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Diario del Viaggiatore: lo Yemen
Diario del Viaggiatore
di Fiorenzo Malpaga
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Yemen... Fra mistero e fascino
Nel 2007 ho avuto l’opportunità di fare un viaggio nel misterioso, affascinate ed anche pericoloso, nello Yemen, stato posto nella parte meridionale della penisola arabica, circondato dal mar Rosso e in parte dall’oceano Indiano.
Storicamente lo Yemen è uno dei più antichi centri di civilizzazione del mondo, con insediamenti umani fin dal secondo millennio a.C., con molte alture e corsi d’acqua, (cosiddetti Wadi), un suolo fertile, alternato ad aree desertiche. I primi popoli che si insediarono furono i Sabei, e diversi regni si susseguirono (Sabà, Awsan ecc.). Gli antichi romani lo denominarono “Arabia felix”, per i redditizi traffici commerciali dei porti affacciati sull’oceano, snodo di collegamento marittimo dall’occidente verso l’India e l’estremo oriente. Subì prima l’influenza egiziana, e poi ottomana; negli anni recenti lo Yemen è stato coinvolti in guerre ed attentati, fra il nord ed il sud dello stato, con interventi militari molto forti da parte dell’Arabia Saudita , e di altri stati arabi, uniti a bombardamenti verso obiettivi civili ed ospedali. La religione prevalente è l’islam sunnita, la lingua nazionale è l’arabo. Uno dei paesi più poveri del mondo, con la situazione sanitaria gravissima, acuita dalla pandemia covid 19. Paese arabo avvolto nei misteri, dove l’islam appare nella versione più autentica; percorrendo i villaggi e le zone desertiche si ha la sensazione di essere tornati al medioevo, con le donne che indossano il Burqa la tunica nera e il velo che ne ricopre il capo, lasciando scoperti soltanto gli occhi; fotografarle è una offesa e le poche foto che ho potuto scattare le ho fatte di nascosto. Paese arabo avvolto nei misteri, dove l’islam appare nella versione più autentica; percorrendo i villaggi e le zone desertiche si ha la sensazione di essere tornati al medioevo, con le donne che indossano la tunica nera e il velo che ne ricopre il capo, lasciando scoperti soltanto gli occhi; fotografarle è una offesa e le poche foto che ho potuto scattare le ho fatte di nascosto. Ciò che risalta è soprattutto lo splendore della capitale Sana’a, l’armonia dei villaggi, delle forme, dei colori, delle costruzioni, delle finestre, con i loro riquadri tutti eguali e nel contempo diversi; non vi è edificio che si discosti dai colori e dalle forme tradizionali, il tutto armonizzato con le tonalità ocra della sabbia del deserto che le circonda, come usciti dalla novelle delle Mille e una notte. Le foto che unisco a questo scritto credo che esprimano le sensazioni e le impressioni che si offrono al viaggiatore. Pier Paolo Pasolini, nel suo saggio “Corpi e Luoghi”, afferma che “Lo Yemen architettonicamente è il paese più bello del mondo”. Il poeta e regista scelse lo Yemen quale scenografia per l’ambientazione del suo film del 1974 intitolato ”Il fiore delle mille e una notte” nel quale si racconta la fiaba fantasiosa e fantastica della lotta fra la vita e la morte. Una delle più belle e originali storie del Medio Oriente. Pasolini era un viaggiatore e si era innamorato dello Yemen. Purtroppo i viaggi in questo paese sono ancor oggi sono molto pericolosi, sia per la guerra civile in atto, che per il rischio di sequestri a scopo di estorsione, da parte di bande criminali locali nei confronti dei pochi turisti che lo frequentano. Durante tutto il tour ci è stata assegnata una scorta armata, che ci ha accompagnati nelle varie escursioni. Pochi giorni dopo la nostra visita al famoso sito archeologico di Mareb, il mitico regno della regina di Saba, un gruppo di turisti spagnoli sono stati uccisi in un agguato condotto da fondamentalisti musulmani. La visita comunque di questo splendido paese, nonostante qualche rischio corso, ne è valsa la pena, per conoscere un luogo con cultura e tradizioni secolari, e per poter ammirare gli splendidi paesaggi e soprattutto le meravigliose costruzioni piene di fascino e di mistero.
