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COVID E VACCINO: IL DATORE PUÒ PREVEDERE ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE L’AZIENDA PUÒ ADOTTARE LE INIZIATIVE CHE RITIENE PIÙ ADEGUATE A TUTELA DELLA SALUTE DEI SUOI LAVORATORI Dobbiamo dircelo: il vaccino non può prevenire ogni fattore di rischio anti Covid-19 sui luoghi di lavoro. Le aziende sono tenute ad adottare ogni ulteriore misura di sicurezza necessaria ad evitare le occasioni di contagio. La responsabilità del Datore di Lavoro non è solo data dagli obblighi di legge, dettati dalle prescrizioni emergenziali, ma anche sull’osservanza delle norme generali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro già previste dal Dlgs 81/2008 e dall’articolo 2087 del Codice civile. Perché si è arrivati alla sentenza Il caso trae origine dal ricorso di un’assistente sociosanitaria che era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi voluta vaccinare [segue a pag. 2]
STRESS DA SUPER LAVORO, FAI ATTENZIONE ALLA SINDROME DA BURNOUT!! La sindrome da burnout, che in senso letterale significa “bruciato, fuso, esaurito”, deriva da una risposta prolungata e intensa allo stress da lavoro nel momento in cui un soggetto viene prosciugato dal carico di obblighi e compiti da svolgere.
CALENDARIO SICUREZZA 2022 Scarica il nostro calendario della Sicurezza sul nostro sito cliccando il seguente link: urly.it/3h5z-
PENSA SEMPRE ALLA SICUREZZA, INDIPENDENTEMENTE DAL COMPITO. Il Lavoratore prendersi cura “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
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20 gennaio 2022
SAFETYBUSINESS NEWS
SAFETY BUSINESS ANNO 2022 NR. 7
-IL GIORNALE DIGITALE -
L’AZIENDA PUÒ ADOTTARE LE INIZIATIVE CHE RITIENE PIÙ ADEGUATE A TUTELA DELLA SALUTE DEI SUOI LAVORATORI sostenendo di avere diverse allergie e di avere molti anticorpi, come sarebbe risultato dal test sierologico prodotto. Il Datore di Lavoro aveva preso la decisione di allontanarla per ragioni di sicurezza prima dell’entrata in vigore del DL 44/2021 che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Per il giudice il fatto non rileva perché il Datore di Lavoro ha obblighi più ampi di quelli previsti dalle singole norme emergenziali che si fondano su doveri generali preesistenti, di cui devono tenere conto i protocolli aziendali. Gli obblighi ulteriori per i Datori di Lavoro Ciò significa che anche dopo l’entrata in vigore del DL 127/2021 che ha introdotto l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, sarà onere del Datore di Lavoro adottare anche quelle misure di sicurezza che possano tutelare la salute del lavoratore specifiche per il proprio tipo di attività, oltre a quelle già previste dai protocolli anti-covid per i luoghi di lavoro. Non solo. Il problema (delicato) potrebbe porsi anche per tutti quei lavoratori che dal 15 ottobre possono entrare in azienda, pur non essendo vaccinati per particolari esenzioni legate al proprio stato di salute. Il medico competente potrebbe comunque ritenerli non idonei a quella precisa mansione per il rischio di contagiare gli altri lavoratori. Diventa decisiva la valutazione concreta delle modalità di lavoro e la mappatura dei locali aziendali e delle eventuali situazioni di pericolo. I test molecolari oltre al vaccino Alcune aziende, poi, oltre al vaccino, potranno legittimamente richiedere anche un test rapido/molecolare. Cosa che di fatto avviene già quando il tipo di mansione, ad esempio, non consenta di indossare sempre la mascherina o di rispettare le distanze minime di sicurezza. «Non appare ragionevole pensare (si legge nella sentenza) che l’osservanza delle sole prescrizioni protocollari possa esaurire gli obblighi imposti al Datore di Lavoro da una disposizione a contenuto aperto e mobile come quella dell’articolo 2087 del Codice civile». D’altra parte, è il Datore di Lavoro il soggetto su cui ricadono le responsabilità finali della tutela della