Lo Spettacolo Viaggiante n- 5-6 2022

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#5 -6 • MAGGIO • GIUGNO 2022 • LX • WWW.ANESV.IT

La Determinazione di ADM sui giochi dello spettacolo viaggiante Esports sono “Padiglione da trattenimento” Ripartiti alle Regioni i contributi per i parchi divertimento

ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A


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(Lamborghini Luciano) Via A. Protti, 444 45032 Bergantino (RO) Tel: +39 0425805190 info@lamborghinirides.com


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Editoriale

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di Maurizio Crisanti • Vicedirettore

a stagione di maggiore attività per i settori che rappresentiamo è ormai avviata e il pubblico mostra di gradire molto il prodotto offerto. Le percentuali di queste prime settimane sono tutte di segno positivo, con picchi veramente incoraggianti. Dopo due anni non facili, con periodi di apertura limitati dai provvedimenti emergenziali, finalmente c’è la prospettiva di una estate serena, durante la quale è forte l’esigenza delle persone di divertirsi e mettere alla prova in attività ludico sportive. Sono tanti i temi su cui lavoriamo in queste settimane tra tutti, quello delle tariffe demaniali per lo spettacolo viaggiante, in merito alle quali riportiamo una interrogazione parlamentare e della disciplina del gioco automatico, nella quale devono essere eliminate le omologhe per i giochi in esercizio e stiamo agendo anche con la collaborazione di parlamentari UE. Poi un nuovo tema, quello degli eSport. Gli sport virtuali sono considerati da ADM “spettacolo viaggiante”, come associazione rappresentiamo alcuni centri e stiamo lavorando per una semplificazione delle autorizzazioni interessando il mondo politico. Ma veniamo alle novità di questo numero: intanto quelle sui giochi automatici, con le disposizioni per la regolarizzazione degli apparecchi autorizzato con la licenza di spettacolo viaggiante. Si è trattato di un lavoro molto complesso per l’ANESV, ma i risultati si cominciano a vedere. La rottamazione degli apparecchi esistenti è stata scongiurata, alcuni giochi tradizionali da luna park potranno ancora esercitare e c’è un anno per effettuare la procedura di registrazione sul portale di ADM. Tante cose sono migliorabili ma rispetto alle condizioni in cui si era partiti, il risultato è comunque apprezzabile. Anche per i parchi di divertimento si è giunti finalmente alla pubblicazione, con un ritardo inspiegabile che è stato gestito dall’Associazione, il decreto con i contributi e si sta lavorando ai bandi regionali e alla presentazione di esposti alla Corte dei Conti nei casi di inadempienza.

Sezione Puglia, Basilicata Via Melo, 185 • 70121 Bari Tel. 0805219404 Fax 0805237584 nicola.ladisa@agisbari.it

Infine pubblichiamo una lettera aperta del presidente ANESV che invita ad una unità d’intenti con le altre sigle che rappresentano lo spettacolo viaggiante: la categoria durante la pandemia è stata sostenuta e ha ottenuto considerazione, e si avvicina il tempo di ragionare per obiettivi con una visione orientata al bene comune, sperimentando nuove formule per dare forza a un soggetto che possa rappresentare al meglio i problemi della categoria.

ANESV e anche:

Buona lettura.

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Sommario • #5-6 mag.• giu. 2022

ANESV informa rappresentanze associative dello spettacolo 06 Le viaggiante dopo la pandemia: questioni e

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Nuova determinazione di ADM sui giochi automatici dello spettacolo viaggiante

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Gli eSport conquistano l’attenzione della politica e del pubblico. Per ADM sono “spettacolo viaggiante”

SPECIALE giochi circolare dell’Agenzia delle Dogane e 50 Nuova Monopoli che tratta anche dello spettacolo

prospettive

SPETTTACOLO viaggiante del demanio e spettacolo viaggiante: 28 Tariffe ecco un’interrogazione parlamentare 32

Agenzia delle Entrate: gli ISA non saranno applicati ai proventi 2021 di spettacolo viaggiante e parchi divertimento

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Accordo di collaborazione tra la Sezione ANESV Emilia Romagna, Marche e Umbria e SNISV CISL Sezione Emilia Romagna e Marche

PARCHI di divertimento 40 Spring Summit IAAPA a Roma

Ripartizione dei 20 milioni di euro a favore dei parchi di divertimento per l’anno 2022

viaggiante. Ecco i punti principali

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Giochi automatici, il punto della situazione Interrogazione alla Commissione Europea dell’On.le Fidanza su eSports e i giochi senza vincita in denaro: si richiede il rispetto della Direttiva Servizi

FUORICAMPO e pubblichiamo questa nota della 62 Riceviamo Sezione ANESV Campania, Calabria e Sicilia indirizzata ai rappresentanti delle istituzioni campane

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Prorogati per l’estate le agevolazioni sui costi dell’energia elettrica e il gas

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Contributo Wedding, domande dal 9 al 23 giugno

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Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 • info@anesv.it

Direttore responsabile Ferdinando Uga

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Vicedirettore Maurizio Crisanti

Grafica Massimiliano D’Affronto

Lo Spettacolo Viaggiante

Stampa Tecnostampa Srl – Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».



