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ELTIF, nuove prospettive dall’accordo tra Consiglio e Parlamento UE

ELTIF

NUOVE PROSPETTIVE DALL’ACCORDO TRA CONSIGLIO E PARLAMENTO UE

Raggiunto un accordo politico sul riesame del Regolamento UE 2015/760 che istituisce i fondi di investimento europeo a lungo termine. La revisione darà maggiore flessibilità e appeal allo strumento, per i gestori ma soprattutto per gli investitori.

Èdello scorso ottobre la notizia che il Parlamento e il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo politico sul riesame del Regolamento UE 2015/760, istitutivo degli

ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine).

Le prospettive sono quindi che, dopo la revisione tecnica e giuridica, il testo riformato sia sottoposto all’adozione del

Consiglio e del Parlamento europeo, auspicabilmente nei primi mesi del 2023. La finalità del riesame delle norme di regolamentazione degli ELTIF attiene ad una serie di aspetti che ne hanno finora limitato l’utilizzo a poche giurisdizioni, in contrasto con l’obiettivo di facilitare l’istituzione di fondi di investimento alternativi a lungo termine che possano essere distribuiti a livello transfrontaliero sia agli investitori professionali sia ai retail.

La regolamentazione degli ELTIF, infatti, è caratterizzata da vincoli significativi sia dal punto di vista della commercializzazione sia per quanto concerne la composizione del portafoglio, il che ha fatto sì che il settore sia ancora relativamente piccolo e concentrato.

Pare di poter dire, sulla base di quanto emerso dall’attività di revisione, che la direzione virtuosa che le istituzioni europee intendono prendere sia improntata a dotare lo strumento di maggiore flessibilità ed appeal, per i gestori ma soprattutto per gli investitori. Ciò favorirà auspicabilmente l’afflusso di capitali, soprattutto retail, verso quel tessuto di piccole e medie imprese comunemente definito come “economia reale”, ma anche verso i settori più strategici come le infrastrutture e la produzione e distribuzione di energia sostenibile.

In termini generali, le aree di intervento sul dettato normativo risultano riguardare le attività e gli investimenti ammissibili, la composizione del portafoglio e i requisiti di diversificazione, le condizioni per l'assunzione e la concessione di prestiti, gli aspetti connessi alla sostenibilità, la possibilità di strutturare gli ELTIF come fondi di fondi, la semplificazione dell’accesso all’investimento, la separazione del regime degli ELTIF retail da quelli destinati agli investitori professionali, e la rimozione di alcuni vincoli all’investimento per il mercato retail.

Con la doverosa premessa che la valutazione dell’impatto delle norme implementative può essere al momento solo parziale, sulla base delle anticipazioni

disponibili si possono menzionare alcuni degli interventi più significativi che ci si aspetta di vedere implementati.

Con riferimento ai limiti di composizione del portafoglio, si prevede un abbassamento al 55% - con concentrazione massima (per gli schemi retail) elevata al 20% - dell’ammontare che deve essere investito in imprese ammissibili e/o in prestiti erogati a tali imprese, nonché nelle cosiddette “attività reali”. Verrebbe al contempo innalzata a 1,5 miliardi di euro la soglia di capitalizzazione massima delle imprese di portafoglio ammissibili. Tra le imprese ammissibili risulta siano incluse anche le imprese finanziarie autorizzate da meno di cinque anni. Nel novero degli strumenti ammissibili rientrerebbero anche le quote di UCITS e FIA, e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

Per quanto concerne l’utilizzo della leva, si prevede di innalzare al 50% la soglia di assunzione di liquidità in prestito per gli ELTIF retail, che per gli ELTIF riservati è invece pari al 100%. Per gli ELTIF “di credito”, verrebbe eliminato il divieto di utilizzare liquidità presa in prestito ai fini della concessione di prestiti a imprese di portafoglio ammissibili.

Appare peraltro confermato l’utilizzo del capitale dell’ELTIF quale base di calcolo per le soglie di diversificazione, applicandosi invece il NAV per il calcolo delle soglie di leva.

In merito agli schemi ELTIF più complessi, si prevede l’introduzione espressa delle strutture master-feeder di ELTIF (in cui sia master che feeder devono essere ELTIF) nonché, ancor più significativamente, la possibilità di istituire ELTIF come fondi di fondi, in quanto non sono previsti limiti di investimento complessivo in altri fondi (tranne che in ELTIF, Euveca ed EUSEF).

Quanto ai temi inerenti alla commercializzazione, mentre è confermato che il gestore debba svolgere una specifica valutazione di adeguatezza, risulta eliminata, come richiesto dal Consiglio, la prescrizione secondo cui gli investitori retail che abbiano un portafoglio inferiore a 500 mila euro devono sottoscrivere quote per non più del 10% di tale portafoglio e per un importo iniziale minimo di almeno 10 mila euro.

Da ultimo, risulta siano affrontati anche alcuni temi riguardanti la sostenibilità ESG, con un riferimento al Green Deal come area prioritaria non esclusiva dell'UE in cui convogliare investimenti a lungo termine. Gli ELTIF saranno soggetti a obblighi di informativa che si applicano orizzontalmente a tutti i prodotti finanziari (SFDR) ed i “green bond” saranno inclusi quale categoria di attività di investimento ammissibili (restando fermo il vaglio di compatibilità con la politica di investimento dell’ELTIF).

Qualora i predetti interventi siano confermati e finalizzati, ci si può aspettare che l’ELTIF sia finalmente avviato a mantenere la promessa del 2015, quando fu introdotto, ossia mettere a disposizione del mercato uno strumento utile nel processo di «democratizzazione» degli asset illiquidi. La attesa semplificazione della commercializzazione verso gli investitori retail (e ci sembra la compatibilità con il nostro regime PIR), la maggiore capacità di agire quale fondo di fondi (favorendo la diversificazione), la previsione delle strutture master-feeder (che possono ad esempio facilitare la collaborazione tra gestori forti nella raccolta e gestori specializzati nell’investimento), nonché l’ampliamento degli investimenti ammissibili col contestuale abbassamento della soglia minima ne fanno uno strumento versatile che può prevedere politiche di investimento ibride e bilanciate, intercettando così il favore del mercato. GLI ELTIF SARANNO SOGGETTI A OBBLIGHI DI INFORMATIVA CHE SI APPLICANO A TUTTI I PRODOTTI FINANZIARI (SFDR) E I “GREEN BOND” SARANNO INCLUSI QUALE CATEGORIA DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE

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