salute dei propri dipendenti. In sintesi, è rimesso al prudente apprezzamento del Datore di Lavoro prevedere misure protettive ulteriori che non potranno essere sindacate dal lavoratore. Conclusioni Per evitare il contagio in azienda (che metterebbe in isolamento/quarantena parte della forza lavoro, riducendo così la capacità produttiva) va fatto tutto il necessario, fino alle misure più gravi come la sospensione, ma solo in mancanza di misure alternative. La valutazione dell’attività deve guidare con gradualità a decidere come comportarsi. C’è dunque nella legge un doppio obbligo: il primo nei confronti di chi lavora in alcuni settori, di vaccinarsi (sanità, istruzione, amministrazione pubblica, …), mentre il secondo obbligo è per il datore di lavoro, di proibire sempre e comunque, senza eccezioni, che i non-vaccinati in tali settori svolgano i lavori indicati. Il datore di lavoro deve quindi adibire il lavoratore nonvaccinato, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle d’appartenenza, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; comunque vanno impediti rischi di diffusione del contagio. Se l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, il datore di lavoro deve disporre una sospensione senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Partendo da questo spunto dobbiamo fare delle riflessioni: oggi ci troviamo nella situazione di avere una diffusione del contagio molto veloce, tanto da avere isolati e in quarantena un po’ dappertutto nelle nostre aziende. Le Regioni stanno gradualmente cambiando colore a dimostrazione che l’emergenza non è ancora finita. Una prima deduzione dobbiamo dircela: se dopo due anni di pandemia i contagi sono ancora così diffusi, l’unica risposta è che non vengono rispettate le regole. Il distanziamento, la mascherina, l’igienizzazione sono il triangolo anticovid che funziona e permette di contrastare la diffusione. Se non adottiamo le restrizioni del protocollo in azienda, se non responsabilizziamo i nostri collaboratori a fare attenzione nella vita privata, il risultato è quello che stiamo vivendo. Nessuno dice (tantomeno io) che non dobbiamo andare al ristorante, non dobbiamo andare al bar, al supermercato, dall’estetista, … Sono tutte attività lecite e autorizzate. Se però al ristorante non rispettiamo il distanziamento, se andiamo in un bar dove non puliscono il tavolino dopo che si è alzato il cliente, se dalla parrucchiera non si usa la mascherina, … sono tutte “scelte” che portano a risultati negativi. Li stiamo vivendo. Inoltre dal mese di Gennaio 2022 i contatti stretti di un positivo non saranno più in malattia. Significa che per restare a casa (come previsto dalla legge) dovranno prendersi ferie o permessi. Data la cultura del nostro paese, sapete già cosa accadrà: per evitare questa situazione, i contatti stretti non verranno dichiarati, così le persone potranno circolare liberamente e non perdere giorni di lavoro. Nel frattempo, magari diventeranno positivi, rischiando di infettare altre persone e il ciclo ricomincerà. Forse il Governo rifinanzierà l’INPS per pagare le assenze dei contatti stretti, intanto però il contagio si diffonde raddoppiando i numeri ogni giorno che passa. Altra deduzione: gli imprenditori si lamenteranno che non riescono a lavorare, che sono costretti a chiudere perché non hanno forza lavoro, per cui il sistema non funziona. In realtà ognuno di noi deve fare la sua parte, compreso quello di responsabilizzare gli altri. Ho già espresso il mio pensiero altre volte dicendo che siamo in guerra e lo ribadisco. Come in tutte le guerre c’è chi fa la sua parte e chi si tira indietro. Per paura, per convenienza, per incoscienza, … non importa perché, ma se non facciamo tutti la nostra parte, il risultato sarà quello che nessuno vuole (almeno a parole): il proseguimento di questa pandemia Ai posteri l’ardua sentenza Disponibile anche sul nostro sito cliccando il seguente link: urly.it/3h7bx
