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A.E.C.I. – Feltre- Le vendite a domicilio e le Televendite

VENDITE A DOMICILIO E TELEVENDITE

Da moltissimi anni, specialmente per effetto di particolari programmi televisivi e per un diverso modo “accattivante” di proporre i propri prodotti, due particolari metodi di vendita, sempre di più, sono entrate nella case degli italiani: la famose “vendite a domicilio” e le “televendite” dove imbonitori, anche famosi, proponevano prodotti e occasioni d'acquisto. Sistemi di vendita particolari che, se non sono praticate nel rispetto della legge e del codice etico commerciale, possono nascondere le famose “fregature”, Ma quale la differenza tra i due sistemi? "La vendita diretta a domicilio” viene effettuata attraverso la raccolta di ordinativi di acquisti o la sottoscrizione di contratti mirati alla fornitura di determinati servizi che vengono effettuati sia presso il domicilio del consumatore sia nei locali nei quali il consumatori si trova per i più svariati motivi che possono essere per lavoro, per studio e anche per divertimento e svago. Vendita che offre una grandissima quantità di prodotti nella loro diversa tipologia che esclude, però, l’offerta, la sottoscrizione e la propaganda ai fini commerciali di: prodotti o servizi finanziari; prodotti o servizi assicurativi; contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili. E' importantissimo sapere che chi propone una vendita a domicilio deve essere sempre munito di un tesserino di riconoscimento (numerato e aggiornato annualmente) e deve contenere la fotografia e nome e cognome dell’incaricato nonchè le indicazioni della sede della ditta proponente. La “televendita” invece si concretizza con le più svariate offerte di prodotti e quindi di acquisto attraverso una emittente televisiva che mette a disposizione della ditta proponente “spazi” che vengono acquistati dalla stessa e che sono gestiti direttamente dal produttore e dal venditore del bene stesso. Esiste una particolare forma di questo sistema vendita che è la "telepromozione", che di fatto è una particolare forma si pubblicità effettuata nell'ambito di un programma televisivo, gestita (dietro compenso) dall'emittente televisiva stessa e che di solito è quasi sempre condotta dallo stesso presentatore del programma. In questi due casi, onde evitare le prima citate “fregature”, è bene accertarsi dell'affidabilità del conduttore, della veridicità dell'offerta e che si rispettino tutte le promessi fatte in termini di quantità e qualità del prodotto. Importante sapere che in caso di acquisti attraverso una televendita o acquisto a distanza, effettuata quindi non nei locali della ditta proponente, l'acquirente può sempre avvalersi della facoltà del “diritto di recesso o di “ripensamento” che è il diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale. Questo diritto potrà essere esercitato, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi. Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento E i 14 giorni decorrono, per i servizi dalla data di conclusione del contratto, per i beni dalla data di consegna della merce.

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