7 minute read
LA COSTITUZIONE ITALIANA: NOZIONI DI BASE
Il 2 Giugno 1946, al termine della Seconda Guerra Mondiale, tutti gli Italiani furono invitati a esprimere il proprio parere in un referendum (per la prima volta votarono anche le donne) mediante il quale decidere se continuare ad avere una Monarchia oppure passare a una Repubblica democratica. L’esito del referendum fu a favore della Repubblica. In seguito vennero eletti 552 costituenti che, a loro volta, nominarono i 75 membri che redassero la Costituzione. Il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Italiana venne approvato il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore con il 1° gennaio 1948.
La Costituzione della Repubblica italiana è composta di 139 Articoli suddivisi nelle seguenti sezioni:
PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli da 1 a 12)
PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I: rapporti civili (Articoli da 13 a 28) Titolo II: rapporti etico-sociali (Articoli da 29 a 34) Titolo III: rapporti economici (Articoli da 35 a 47) Titolo IV: rapporti politici (Articoli da 48 a 54)
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I: il Parlamento (Articoli da 55 a 69 e da 70 a 82) Titolo II: il Presidente della Repubblica (Articoli da 83 a 91) Titolo III: il Governo (Articoli da 92 a 100) Titolo IV: la Magistratura (Articoli da 101 a 113) Titolo V: Regioni, Province, Comuni (Articoli da 114 a 133) Titolo VI: Garanzie Costituzionali (Articoli da 134 a 139)
I principi fondamentali della Costituzione sono i seguenti (Articoli da 1 a 12):
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
L A C O S T I T U Z I O N E DIRITTI E DOVERI
Lo Stato italiano riconosce come diritti quelle libertà che sono alla base della democrazia, del rispetto della persona umana e che rendono possibile la partecipazione alla vita del Paese. Possiamo suddividere i diritti nelle seguenti tipologie. Rapporti civili: • diritto alla libertà personale • diritto all’inviolabilità del domicilio • diritto alla segretezza della corrispondenza • diritto a circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio italiano • diritto a riunirsi pacificamente e ad associarsi • diritto a professare la propria fede religiosa • diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero • diritto al nome, alla capacità giuridica e alla cittadinanza • diritto al giudice naturale Rapporti etico-sociali: • diritto alla famiglia • diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli • diritto all’assistenza sanitaria • diritto all’istruzione • diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali • diritto della donna lavoratrice e tutela del lavoro minorile • diritto all’assistenza dalla previdenza sociale Rapporti politici: • diritto e dovere di voto
Come doveri inderogabili del cittadino sono invece indicati: • il dovere di difendere la patria • il dovere di contribuire alle spese dello Stato pagando le tasse • il dovere di rispettare la Costituzione • il dovere di rispettare le leggi • il dovere di essere fedeli alla Repubblica
GLI ORGANISMI DELLO STATO
Potere legislativo ➜ Parlamento Potere esecutivo ➜ Governo Potere giudiziario ➜ Magistratura
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica ha un potere imparziale con funzioni di controllo sugli organi politici. È, essenzialmente, il garante della Costituzione e il rappresentante dell’unità nazionale. Nell’esercizio delle sue funzioni, si rapporta con il Parlamento, il Governo, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte Costituzionale.
IL PARLAMENTO
Il Parlamento della Repubblica italiana è l’organo costituzionale titolare della funzione legislativa. È composto da due Camere aventi funzioni identiche:
PARLAMENTO
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
La Camera dei Deputati ha sede nel palazzo di Montecitorio ed è formata da circa 600 eletti. Il Senato della Repubblica ha sede a palazzo Madama ed è formato da circa 300 Senatori. Il Parlamento è eletto per una durata di 5 anni (periodo denominato con il termine “legislatura”), dopodiché viene rinnovato tramite le elezioni politiche, alle quali partecipano tutti i cittadini maggiorenni. Il Parlamento italiano discute ed approva le leggi, concede o nega la fiducia al governo, approva il bilancio annuale dello Stato, a Camere riunite elegge il Presidente della Repubblica, nomina una parte dei giudici della Corte Costituzionale (organo che valuta le leggi rispettano la Costituzione), nomina una parte dei giudici del Consiglio Superiore della Magistratura (organo che dirige e controlla tutti i giudici dei tribunali).
AUTONOMIE LOCALI
La Repubblica italiana riconosce e promuove le autonomie locali (Regioni, Province, città metropolitane, Comuni), cioè consente ad esse di governarsi con leggi proprie nel rispetto della Costituzione. Lo Stato italiano attua, cioè, i servizi amministrativi in maniera decentrata, attribuendo poteri di governo e di direzione a coloro che sono eletti dal popolo come capi delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni.
MINORANZE LINGUISTICHE
Lo Stato italiano tutela con apposite leggi le minoranze linguistiche cioè le popolazioni che parlano lingue diverse da quella italiana. Le minoranze linguistiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale sono le seguenti: la lingua tedesca e ladina nel Trentino-Alto Adige, la lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia, la lingua francese in Valle-d’Aosta. Altre lingue o dialetti trovano tutela solo nella legislazione regionale.
REGIONI A STATUTO ORDINARIO E REGIONI E PROVINCE A STATUTO SPECIALE
Sono definite Regioni a statuto ordinario le seguenti: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Sono definite Regioni o Province a statuto speciale le seguenti: Valle-d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.