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20 gennaio 2022
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SAFETY BUSINESS ANNO 2022 NR. 7
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UAI VERONA
SCUOLA, ISCRIZIONI ONLINE DAL 4 AL 28 GENNAIO MA SERVIRÀ LO SPID PROCEDURA VIA WEB PER LA SCELTA DELLA PRIMA CLASSE DI PRIMARIE, MEDIE E SUPERIORI. ALL’INFANZIA LA DOMANDA RESTA CARTACEA Per 1,4 milioni di famiglie e studenti si mette in moto la macchina per le iscrizioni on line al prossimo anno scolastico, il 2022/23. È pronta la circolare del ministero dell’Istruzione con tutti gli adempimenti operativi. Ci sarà tempo dal 4 gennaio al 28 gennaio per registrare i propri figli alle prime classi di primaria, medie e superiori. Sul portale del ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/) si potrà accedere al sistema per abilitare la funzione «Iscrizioni on line» già a partire dal 20 dicembre. Per farlo, tuttavia, servirà subito che i genitori siano in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Tre preferenze Oltre alla scuola prescelta si possono inserire, in subordine, altri due istituti (lo scorso anno, per rispondere alle regole Covid, diverse iscrizioni sono state smistate su seconde e terze scelte delle famiglie). Per gestire le eventuali eccedenze, le regole restano le stesse: ciascuna scuola individua specifici criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. I criteri vanno essere definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la vicinanza della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie. Il ministero ricorda che è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione (come criterio di precedenza). L’estrazione a sorte dovrà essere l’extrema ratio. La nostra Associazione Anche quest’anno a tutti gli iscritti come soci ordinari sarà inserito la possibilità di uno SPID incluso nell’iscrizione. La nostra società si sta adeguando sempre più all’evoluzione tecnologica e questo comporta una necessaria preparazione da parte di tutti. Noi siamo pronti, vi aspettiamo
SICUREZZA SUL LAVORO, SALVO LO STIPENDIO DEL LAVORATORE SOSPESO IN CASO DI VIOLAZIONE Sicurezza sul lavoro: il lavoratore ha diritto allo stipendio anche in caso di sospensione dell’attività per motivi di sicurezza sul lavoro, come espresso nella circolare n. 3 del 9 novembre 2021: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modifiche del DL Fiscale in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale quando siano riscontrate irregolarità. Tra le novità più significative, il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha circoscritto i casi che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione immediata per gravi violazioni in materia di sicurezza. Sospensione che, in alcuni casi, coinvolge solo la parte dell’attività interessata dalla violazione e, in altri, i lavoratori (o anche il solo lavoratore) per cui non sono state applicate le regole della sicurezza. L’interruzione imposta dell’attività lavorativa non esclude l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta e versare i relativi contributi. Tra le modifiche c’è la riduzione della percentuale di lavoratori irregolari che determinano la sospensione dell’intera attività imprenditoriale dal 20 al 10 per cento. L’adozione del provvedimento avviene senza alcuna discrezionalità da parte dell’ispettorato, pertanto automatica in caso di controllo. A questa si affianca quella per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate tassativamente nell’Allegato I del Testo Unico così come modificato dal Decreto Fiscale. Si tratta per esempio delle situazioni in cui non venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (€2500) o dell’omessa vigilanza in ordine
alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza (€3000). Anche una sola violazione, precisa l’INL, comporta la sospensione. Le modifiche inserite sono riportate nella tabella seguente.