Le rappresentanze associative dello spettacolo viaggiante dopo la pandemia: questioni e prospettive ANESV informa

Oggi possiamo dire che il settore è ripartito a pieno regime, cosa ci ha insegnato la lunga crisi vissuta, quale nuove prospettive abbiamo di fronte sia come esercenti sia come rappresentanti sindacali e associativi cosa ci riserverà il futuro?

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are colleghe e cari colleghi. Ci permettiamo umilmente di esprimere una analisi che guardi fortemente in avanti tenendo conto con attenzione che niente sarà più come prima.

Vogliamo partire dalle considerazioni dell’opinione pubblica dai cittadini che ci hanno accolto con molta generosità, ancor prima delle autorità locali a braccia aperte nelle loro città nelle loro comunità. Abbiamo sentito vicini i Media, le istituzioni centrali, gli esponenti della politica di ogni schieramento: è stato raccolto il grido di aiuto espresso da noi rappresentanti e dai singoli esercenti, portando nelle sedi opportune i nostri bisogni le nostre necessità, ottenendo sostegni e una considerazione prima impensabile, sono stati al nostro fianco partecipando in modo attivo a tutte le manifestazioni organizzate. Dobbiamo anche ringraziare le forze dell’ordine, i Prefetti, i Questori che hanno consentito lo svolgimento regolare e pacifico di esse, un grazie particolare e sentito va

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al nostro Ministro Dario Franceschini e a tutta la sua segreteria per la grande disponibilità e l’aiuto concreto. Ora consapevoli di non essere più una categoria considerata ai margini sia delle istituzioni sia della società, dobbiamo avere la capacità, di raccogliere e vincere le prossime sfide. Le associazioni, perlomeno le più storiche, quelle veramente rappresentative e democratiche giocheranno un


«Vogliamo partire dalle considerazioni dell’opinione pubblica dai cittadini che ci hanno accolto con molta generosità, ancor prima delle autorità locali a braccia aperte nelle loro città nelle loro comunità.»

Durante la pandemia si è parlato spesso della creazione di un fronte comune di rappresentanza, è tempo di prendere atto che nonostante alcuni tentativi un fronte efficace, sulla base di progetto attivo accompagnato da un percorso ben definito non c’è mai stato. Tuttavia oggi questo fronte, se meglio articolato e organizzato serve forse più di ieri: a tale proposito proprio, per non rischiare di disperdere quel ruolo che ci è stato riconosciuto come categoria, sarebbe utile aprire luoghi di convergenza e di confronto serio, programmatico su alcuni punti nevralgici come il rinnovamento dei metodi di rappresentanza e soprattutto delle norme che disciplinano il settore ferme da troppi anni. La categoria ha avuto una grossa impennata e una forte accelerazione negli investimenti e nell’evoluzione, mentre le regole che la disciplinano sono rimaste ferme da troppi anni. Serve un grande impegno, che ci porti ad una vera svolta che coinvolga e faccia crescere tutto il settore, e non solo dell’esercizio, ma di tutta la filiera. Le sigle storiche, se lo vorranno, ne saranno non solo partecipi ma protagoniste elaborando in base alle proprie esperienze un progetto nuovo, di sostanza, a beneficio di quel salto in avanti che la ca-

tegoria si aspetta e che ha già inconsapevolmente iniziato a percorrere durante il periodo pandemico. Dalla lettura degli statuti delle varie associazioni – quelle costituite legalmente che lo statuto lo hanno adottato – è abbastanza evidente lo sforzo di mantenere una platea riconoscibile ma, allo stesso tempo, di non precludersi una possibile espansione. In questo senso sembra emblematico il fatto che tutte le stesse rappresentanze si propongono la tutela e lo sviluppo del settore. Ci sono quindi tutte le medesime condizioni di carattere generale che ci accomunano per avviare un confronto di rinnovamento nella forma e nella sostanza, per intraprendere un cammino nuovo mirando a una rappresentanza che si articoli su un progetto, un programma che sviluppi veramente una grande azione unitaria, moderna, snella, leale ed efficace, che sappia interpretare le esigenze attuali dello spettacolo viaggiante di oggi, delle persone che ci lavorano, dei giovani delle donne, che continui nel solco della crescita generale dell’intero settore lasciandosi finalmente alle spalle quelle scelte tanto dannose dettate solo dalle convenienze personali o di puro demagogico protagonismo di parte.

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ruolo importante nel dimostrare di saper cogliere queste sfide mettendo a frutto la considerazione ottenuta per la categoria. Le associazioni sono chiamate a riempire gli spazi che sono ancora vuoti, creando un perimetro di innovazione inclusione e di confronto. Le giovani generazioni giocheranno un ruolo fondamentale nel disegnare questo perimetro, che ci consentirà di continuare nel cammino tanto sofferto, che ci ha tolto però dal cono d’ombra in cui eravamo.