Anziano mendicante in Yemen
L’Avvocato risponde
di Erica Vicentini *
L’affidamento dei figli: un piccolo vademecum anche per le coppie non sposate
Uno degli argomenti più delicati che i genitori si trovano ad affrontare quando la relazione matrimoniale finisce sono le questioni relative all’affidamento dei figli. Non solo le coppie sposate devono affrontare la questione: anche le c.d. coppie di fatto hanno il dovere di individuare una regolamentazione per la gestione dei figli nati in costanza dell’unione. Tutte le ultime riforme del diritto di famiglia sono state finalizzate alla piena equiparazione normativa dei figli, rendendoli tutti espressamente titolari di diritti e non solo “oggetto” di doveri da parte dei genitori. Oggi i figli vanno considerati eguali dinanzi alla legge, non vi è alcuna differenza sostanziale tra figli nati in costanza di matrimonio e figli naturali; in quest’ultimo caso, la legge richiede che il figlio venga riconosciuto, in tal modo creandosi il rapporto (giuridico) di filiazione. Il senso di considerare tutti i figli indistintamente titolari di diritti si comprende in norme come l’art. 337 ter c.c., che prevede per loro il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con i nonni e tutti i parenti. Il citato articolo è emblema del principio di bigenitorialità: se un rapporto di coppia può nel tempo terminare, genitori si rimane per sempre e i figli sono titolari di diritti specifici (esercitabili peraltro in Tribunale, a mezzo, se necessario, della nomina di un curatore speciale che si occupi dei loro interessi) sia nei confronti dei genitori sia nei confronti dei parenti tutti, anche verso i nonni. Ciascun genitore, a prescindere dal collocamento dei minori presso di sé o presso l’altro, ha l’obbligo di mantenere con i figli minori un legame continuo, prendendosi cura dei propri figli e partecipando attivamente alla loro educazione, istruzione e assistenza materiale e morale. Il dovere di mantenimento si traduce anche (ma non solo) in un contributo economico proporzionale alle capacità patrimoniali e reddituali del genitore non collocatario; riguarda i figli minorenni e si estende ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (entro determinati limiti) e i maggiorenni affetti da grave disabilità. Esiste peraltro una tutela rafforzata del dovere di mantenimento: è prevista una fattispecie di reato (art. 570 c.p. e art. 570 bis c.p.) per la condotta del genitore che omette di mantenere, in particolare dal punto di vista economico, i propri figli. Di regola, proprio per garantire a pieno il principio di bigenitorialità, l’affidamento dei figli è previsto in forma condivisa, derogabile solo nei casi in cui è provato che il comportamento del genitore sia contrario agli interessi degli stessi minori. In tal caso, i figli trovano collocazione prevalente presso un genitore, cui è attribuito il godimento della casa familiare proprio per permettere ai figli una certa continuità di vita e abitudini. Non serve che ciascun genitore trascorra con i propri figli la stessa quantità di
L’Avvocato risponde
tempo ma deve essere garantita, fra i genitori, la massima collaborazione proprio nell’interesse del benessere dei figli. Quando si verifica una situazione di pregiudizio per i figli derivante dalla conservazione, in pari grado, dei rapporti con i genitori, può essere disposto l’affido esclusivo: esso segue all’accertamento di situazioni gravi di perdurante conflitto fra i genitori o di oggettiva incapacità dell’uno alla cura, educazione, crescita dei figli. Ciò non implica però l’esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio: permane il pieno diritto ad avere un rapporto con lo stesso, in certi casi mediato dal Tribunale che monitora (a mezzo del servizio sociale territoriale) gli incontri genitore-figlio; permane poi l’obbligo al mantenimento economico, fino all’indipendenza economica. Ovviamente ciò vale tanto per le coppie sposate e separate quanto per quelle di ex conviventi. Esistono poi forme particolari di affidamento come quello alternato, nell’ambito del quale i genitori, di comune accordo, stabiliscono un piano di convivenza alternata con i propri figli: si tratta di una forma di affido peculiare, di regola rinvenibile solo in accordi privati e non disposta da un Giudice, sia perché particolarmente complessa, essendo necessario che i genitori vivano situazioni personali e lavorative compatibili (anche da un punto di vista economico, stante la sostanziale equità di permanenza dei figli presso ciascun genitore che rende non necessario il contributo al mantenimento) sia perché necessita per la sua buona riuscita di una grande dose di collaborazione da parte della ex coppia. I provvedimenti relativi alla gestione e al mantenimento dei figli possono essere adottati sia in via bonaria attraverso un accordo scritto sia innanzi ad un Giudice. L’accordo dei genitori in forma privata è però percepito dalle parti, di regola, in modo meno vincolante dell’esito di un ricorso in Tribunale, anche consensuale; può presentare anche qualche difficoltà operativa in più in caso di inadempimento da parte di uno dei genitori. Se la coppia era sposata, il ricorso per la separazione (consensuale o giudiziale) andrà a prevedere anche le condizioni di affido e mantenimento dei figli, che saranno decise dal Giudice o meramente da lui omologate se già definite dalle parti. Esiste naturalmente anche la possibilità di ricorso in Tribunale per i genitori solo conviventi che intendono interrompere la convivenza e non riescono ad accordarsi in via amichevole. Nella proposta di accordo, le parti devono indicare dettagliatamente le condizioni regolative dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento della prole, casa familiare e mantenimento.
*Avvocato Erica Vicentini, del Foro di Trento, Studio legale in Pergine Valsugana, Via Francesco Petrarca n. 84
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