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RIDE THE RIGHT WAVE

Nuova formula per l’edizione autunnale di ForumClub, che sceglie l’UnaHotels Bologna San Lazzaro e il suo attiguo Centro Congressi per incentivare il networking, il business e la formazione per aziende e operatori dei settori fitness, wellness e sport.

Viene meno, rispetto alla precedente versione codicistica, il richiamo a specifici soggetti abilitati all’asseverazione del piano economico-finanziario (istituti di credito o società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, o società di revisione ai sensi dell’art.1 della L.1966/1939 annoverate nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Eco- nomico (MISE)), lasciando intendere ora la possibilità anche per le società di revisione iscritte al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di rilasciare tale asseverazione

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Al fine poi di stimolare e garantire le necessarie risorse finanziarie per la copertura degli investimenti, viene espressamente prevista la possibilità che le proposte vengano avanzate da specifici “Investitori Istituzionali” quali: a) fondi immobiliari chiusi partecipati esclusivamente da uno o più dei soggetti indicati all’art.32, comma 3 del D.L. 78/2010 (tra cui: Stato o Enti pubblici; Organismi d’investimento collettivo del risparmio; Forme di previdenza complementare; Enti di previdenza obbligatoria; Imprese di assicurazione; Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale; ecc.) b) banche o istituti nazionali di promozione, di cui all’articolo 2, numero 3), del Reg.UE 2015/1017.

A questi soggetti è concessa sia la possibilità in sede di gara di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando avvalendosi, anche inte- gralmente, delle capacità di altri soggetti e in particolare della capacità tecnica e professionale, sia di subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e riceva il consenso dell’ente medesimo.

In merito alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica, sia nella procedura della finanza di progetto che delle concessioni la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati o degli offerenti può avvenire sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti non devono essere discriminatori, bensì proporzionati all’oggetto della concessione anche al fine di assicurare la concorrenza effettiva nella partecipazione alla gara di affidamento.

2) valutazione della proposta: l’ente concedente valuta entro 90 giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, concludendo con il rigetto o con l’approvazione.

La novità è che si indica espressamente la facoltà del promotore di rimodulare le modifiche richieste dall’ente

Anche concedente proponendo soluzioni alternative, favorendo così il dialogo con la pubblica amministrazione alla ricerca della migliore soluzione possibile per entrambe le parti sempre nell’ottica del pubblico interesse.

3) gara: il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, purtroppo non in tempi predeterminati ma in quelli previsti dalla programmazione dell’ente concedente, con l’apertura quindi al confronto concorrenziale. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo

Assolutamente di rilievo è la novità riguardante la possibilità per il soggetto proponente di modificare e integrare la propria configurazione giuridica sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ad esempio selezionando e partecipando all’iniziativa con un altro partner tecnico o gestionale o finanziario diverso rispetto a quello con cui ci si era esposti alla PA in sede di presentazione della proposta

Si conferma l’attribuzione del diritto di prelazione al propo- nente. In proposito non è stata accolta la proposta, avanzata in sede di revisione del Codice, di disporre che in alternativa al diritto di prelazione, venisse riconosciuto al promotore un punteggio premiale, imponendo all’ente concedente di bilanciare l’interesse del promotore a conseguire il contratto con l’interesse dell’amministrazione a incentivare la presentazione di proposte migliorative.

In sede di gara tutti i concorrenti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, compreso il promotore, presentano un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, il piano gestionale con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, da intendersi come “valore della concessione”, che può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative individuate nell’art. 106 del nuovo Codice con efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

4) l’aggiudicazione: si conferma che laddove il promotore non risulti aggiudicatario questi può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario; in alternativa all’esercizio del diritto d’opzione lo stesso promotore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la presentazione della proposta di PPP fino ad un massimo del

2,5% del valore dell’investimento. Da non confondere il “valore dell’investimento” con il “valore della concessione”. Il primo indica l’ammontare complessivo delle spese da sostenere nell’arco degli anni di gestione per l’acquisto di beni materiali e immateriali aventi utilizzo pluriennale (fabbricati, attrezzature, impianti, mobili, hardware, software) o, in una visione più limitata, per l’acquisto dei beni materiali e immateriali riferiti agli iniziali lavori di riqualificazione, ristrutturazione del centro sportivo, mentre il secondo (valore della concessione) attiene al fatturato totale del conces- sionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, ove detraibile. Nei soggetti ASD o SSD che effettuano investimenti operando nel regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, essendo l’IVA sugli acquisti totalmente indetraibile, si dovrà includere nel valore dell’investimento e della concessione anche l’importo dell’IVA corrisposta ai fornitori

Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta sempre nei limiti del 2,5% del “valore dell’investimento”.

Si specifica infine che la PA concedente può richiedere che l’aggiudicatario della procedura del project financing costituisca una società “ad hoc” (c.d. società di scopo) in forma di S.p.A., S.r.l., anche consortile. Tale previsione è perseguibile anche da ASD interessate ad assumere il ruolo di “promotori” di un project financing, potendo le stesse divenire socie di capitali di una S.p.A. o di una S.r.l., aventi o meno scopo di lucro. In tal senso una S.S.D. di capitali, solitamente costituita sotto forma di S.r.l., può essere una “società di scopo” e quindi diretta aggiudicataria della concessione.

Per tutto quanto non espressamente richiamato negli articoli del nuovo Codice riguardo alla finanza di progetto, si rinvia alla disciplina delle concessioni (artt. da 176 a 192 del Codice) ad iniziare dalla modalità di determinazione della durata massima, per la quale permane quale documento essenziale di riferimento il PEF (piano economico-finanziario) asseverato redatto dall’aggiudicatario.

Lorenzo Bolognini lorenzo.bolognini@studiobolognini.com

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