Abbiamo cercato con passione di illustrare attraverso queste righe riflessioni proposte tese a migliorarne la rappresentanza complessiva e il futuro lavorativo dello spettacolo viaggiante Italiano. Grazie, vi abbraccio tutte e tutti e vi auguro una serena estate di proficuo lavoro. di Ferdinando Uga Presidente ANESV

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Nuova determinazione di ADM sui giochi automatici dello spettacolo viaggiante

Nella serata dello scorso 10 giugno è stata diffusa la Determinazione Direttoriale prot. n. 250263/RU che regolamenta le attività di spettacolo viaggiante ai fini della loro regolarizzazione presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

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Lo Spettacolo Viaggiante

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rima le buone notizie, tutte ottenute grazie all’attività dell’Associazione, con la indispensabile collaborazione della Direzione Generale per lo Spettacolo: 1) gli esercenti hanno un anno di tempo, fino al 30 giugno 2023, per la registrazione dei giochi sul portale di ADM, anziché sei mesi, come era previsto nella bozza di provvedimento. 2) La seconda buona notizia è che è stata accolta la richiesta di evitare di dover segnalare ogni volta il trasferimento dei giochi da una piazza all’altra, visto il carattere itinerante di molte attività.



3) La terza buona notizia è che è stata concessa allo spettacolo viaggiante la possibilità di regolarizzare apparecchi non ancora dotati di nulla osta di esercizio, obbligatorio da anni. Questo permetterà di non dover rottamare migliaia di pesche verticali e altri giochi.

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I punti principali della Determinazione Direttoriale: Anche gli apparecchi automatici dello spettacolo viaggiante sono soggetti all’Imposta sugli Intrattenimenti Pesche verticali di abilità, “trapani”e “forbici” che non erogano ticket, videogiochi e simulatori automatici Gli apparecchi elettromeccanici che erogano premi di modico valore, nonché i simulatori e gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta e già installati alla data del 1° luglio 2022 nelle attività di spettacolo viaggiante, se conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti, sono inquadrati rispettivamente tra gli apparecchi comma 7 a) (Pesche verticali di abilità, “trapani”, “forbici” ecc.) e gli apparecchi comma 7 c) (videogiochi e simulatori a funzionamento automatico) del T.U.L.P.S. I gestori degli apparecchi devono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un’autorizzazione per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, autocertificando la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità (lucchetti ecc.). Nella richiesta deve essere dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica. Apparecchi con tagliandi (Ticket Redemption), Pugnometro, Calciometro ecc. I gestori degli apparecchi della tipologia 7c-bis (apparecchi che erogano tagliandi, Ticket Redemption) e 7 c-ter (apparecchi a tempo, come pugnometro, calciomentro…) devono presentare entro il 30 giugno 2023, una richiesta in via telematica ad ADM per il rilascio dell’autorizzazione

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Lo Spettacolo Viaggiante

(NOE) e del dispositivo di identificazione elettronica da applicare sull’apparecchio. Nella richiesta devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità (si può trattare di lucchetti ecc.). Nella richiesta deve essere dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante. È previsto che entro il 2023 le Ticket Redemption vengano verificate da un Ente abilitato. Per gli apparecchi che non erogano tagliandi il termine della verifica è invece previsto per la fine del 2024, ma potrebbero intervenire nel frattempo modifiche legislative che potrebbero attenuare o eliminare questo obbligo. Padiglioni da Trattenimento e attività di eSport Nei Padiglioni da Trattenimento possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato da ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.



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eSport Qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2023 o, qualora non possibile, essere disinstallato. Rientrano in tale regime provvisorio anche i dispositivi (PC) delle sale LAN e degli eventi di sport virtuali, i quali devono consentire esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro. In sede di prima attuazione, e considerata la riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco, la nuova disciplina si applica a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1 luglio 2022 o che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione allo spettacolo viaggiante entro il suddetto 1° luglio, qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente. Ruspe Come noto, le ruspe non sono inquadrabili nelle tipologie di apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS. È fatta salva la disciplina precedente per il “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato da ruspe, pesca verticale di abilità”, già installate al 31 dicembre 2002.

Prot.: n. 250263/RU, Roma, 10 giugno 2022 DETERMINAZIONE DIRETTORIALE VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per

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Lo Spettacolo Viaggiante

La classificazione dei giochi secondo l’art. 110, comma 7 del TULPS comma 7 lett. a): apparecchio di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita (es. gru o pesche di abilità) comma 7, lett. c): apparecchio basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore (es. videogiochi) comma 7, lett. c bis): apparecchio meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui ai punti precedenti, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita (es. Ticket Redemption, Pugnometri) comma 7, lett. c ter): apparecchio meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (biliardi senza gettoniera, freccette ecc.).

il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6; VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e inte-



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grazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli; VISTO, l’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 di modifica del comma 7-ter dell’art. 110 del T.U.L.P.S. che dispone “... con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ... sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA), recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta; VISTO l’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” il quale esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “...gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento” e, al successivo articolo 4, esclude tali apparecchi anche dall’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020; VISTO l’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “...la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ... che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.” CONSIDERATO, pertanto, che la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S e agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020; VISTO l’articolo 10, comma 5 della citata determinazio-

ne del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 secondo cui “L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorrono dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura”; VISTA la nota prot. n. 5614-P dell’8 giugno 2022 della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura che ha espresso la propria condivisione sui contenuti della presente determinazione chiedendo una dilazione dei termini a 12 mesi entro i quali gli operatori delle attività di spettacolo viaggiante devono adeguarsi alla nuova regolamentazione; RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta della Direzione Generale dello Spettacolo prevedendo un termine di 12 mesi per l’adeguamento degli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante; RITENUTO necessario prevedere, altresì, specifiche regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA ARTICOLO 1 (FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE) Le disposizioni del presente provvedimento definiscono le modalità di applicazione della regolamentazione posta dalle determinazioni del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC) e n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA), agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. e alle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 all’interno delle quali sono collocati i suddetti apparecchi. Ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono esclusi dalla presente determinazione e dalla regolamentazione in materia di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. le attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inserite nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 che risultino già installati al 31 dicembre 2002. Le disposizioni del presente provvedimento in nulla innovano né modificano le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante previste dal Decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2012 che rimangono pienamente efficaci.


