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Lettere alla Redazione Odori molesti provenienti da una pescheria Marco Cappelli
Pesce, frutti di mare e molluschi non possono essere esposti senza adeguata protezione dalle contaminazioni esterne (che potrebbe essere causata da animali o dagli stessi acquirenti, o da cause ambientali) e da temperature elevate. Per quanto riguarda i molluschi, non è ammessa l’eliminazione dell’imballaggio destinato alla vendita. È inoltre vietata la loro reimmersione in acqua o l’aspersione con acqua nelle fasi successive all’eventuale depurazione e al confezionamento in un centro di spedizione (photo © Daviles Fotolia).
Odori molesti provenienti da una pescheria
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Una pescheria lavora, a mio avviso, senza rispettare le basi dell’igiene e della sicurezza. Vengono esposti pesci e, soprattutto, molluschi in bacinelle piene d’acqua, all’esterno dell’esercizio, e l’acqua torbida e stagnante viene poi gettata in strada o sul marciapiede.
Gli odori che derivano dall’acqua sporca e dai rifi uti provocano fastidio e malessere alle persone residenti nelle immediate vicinanze. Che cosa è possibile fare?
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La risposta al quesito
Le acque refl ue della pescheria devono, innanzitutto, non ristagnare nei locali e sulle attrezzature. Occorre utilizzare banchi espositori con fondo inclinato, con una pendenza adeguata e appositi scarichi per consentire l’allontanamento dei liquidi. Lo stesso principio vale per i pavimenti, sui quali le acque percolanti dai prodotti della pesca, quelle derivanti dallo scioglimento dal ghiaccio a contatto con gli stessi e quelle di lavaggio devono essere allontanate rapidamente senza ristagni. Nella situazione ottimale
sono presenti adeguate griglie, di materiale anticorrosione (acciaio inox), con scarico dotato di sifoni atti ad impedire il ritorno di odori
sgradevoli. Le griglie e le canalizzazioni sottostanti devono essere lavate e disinfettate. In diversi capitoli dell’Allegato 2 al Regolamento (CE) n. 852/2004 sono riportate indicazioni igieniche che supportano quanto sopra affermato.
L’esposizione di prodotti della pesca e della molluschicoltura all’esterno della pescheria (marciapiede) non dovrebbe prescindere dal rilascio di specifi co permesso da parte dell’autorità comunale, anche per occupazione di suolo pubblico.
Le acque refl ue percolanti dai prodotti e derivanti dalle operazioni di lavaggio dovrebbero essere smaltite in maniera igienica secondo i regolamenti comunali e le specifi che normative.
Comunque, i prodotti non possono essere esposti senza adeguata protezione dalle contaminazioni esterne (che potrebbe essere causata da animali o dagli stessi acquirenti, o da cause ambientali) e da temperature elevate.
Per quanto riguarda i molluschi, non è ammessa l’eliminazione dell’imballaggio destinato alla vendita (“I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fi no alla presentazione per la vendita al consumatore fi nale”); è vietata la loro reimmersione in acqua o l’aspersione con acqua nelle fasi successive all’eventuale depurazione e al confezionamento in un centro di spedizione.
Deve, inoltre, esserne garantita la protezione da temperature in grado di pregiudicarne la vitalità e la sicurezza alimentare.
Quanto sopra può essere verifi cato nell’Allegato II, sezione VII, capitolo VI e capitolo VIII del Regolamento 853/2004, espressamente applicabile anche alla vendita al dettaglio ai sensi del paragrafo 3 della Sezione VII dello stesso Regolamento.
Per quanto riguarda i rifi uti, questi devono essere rimossi al più presto dai locali evitando accumuli e depositati, in attesa dello smaltimento, in contenitori chiudibili, pulibili e disinfettabili.
Devono essere infi ne eliminati in maniera igienica secondo un’adeguata procedura della quale l’operatore si deve dotare, in modo da evitare contaminazioni dirette o indirette anche all’ambiente (cap. VI dell’Allegato II al Reg. 852/2004).
I cosiddetti “scarti di pescheria” assumono lo status di “sottoprodotti di origine animale” e devono essere raccolti e smaltiti come tali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. La loro classifi cazione rientra nella “categoria 3”, fatti salvi eventuali rischi infettivi, e lo smaltimento deve avvenire mediante impresa specializzata che provvede al ritiro con mezzi di trasporto autorizzati.
A mio parere le autorità che possono essere contattate per affrontare il problema sono: • la struttura di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda
Sanitaria Locale per quanto riguarda i requisiti e la gestione della pescheria (sicurezza alimentare); • la struttura di Igiene e sanità pubblica, sempre della ASL, per gli aspetti di igiene ambientale e urbana; • la Polizia Locale del Comune per gli aspetti di carattere amministrativo, suolo pubblico, ecc…
Dott. Marco Cappelli
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ASL 5 La Spezia