professionale e titolo adeguato in relazione all’oggetto del contratto. Ma si è parlato anche dei compiti di controllo del DEC, su cui il Regolamento lascia aperti alcuni punti di rilevante importanza che possono essere causa di criticità o difficoltà interpretative. “A tale proposito -ha detto Filippetti- da un lato viene precisato che il direttore dell’esecuzione si occupa del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore e verificandone la conformità ai
documenti contrattuali. Dall’altro, le norme tacciono sul contenuto di tali attività e sulle modalità ed agli strumenti con cui il coordinamento, la direzione ed i controlli debbano essere espletati”. Su questo, massima attenzione va posta ai documenti contrattuali. “Tutte le richiamate attività devono essere strettamente correlate a quanto espressamente disciplinato nei documenti contrattuali”. Questa la teoria. Ma la pratica, purtroppo, dimostra che in Italia c’è ancora una troppa disomogeneità, ove non approssimazione. Eppure le responsabilità sono tante, come ha più volte sottolineato Anna Fiorenza, esperto Agenas, che ha messo in luce il ruolo del DEC nei casi di acquisti centralizzati: “La figura del DEC –ha proseguito Fiorenza- è presente in tutti i casi in cui la Centrale di Committenza si occupa della gestione del contratto, e ha il compito di garantire il rispetto da parte del fornitore di tutte le clausole e di tutte le prescrizioni contenute nel contratto. Dall’esecuzione, con l’entrata in operatività del contratto, ai provvedimenti in caso di irregolarità o inadempimenti. Se previsto nella documentazione di gara, è cura del DEC redigere, in contraddittorio con il fornitore, il verbale di coordinamento e cooperazione per dare avvio alle attività di esecuzione del contratto”.
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Il DEC negli articoli 299 e 300 del Regolamento 207/2010
Ecco gli articoli del Regolamento del 2010 che delineano il ruolo del Dec. Art. 299 - Gestione dell’esecuzione del contratto 1. Ai sensi dell’articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del presente regolamento. Art. 300 - Direttore dell’esecuzione del contratto Salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l’affidamento dei servizi.
La tavola rotonda del pomeriggio
Nel pomeriggio, la riflessione di Mario Pinca, di Copma, ha fatto luce sulle opportunità offerte dalla figura del DEC –come tramite fra pubblica amministrazione e impresa- per un appalto virtuoso: “È possibile oggi un approccio alla gestione di un appalto di servizi con un aggettivo come “virtuoso”? Può il DEC essere strumento per alimentare un processo virtuoso? Innanzitutto –ha detto Pinca- per appalto virtuoso si intende un appalto che assolva alla soddisfazione del bisogno in relazione all’utente finale. Il DEC può essere visto come “pericolo” o come “opportunità, in uno scenario di revisione della spesa per cui si punta al raggiungimento di certi obiettivi di spesa mantenendo una elevata qualità dei servizi pubblici. Secondo Pinca, in quest’ottica il DEC può rappresentare un vero punto di svolta a patto che, naturalmente, abbia i requisiti e le caratteristiche per assolvere ai suoi complessi compiti. “Se la sfida è questa –ha concluso- le imprese “dinamiche” non hanno nulla da temere, anzi, per loro si apre una prospettiva di crescita e di qualificazione. Per le stazioni appaltanti si apre una fase dove il livello di interlocuzione passa per la qualità del servizio erogato e non per la rinuncia alla qualità in nome della riduzione della spesa. Quanto al rapporto fra committenza e impresa, esso è virtuoso se: • vengono riscritte le regole del gioco e condivise parole chiave; • il dialogo è dinamico e propositivo; • si identificano con chiarezza i capisaldi del contratto: coerenza piani di lavoro e progetto, controlli di processo e di risultato; • si instaura una partnership reale (con tavolo tecnico), che preveda di volgere in condivisione azioni di pianificazione, ricognizione e azioni correttive condivise.
Il valore del controllo
Altrettanto stimolante il punto di vista di Andrea Tezzele, di Markas, che ha messo in luce un problema troppo spesso sottovalutato: “Spesso i DEC derivano dagli apparati puramente amministrativi dell’ente appaltante. Costoro non sempre detengono quelle fondamentali competenze tecniche, utili alla realizzazione delle verifiche della qualità dei servizi”. Servizi che, giova ricordarlo, sono molti e diversi, perché vanno dalla pulizia alla logistica, dalla lavanderia alla gestione del verde, dalla cucina al trasporto documenti, smaltimento rifiuti e molti altri servizi non core. “Un altro grande problema –ha proseguito Tezzele- è quello della misurabilità, che unito alle disomogenee competenze tecniche crea situazioni di ribasso qualitativo. In questo è centrale il sistema di controllo e verifica della qualità, che se ben attuato è in grado di innescare un circolo virtuoso: infatti genera motivazione verso il personale, favorisce la leale concorrenza tra le ditte, garantisce il rispetto delle regole contrattuali, tutela la direzione dalla responsabilità per omesso controllo, genera miglioramento dei livelli qualitativi, garantisce economicità del sistema”. Il controllo, dunque, sembra essere la chiave di volta, e sulla stessa linea si è espresso, dopo la “case history” dell’Azienda Ospedaliera di Cremona, illustrata da Corrado Gozzetti, il vicepresidente Afidamp Andrea Loro Piana: “Noi, come produttori, ormai siamo in grado di mettere a disposizione i mezzi più efficaci, efficienti e sostenibili. Sta però alle imprese utilizzarli, ma soprattutto alle stazioni appaltanti (e qui torna in gioco appunto il ruolo del DEC) verificare la qualità e l’effettiva esecuzione di quanto previsto”.
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