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ARTICOLO 2 (APPLICAZIONE AGLI APPARECCHI COMMA 7 IN USO NELLE ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA DRTEC E DELLA DRA E DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI) Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S, si applica la regolamentazione tecnica posta dalla DRTEC e le regole amministrative definite dalla DRA, fatti salvi, per quest’ultima, gli articoli, 4, 5 e 6. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S sono soggetti all’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie determinate per le singole tipologie di apparecchi. ARTICOLO 3 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003) Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della presente determinazione, i nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023. Dal 1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere altresì dichiarato espressamente che l’apparecchio èutilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC. ARTICOLO 4 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI)

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Lo Spettacolo Viaggiante

Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° luglio 2022, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e gli apparecchi comma 7c-ter). Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della presente determinazione, dal 1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere, altresì, dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 che non possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC. ARTICOLO 5 (NULLA OSTA DI ESERCIZIO PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI) I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) e 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nel comma 1 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno


PROGETTIAM O E COSTRUI AMO


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2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante. ARTICOLO 6 (APPARECCHI PRIVI DI NULLA OSTA GIÀ INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE) Gli apparecchi elettromeccanici che erogano premi di modico valore, nonché i simulatori e gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta e già installati alla data del 1° luglio 2022 nelle attività di spettacolo viaggiante, se conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti, sono inquadrati rispettivamente tra gli apparecchi comma 7 a) e gli apparecchi comma 7 c) del T.U.L.P.S. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta deve essere, altresì, dichiarato espressamente che l’apparecchio è utilizzato nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 2 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC. ARTICOLO 7 (REGOLE E TERMINI PER LE ATTRAZIONI DENOMINATE “PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO”) Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento” di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020, per quanto di specifica competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il

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gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1 luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2023, attraverso una delle procedure di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 o, qualora non possibile, essere disinstallato. Rientrano in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, consentendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro. Ferma restando la competenza prevista dalla legge in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., in sede di prima attuazione, vista la specifica complessità della materia, considerata la riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco, a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 di nuova introduzione da parte della DRTEC, la presente disciplina in materia di apparecchi senza vincita in denaro si applica, nelle materie di specifica competenza regolatoria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1 luglio 2022 o che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione allo spettacolo viaggiante entro il suddetto 1° luglio, qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente. ARTICOLO 8 (UBICAZIONE DEGLI APPARECCHI COMMA 7 IN USO NELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE) 1. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. in uso nelle attività di spettacolo viaggiante non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione di ubicazione. Nel caso in cui un apparecchio passi dall’utilizzo nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante ad utilizzo in altri luoghi in cui è possibile installare apparecchi ai sensi dell’articolo 7 della DRA, il proprietario/possessore dell’apparecchio dovrà procedere a dichiarare il cambio di tipologia di ubicazione, indicando da quel momento il luogo di installazione. ARTICOLO 7 (NORME TRANSITORIE E DECORRENZA) Nel periodo intercorrente fra il 10 luglio 2022 e il 30 giugno 2023 nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. rimane valida la disciplina previgente. La presente determinazione entra in vigore il 1 luglio 2022. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge. Marcello Minenna



Gli eSport conquistano l’attenzione della politica e del pubblico. Per ADM

sono “spettacolo viaggiante”

Degli eSport, ovvero gli sport virtuali, si sono occupati recentemente i media riportando la recente notizia di un sequestro di tre sale, operato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, mentre una quarta è stata ritenuta in regola con le autorizzazioni. Testo: Maurizio Crisanti

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Lo Spettacolo Viaggiante


plicabile regolarizzazione di giochi come i calciobalilla, pingpong e flipperini e la implicita necessità di mandare al macero giochi innocui e ancora apprezzati. C’è forse tempo per rimediare e le associazioni che rappresentano il settore dell’Amusement si sono attivate immediatamente nei confronti del mondo politico per evidenziare le problematiche derivanti da procedure troppo complesse e costose, a causa di un eccesso di regolazione a carico di un settore che diverte famiglie e bambini, mutuata, nelle linee generali, da quella per l’esercizio di Slot Machine e VTL, che impongono invece ben diversa attenzione.