Per approfondimenti cliccare seguente Link: urly.it/3h7ds
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20 gennaio 2022
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SAFETY BUSINESS ANNO 2022 NR. 7
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VIDEOTERMINALI: RISCHI PER LA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
La nostra esposizione alla tecnologia del monitor continua ad aumentare, con livelli segnalati fino a 9 ore al giorno, trascorse a consumare contenuti multimediali su dispositivi come computer, laptop, smartphone e TABLET PC. Una maggiore esposizione significa che gli effetti di rischi prevenibili come posture scorrette o fisse possono accumularsi e portare a DisturbiMuscoloScheletrici (DMS) Le condizioni possono essere sia a breve che a lungo termine, ma nella maggior parte dei casi causano molto dolore evitabile, disagio e stress. Altri sintomi associati includono affaticamento temporaneo degli occhi e mal di testa e affaticamento / stress. I rischi associati alle attrezzature per Videoterminalisti devono quindi essere adeguatamente valutati in modo da essere correttamente attrezzati e regolabili in base alle esigenze dell'utente Una delle caratteristiche che dobbiamo tenere presente oggi è l’aumento della connessione causato dall’Emergenza Covid: siamo iperconnessi al telefono in quanto anche le riunioni, gli incontri, che prima facevamo in presenza, ora sono in videoconferenza, al telefono, magari con messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram, Messenger, …) Inoltre cerchiamo in rete sempre di più la risposta alle nostre domande: i rappresentanti magari passano meno dal nostro ufficio e per farci un’idea di cosa acquistare, prima cerchiamo sul web e poi decidiamo cosa fare. Tutto questo aumento nell’utilizzo degli strumenti tecnologici non ha avuto un costo elevato, non almeno in moneta. Allora possiamo stare tranquilli? In realtà, si è verificato un effetto di stress da iperconnessione, cioè non stacchiamo mai, in quanto i messaggi arrivano a tutte le ore, le email le possiamo vedere sul cellulare ad ogni ora, quindi ci ritroviamo spesso in modo nervoso a controllare il telefono anche oltre l’orario normale. Alle 21, magari sul divano dopo cena, a cosa serve controllare la posta elettronica dell’ufficio? Dobbiamo per forza rispondere a quel messaggio ricevuto in tarda notte? Dato che qualcuno lavora fino a tardi, magari anche il fine settimana, è giustificato che lo facciano tutti? Purtroppo nella frenesia di gestire il business a volte si perde la cognizione del tempo: significa che può succedere ogni tanto un messaggio fuori orario, ma se diventa la normalità ricevere la telefonata un minuto dopo la ricezione di un vocale su Whatsapp del tipo “ho visto che l’hai ascoltato, allora qual è la tua risposta?” forse c’è qualcosa che non va. Non ricevo i messaggi per rispondere immediatamente, è giusto dare una priorità alle cose. Se poi sono fuori orario di lavoro, ancora di più. L’equilibrio deve essere sempre presente tra lavoro e vita privata, altrimenti ci possono essere delle conseguenze. Quali conseguenze? Le prime sono i sintomi di stress: risposte secche, parziali, magari date con tono sgarbato, infastidito. Risposte negative sempre a prescindere anche quando la richiesta è semplice e banale. Se i sintomi non vengono gestiti correttamente si può peggiorare arrivando addirittura a malessere nell’affrontare il lavoro se non addirittura, malessere fisico, come mal di testa, nausea, occhi rossi o irritati. Tutte queste situazioni, tipiche di chi lavora molte ore davanti al PC, possono verificarsi anche se si lavora solo con smartphone o tablet. Sono strumenti semplici, ma da usare con la dovuta moderazione Ai posteri l’ardua sentenza LE MODIFICHE AL DECRETO 81: LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO Le modifiche in materia di formazione e addestramento
IL TESTO COORDINATO DEL D.LGS. 81/2008: QUALI SONO LE NOVITÀ? Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: i nuovi allegati
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro; • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. Clicca il seguente link per approfondimenti: urly.it/3h81a
A titolo esemplificativo ci soffermiamo sulle modifiche di alcuni allegati del D.Lgs. 81/2008, ad esempio gli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla Legge 18/12/2020, n. 176, che ha convertito, con modifiche, il Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Ricordiamo che l’allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) riporta misure che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori .. Clicca il seguente link per approfondimenti: urly.it/3h825
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