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Automation Technology - October 2020
GIURISTA D’IMPRESA [AGGIORNAMENTI SU CONTRATTUALISTICA E AFFARI LEGALI]
LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E I SUOI EFFETTI
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Simone Facchinetti*
Cosa accade quando i soci rispondono delle obbligazioni sociali anche dopo la “morte” della società? La risposta merita un’attenta disamina ché il quadro giuridico non è dei più semplici.
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2019 ha nuovamente portato l’attenzione sulla fase finale della vita della società e, in particolare, su come le obbligazioni sociali possano trasferirsi in capo ai soci dopo la “morte” (o meglio, la cancellazione) della società. In particolare, i Giudici meneghini hanno indagato l’ambito di applicazione degli artt. 2495 e 2191 c.c., relativi alla cancellazione della società. Per comprendere la portata di tale pronuncia e, soprattutto, i termini generali della questione del rapporto tra art. 2495 c.c. e art. 2191 c.c., occorre, seppur brevemente, dar conto di cosa succede nella fase finale o terminale della vita di una società.
La fase finale
La fase finale della vita di una società inizia al verificarsi di una delle cause di scioglimento elencate nell’art. 2484 c.c. (se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni e responsabilità limitata): a titolo esemplificativo, decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, deliberazioni dell’assemblea, cause previste dallo statuto o espressamente dalla legge.
Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, sorgono una serie di obblighi in capo agli amministratori, obblighi che vengono meglio elencati all’art. 2485 c.c. Nello specifico, gli amministratori devono anzitutto accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. e, quindi, iscrivere nel registro delle imprese la dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento. Se la causa di scioglimento è una deliberazione assembleare, allora viene iscritta la relativa deliberazione assembleare. Una volta verificata la causa di scioglimento, gli amministratori conservano comunque una serie di poteri di gestione della società, purché ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Qualora tengono dei comportamenti difformi (id est non si comportano in modo tale da garantire l’integrità e il valore del patrimonio sociale), allora sono solidalmente responsabili nei confronti di soci, creditori sociali e terzi ai sensi dell’art. 2486 c.c. Un compito molto importante che viene domandato agli amministratori in questa fase finale di vita della società è quello di convocare l’assemblea dei soci che procederà alla nomina dei liquidatori. Costoro, una volta scelti e nominati, provvederanno al compimento di tutti gli atti utili per la liquidazione della società. In particolare, fondamentale appare il compito concernente la redazione bilancio, che deve essere presentato, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea (art.
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2490 c.c.). Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono, ai sensi dell’art. 2492 c.c., il bilancio finale di liquidazione, nel quale indicano la parte eventualmente spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Come appena tratteggiato, seppure per sommi cenni, il legislatore descrive una vera e propria procedura che inizia con il verificarsi di una causa di scioglimento e che termina con l’estinzione della società. Per capire come avviene l’estinzione della società, occorre fare un passo indietro, al momento dell’approvazione del bilancio finale. Una volta approvato il bilancio finale, infatti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: è quanto previsto dall’art. 2495 c.c., norma d’interesse ai nostri fini. La cancellazione della società dal registro delle imprese è dotata, al pari dell’iscrizione (art. 2331 co. 1 c.c.), di efficacia costitutiva. Per l’effetto, la società si considera estinta solo a seguito dell’iscrizione della suddetta cancellazione.
La “morte” giuridica della società
Una volta cancellata, la società “muore giuridicamente”. Come ogni morte che si verifichi, anche quella societaria ha delle conseguenze in punto successorio. Questo punto è stato particolarmente approfondito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in una pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che: “Dopo la riforma
del diritto societario attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (in questo senso Cass. S.U. n. 6070/2013). Come chiarito dalla Giurisprudenza, dunque, in caso di morte della società quale conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, i soci subentrano nella titolarità dei rapporti attivi e passivi ancora facenti capo alla società estinta. Nello specifico, in caso di subentro nelle posizioni debitorie, i soci risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda del regime di responsabilità vigente durante l’esistenza della società. Ciò è possibile, lo si ribadisce, perché la società giuridicamente è morta. Può, però, accadere che l’iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese
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avvenga senza rispettare quella procedura sopra delineata, che si avvia con l’accertamento della causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c. In questo caso, l’iscrizione della cancellazione appare viziata in quanto l’iter formale che si sarebbe dovuto compiere per addivenire alla cancellazione non è stato seguito. Trova, pertanto, in questo caso applicazione l’art. 2191 c.c., norma che, in definitiva, consente di eliminare un’iscrizione irregolare, rimuovendola. L’art. 2191 c.c., infatti, prevede che se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione. La cancellazione della suddetta iscrizione, pertanto, comporta una reviviscenza della società. Se, dunque, l’iscrizione dell’estinzione sociale avviene a seguito di un iter procedurale viziato, non si applica l’art. 2495 c.c. (e il conseguente regime successorio in capo ai soci), ma l’art. 2191 c.c. Per meglio comprendere, è utile un esempio: se il bilancio finale di liquidazione viene approvato a seguito di un’assemblea non totalitaria, non è stata rispettata la disciplina di cui all’art. 2493 c.c. e, pertanto, non può trovare applicazione l’art. 2485 c.c. (in questo senso Trib. Milano 19 maggio 2014). Ancora. Se la cancellazione della società è stata iscritta nonostante l’assenza dell’essenziale presupposto dell’approvazione del bilancio, l’iscrizione di avvenuta estinzione della società va cancellata ex art. 2191 c.c. (Trib. Milano 12 giugno 2015).
Conclusioni
ai soci.
Quanto sinora detto appare pienamente confermato dal Tribunale di Milano con la pronuncia del 28 ottobre 2019. Il caso ha ad oggetto la richiesta di cancellare l’iscrizione relativa alla cancellazione di una società a responsabilità limitata a seguito della chiusura del fallimento. Il Tribunale, però, rigetta l’istanza in quanto l’estinzione della società appare essere conseguenza dell’esaurimento della procedura di liquidazione, che si è conclusa senza rilevare vizi procedurali. Per l’effetto, non può trovare applicazione l’art. 2191 c.c., bensì l’art. 2495 c.c., così come interpretato alla luce della pronuncia n. 6070/2013 della Cassazione a Sezioni Unite.
* Simone Facchinetti Avvocato d’impresa e rappresentante Ufficiale Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti
www.simonefacchinetti.it
Per capire come avviene l’estinzione della società, occorre fare un passo indietro, al momento dell’approvazione del bilancio finale. Una volta approvato il bilancio finale, infatti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: è quanto previsto dall’art. 2495 c.c., norma d’interesse ai nostri fini.
In definitiva, si può affermare che:
• se la società viene cancellata all’esito del procedimento che si avvia con l’accertamento della causa di scioglimento, l’iscrizione della cancellazione ha efficacia costitutiva; pertanto la società muore, con conseguente subentro dei soci nella titolarità dei rapporti ancora pendenti;
• se, invece, l’iscrizione avviene a seguito di una procedura viziata a livello formale in quanto il procedimento non è stato seguito correttamente, l’iscrizione va cancellata ex art. 2191 c.c. La società non muore e non si verifica alcun passaggio successorio in capo
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