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ome ogni nuovo fenomeno, anche quello degli eSport sta per trovare una regolamentazione sul piano autorizzativo e gestionale. In una Italia che, attraverso il regolatore, l’ADM, sta ponendo grande attenzione al gioco di puro intrattenimento, quello per intenderci, senza vincite in denaro, stenta a tuttavia a collocare gli eSport sulla base delle norme vigenti, emanate per regolare settori contigui, ma non identici. A fronte dei sequestri si è attivato il mondo politico con l’interessamento di numerosi parlamentari, appartenenti al Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, i quali hanno coinvolto l’ADM e partecipato a riunioni, presentando anche alcune interrogazioni parlamentari sulla materia. Nel settore dell’Amusement qualcuno ha rilevato che analoga attenzione non è stata riservata dagli esponenti politici per semplificare la complessa e difficilmente ap-

Una definizione di eSport? È difficile dare una definizione degli eSport: si tratta di esperienze ludico-sportive virtuali, in uno spazio fisico attrezzato con dispositivi nei quali la digitalizzazione dell’esperienza è rilevante. Tuttavia i dispositivi, le modalità e formule di gioco possono differire sostanzialmente: pensiamo a una sala Lan, dove decine di PC, performanti e dotati di periferiche di grande qualità, o console, vengono messi a disposizione degli utenti per giocare su giochi online e piattaforme di gaming fruite attraverso il proprio account. Nelle strutture che offrono questa pratica ludico-sportiva sono presenti anche simulatori di guida o di altre discipline sportive, e si svolgono tornei di calcio virtuali. Esiste infine il settore che organizza eventi legati agli sport virtuali in forma temporanea, magari nell’ambito di una fiera specializzata. Giocare con uno dei titoli più noti multipiattaforma, come Fortnite, sulla propria console in salotto, non offre la stessa esperienza del cimentarsi in una sala attrezzata, con monitor curvi e maxischermi, così come testare un simulatore di guida che emula la Formula 1 e occupa 20 metri quadrati non corrisponde a quella offerta dall’utilizzo di un volante e pedali collegati a un dispositivo, PC o console, ospitati nella propria camera da letto. Anche gli eSport, come i parchi di divertimento, sono legati alla somministrazione o ristorazione. Sono infatti già numerosi gli eSport Bar, locali nei quali si beve qualcosa e si gioca sulle piattaforme di gioco, ma anche con giochi da tavolo. E’ la conferma che il gioco è un settore dinamico e si avvale di molteplici strumenti e modalità, non tutte inquadrabili tra quelle indicate nel famigerato comma 7 dell’art. 110 TULPS. C’è del buono: final-

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mente i ragazzi escono di casa e lasciano il gioco solitario, per trovare una formula più socializzante. Come regolamentare gli eSport Nei recenti interventi dei politici è emersa la volontà di regolare il settore degli eSport con una legge. Chi fa il mio lavoro sa bene che una legge costituisce un obiettivo ambizioso per molte categorie, ma è quello più complesso da raggiungere, e le scadenze elettorali si avvicinano pericolosamente. Ecco dunque una circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – la pubblichiamo nell’articolo successivo - che ha riconosciuto, quanto meno in via temporanea, come adeguato l’assetto autorizzativo dello “spettacolo viaggiante”, applicato dalla sala di Ferrara. Si tratta di un procedimento poco conosciuto ma in sé funzionale a raccogliere nuovi fenomeni, non troppo diversi da un parco di divertimento, al cui interno c’è un’offerta ludica variegata, con l’obiettivo di suscitare emozioni ed evocare sensazioni, in un contesto di socialità. Lo riconobbe anche il legislatore quanto, con l’art. 1 della legge 337/1968, riconobbe la “funzione sociale” di particolari forme e attrezzature per il gioco sano, aggregante e innovativo, in grado di offrire emo-

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zioni memorabili. Non a caso alcune realizzazioni aperte in Italia utilizzano il termine “parchi” nella comunicazione. Come nei parchi di divertimento, l’innovazione è essenziale per tenere alto il gradimento del pubblico e la qualità dell’offerta. Le forme di eSport proposte attualmente saranno certamente aggiornate nei prossimi anni, perché il settore, che da molti è ritenuto la naturale evoluzione della sala giochi tradizionale – sarà il mercato a dire se avranno ragione – crescerà certamente. In altri paesi le sale per gli sport virtuali si contano a migliaia, e vanno a riempire spazi commerciali o sale cinematografiche resi disponibili per queste attività. ESport per divertirsi o competere professionalmente? Gli eSport possono essere giocati a livello amatoriale, ma esiste anche la pratica professionale. È già forte l’esigenza degli organizzatori di competizioni che sia definita la figura professionale e l’inquadramento dei componenti dei team, sorta di atleti digitali. C’è anche il regime dei premi offerti nei tornei, sui quali si dovrà fare chiarezza e tanti altri aspetti di questo settore, che è in continua evoluzione. Il CONI si sta già occupando della versione virtuale delle discipline sportive riconosciute,



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ma non sarà semplice gestire queste diverse anime degli eSport. C’è un’urgenza che gli interlocutori devono affrontare: quella di riaprire le aziende che sono state chiuse forzatamente mediante procedimenti a normativa vigente, cioè avvalendosi per analogia di regole applicate a settori già normati, e fornire indicazioni alle altre in esercizio o apertura. ADM ha utilizzato la recente Determinazione Direttoriale per dare un assetto mediante l’attrazione “padiglione da trattenimento, che pubblichiamo su questa rivista. Poi si metterà mano a una legge, che la Repubblica di San Marino sta invece per emanare a breve, sulla base di un testo elaborato da valenti giuristi italiani. Intanto come ANESV abbiamo incontrato parlamentari, come l’On.le Carabetta, che si stanno impegnando con passione e senso di responsabilità a redigere una proposta di legge sugli eSport.

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Importante interlocuzione su eSports e giochi di puro intrattenimento Un gruppo di parlamentari si sta occupando del tema degli sport virtuali, a seguito dei sequestri effettuati da ADM in tre sale Lan. Grazie alla disponibilità dell’on.le Luca Carabetta, l’ANESV ha incontrato alcuni componenti del gruppo di lavoro che si sta occupando di redigere una proposta si legge sugli sport virtuali. Nell’interlocuzione successiva il tema si è ampliato a quello dei giochi di puro intrattenimento. Si tratta di un lavoro complesso, che coinvolge vari attori, ma la relazione stabilita è solida e porterà risultati interessanti.





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Tariffe del demanio e spettacolo viaggiante: ecco un’interrogazione parlamentare Da due anni l’Associazione sta rappresentando ai Ministeri competenti ed al mondo politico lo scandaloso aumento dell’importo minimo dei canoni demaniali, aumentato del 700 per cento nel 2021 e ulteriormente elevato per il 2022.

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on una interrogazione parlamentare l’On.Le Gusmeroli, insieme ai colleghi deputati Cavandoli, Gerardi, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino e Zennaro, ha portato all’attenzione del Ministero delle Finanze la questione, ricevendo la replica che pubblichiamo. In sostanza si afferma che sarebbe possibile in astratto applicare l’art. 11 della legge 337/1968 alle occupazioni demaniali dello spettacolo viaggiante, ma sarebbe opportuna una modifica legislativa, a causa del minor gettito causato dall’applicazione delle tariffe di cui al canone unico patrimoniale. L’ANESV non mancherà di continuare a segnalare l’assurdità di tariffe che per esercenti fissi sono elevate ma che in caso di attività itinerante possono aumentare a dismisura, sulla base del numero degli spostamenti. Per colpire i balneari, si è invece penalizzata un’attività che porta qualche forma di divertimento in località marine, in genere prive di attività da offrire ai turisti che le frequentano.

Lo Spettacolo Viaggiante

Question time in Commissione VI Finanze n. 5-08180 On. Gusmeroli ed altri (Lega) ELEMENTI DI RISPOSTA Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano una problematica concernente l’interpretazione autentica del dettato normativo recato dall’art. 11 della legge n. 337 del 1968 in materia di concessioni di aree appartenenti al demanio marittimo e chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di tutelare il settore dello spettacolo viaggiante. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Come già fatto presente in sede di svolgimento dell’interrogazione n 5-06048 dell’On. Nardi riguardante la medesima tematica in argomento, le questioni portate all’attenzione dagli Onorevoli interroganti attengono alle competenze di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell’economia e delle finanze. Giova brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento.



SPETTACOLO viaggiante

L’art. 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019), prevede espressamente che “Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime”. A seguito del conferimento di funzioni operato con il d.lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle Regioni ed ai Comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali. In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l’altro, l’invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l’Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 1, comma, 274 L. 311/2004 in caso di mancato pagamento. Tanto premesso, l’Agenzia del demanio fa presente

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Lo Spettacolo Viaggiante

che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei Comuni (cfr. artt. 9 e 11). Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. art. 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; DecretoLegge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494). Si precisa, poi, che ai sensi dell’art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, “sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”. Alla luce di quanto suesposto, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell’art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione - comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (art. 822 c. c.) - siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019. Comunque, tenuto conto della complessità del descritto quadro normativo, sarebbe più opportuno valutare l’opportunità di un intervento legislativo apposito che risolva la questione tenuto conto degli effetti finanziari recati dalla predetta estensione.



Agenzia delle Entrate:

gli ISA non saranno applicati ai proventi 2021

SPETTACOLO viaggiante

di spettacolo viaggiante e parchi divertimento

Con la circolare 18/E dello scorso 25 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel periodo d’imposta 2021. Tra gli aspetti trattati dalla circolare sono di particolare interesse quelli relativi alle cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021. Si tratta di settori nei quali la pandemia ha condizionato fortemente i ricavi.

esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici ATECO, tra i quali il 93.21.01 dei parchi di divertimento e il 93.21.02 per lo spettacolo viaggiante e attrazioni in sede fissa.

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n generale, per il periodo d’imposta 2021, gli ISA non trovano applicazione per i contribuenti che: hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; hanno aperto la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019;

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Lo Spettacolo Viaggiante

I contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati compilando i relativi modelli economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli segnalando nel quadro RE/RF/ RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione e compilando il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo; allegare il modello Isa al modello Redditi. Tra i codici ATECO esclusi per il periodo d’imposta 2021 segnaliamo quelli di interesse per i nostri lettori:



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49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 – Attività dei tour operator 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi) 93.11.20 – Gestione di piscine 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca 93.13.00 – Gestione di palestre 93.19.92 – Attività delle guide alpine 93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi 93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spet-

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tacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca Cosa sono gli ISA Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.


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SPETTACOLO viaggiante

Accordo di collaborazione tra la Sezione ANESV Emilia Romagna, Marche e Umbria e SNISV CISL Sezione Emilia Romagna e Marche Con l’obiettivo comune di tutelare al meglio gli interessi della categoria, Luca Patrizio Catter, presidente interregionale ANESV e Luciano Villani, Segretario interregionale e componente della Segreteria nazionale della SNISV CISL, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa.

L’

accordo è stato siglato lo scorso 17 maggio presso l’AGIS di Bologna alla presenza di Elena Pagnoni, Segretario regionale AGIS-ANEC Emilia Romagna. Nel testo dell’intesa è prevista un’attività congiunta per la promozione di leggi regionali e regolamenti comunali e la promozione del settore dello spettacolo viaggiante attraverso eventi e momenti di formazione professionale. Si tratta di due soggetti associativi che svolgono un’attività consolidata nella rappresentanza delle

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attività di spettacolo viaggiante itinerante e in forma stabile su un ampio territorio e le sinergie che si creeranno permetteranno di essere ancora più presenti per tutelare gli interessi degli associati.


Legoland - Florida Magicland - Italia

SkyWorlds - Malesia

Fraispertuis City - Francia

HolidayWorld - Spagna

Parc Fenestre - Francia

In arrivo


PARCHI di divertimento

Spring Summit IAAPA a Roma Si è tenuto dall’11 al 13 maggio scorso lo IAAPA EMEA Spring Summit, organizzato dall’associazione europea di produttori e gestori nel settore dei parchi di divertimento.

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elle tre giornate dell’evento sono state approfondite tematiche e opportunità di networking durante le visite a Cinecittà World, MagicLand e Zoomarine. Più di 90 partecipanti hanno approfittato di questa opportunità: numerosi i manager di parchi di divertimento, tra i quali alcuni dal parco più visitato d’Europa, Disneyland Paris, e rappresentanti di

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Lo Spettacolo Viaggiante

aziende produttrici da Italia, Germania e Gran Bretagna.

“Mentre torniamo al lavoro in condizioni normali, è fondamentale che i nostri partner di settore e i membri IAAPA EMEA sperimentino di nuovo l’apprendimento e il networking di persona”, ha affermato Peter van der Schans, Direttore esecutivo e Vicepresidente per la regione EMEA. “Uno degli obiettivi principali della nostra associazione è connettere i membri tra loro per supportare obiettivi di crescita e sviluppo intelligenti a vantaggio dell’intero settore delle attrazioni a livello globale”. Si è scelto di tenere il Summit a Roma per riflettere sulle prospettive in evoluzione per il mercato italiano delle attrazioni. Storicamente, questa industria si è concentrata nel nord Italia. Nell’ul-


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timo decennio, tuttavia, il settore ha ampliato la propria presenza con nuove attrazioni e divertimenti aperte sul territorio di Roma.

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Renato Lenzi, Chief Operating Officer di The Dolphin Company, proprietaria di Zoomarine, ha affermato che l’intrattenimento nei parchi a tema

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è una risorsa importante con oltre 2.000 persone impiegate nel settore nella Regione Lazio. “Questo evento estremamente importante offre l’opportunità di favorire lo scambio di conoscenze, competenze e standard preziosi per l’industria dei parchi a tema in Europa”, ha affermato Lenzi.



PARCHI di divertimento

“Zoomarine è entusiasta e orgogliosa di far parte di questa occasione di apprendimento e scambio tra gli operatori dei parchi a tema e sottolinea anche l’importanza di Roma e della Regione Lazio nell’ambito dello sviluppo dei parchi a tema in Europa”.

grande area tematica “Far West” di oltre 5.000 mq per un divertimento a 360 gradi. Lavoriamo in un’ottica di continuo rinnovamento, per confermarci il parco tematico più grande del Centro Sud Italia, meta imperdibile e imbattibile del divertimento”.

Del resto prima della pandemia, il numero di visitatori dei parchi di divertimento aveva superato i 20 milioni (dati SIAE 2019). Roma, conosciuta per la sua storia, cultura e religione, offre attrazioni diventate il naturale complemento al profilo storico e alla ricchezza della destinazione. I partner IAAPA EMEA non solo continuano ad espandere la loro portata geografica, ma effettuano investimenti nelle loro strutture.

Dunque un meeting di successo, nel corso del quale si sono condivisi dati, esperienze di successo e progetti di sviluppo di strutture europee e strette relazioni indispensabili in un settore che per sua natura supera le frontiere nazionali.

“Siamo molto orgogliosi di aver ospitato l’evento internazionale dell’industria dello spettacolo”, ha affermato Guido Zucchi, amministratore delegato di MagicLand & Acquaworld, parco acquatico indoor vicino Monza. “Il 2022 rappresenta un anno fondamentale per il nostro parco. Grandi investimenti hanno portato a nuove fantastiche attrazioni come “Wild Rodeo”, un frisbee gigante unico in Italia e una

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Ripartizione dei 20 milioni di euro a favore dei parchi di divertimento per l’anno 2022

PARCHI di divertimento

Grazie all’attività dell’Associazione anche per il 2022 sono disponibili 20 milioni di euro a beneficio dei parchi di divertimento. Con provvedimento dello scorso 30 marzo è stata disposta la ripartizione tra le Regioni, purtroppo con i medesimi criteri del 2021, che dispongono fondi anche per territori privi di parchi di divertimento.

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ubblichiamo la ripartizione in attesa dell’emanazione dei relativi bandi, che in alcune Regioni, come Lazio e Lombardia, sono in via di predisposizione. Mentre scriviamo, per quanto riguarda il Piemonte si è in attesa di conoscere quale attività abbia svolto il Difensore civico regionale in merito all’esposto inviato da Parchi Permanenti Italiani, in Calabria è stato presentato un esposto alla Corte dei Conti, con il Lazio si è in attesa dell’emanazione del bando, con criteri analoghi a quelli 2021 mentre l’Abruzzo ha emanato finalmente il bando. L’Associazione sta monitorando anche le altre Regioni.

Bando di Regione Campania Lo scorso 8 giugno Regione Campania ha finalmente emanato il bando per la prima annualità dei contributi ai parchi di divertimento, accogliendo in buona parte i rilievi dell’Associazione, sia riguardo al codice ATECO aggiornato che all’esercizio mediante biglietterie automatizzate, che aiuta a scremare le domande di stabilimenti balneari, ristoranti e altre tipologie di attività, secondo quanto è purtroppo avvenuto in altre regioni. Il bando dispone tra l’altro che “Possono presentare domanda le Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, 2014, che risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente alla data del 1° gennaio 2019 ed attive al momento della presentazione dell’istanza, che esercitano una delle seguenti attività:

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Parco tematico, Parco di divertimento con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio ed identificati con il codice Ateco 93.21.01; Giardini zoologici compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo e identificati dal Codice Ateco 91.04; Parco geologico, in conformità alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO, di cui all’allegato 1 dell’Avviso, con sede nel territorio regionale della Campania. I suddetti soggetti devono possedere tutti i requisiti riportati all’Art. 5 dell’Avviso. La misura, attuata attraverso procedura automatica ex Art. 4 del D. Lgs. 123/1998, consiste in un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019”. Il bando è consultabile da https://urly.it/3p041.

Decreto sostegno Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;


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VISTO, in particolare, l’articolo 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una quota del Fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; VISTO l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che ha previsto che “il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”; VISTO l’articolo 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto che “L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021”, per cui è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la quota del Fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, che ha previsto che la dotazione del Fondo di cui al predetto articolo 26 sia incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; CONSIDERATO che lo stesso articolo 26 prevede che il predetto Fondo deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-

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tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022, che hanno sancito il riparto del Fondo per una dotazione complessivamente pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021; CONSIDERATA la necessità di emanare un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 20 milioni di euro per l’anno 2022 di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; VISTA la nota n. 0935/C2FIN del 9 febbraio 2022 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto il riparto delle risorse per l’anno 2022 di cui al citato articolo 3, comma 1; VISTA l’intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 marzo 2022; SU proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; DECRETA Articolo unico Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica per l’anno 2022 Il “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” di cui all’articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali risorse sono destinate ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro dell’economia e delle finanze


TABELLA 1

Riparto risorse di cui all’art. 3, comma 1, del DL 4/2022: incremento del “Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica” di cui all’articolo 26 del DL 41/2021 per l’anno 2022 - Quota destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ((Importi in euro) Abruzzo

537.638,42

Basilicata

424.758,42

Calabria

758.298,42

Campania

1.791.773,16

Emilia-Romagna

1.446.118,42

Lazio

1.989.563,68

Liguria

527.134,21

Lombardia

2.972.029,47 592.002,63

Molise

162.725,79

Piemonte

1.398.625,79

Puglia

1.385.956,32

Toscana

1.328.943,68

Umbria

333.548,95

Veneto

1.350.882,63

TOTALE RSO

17.000.000,00

Prov. Aut. Bolzano

269.000,00

Friuli Venezia Giulia

475.000,00

Sardegna

516.000,00

Sicilia Prov. Aut.Trento

1.446.000,00 239.000,00

Valle d’Aosta

55.000,00

TOTALE RSS

3.000.000,00

TOTALE

PARCHI di divertimento

Marche

20.000.000,00

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Speciale GIOCHI

Nuova circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che tratta anche dello spettacolo viaggiante. Ecco i punti principali

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o scorso 19 maggio è stata diffusa una circolare di ADM relativa alla regolamentazione dei giochi automatici nello spettacolo viaggiante e nelle sale eSport. Ne pubblichiamo il testo evidenziando alcuni elementi: Entro il prossimo 10 luglio sarà emanata una determinazione direttoriale sullo spettacolo viaggiante;

tutti gli apparecchi per il gioco presenti nello spettacolo viaggiante (meccanici, elettromeccanici, ticket redemption, simulatori) vengono ricondotti alla disciplina già in vigore per i giochi senza vincite in denaro, che consiste nel registrare i giochi sul portale di ADM con un’autodichiarazione e provvedere successivamente all’omologazione. Tale omologa sarà effettuata presso enti di omologazione autorizzati in qualche caso dai produttori, per giochi recenti e venduti in buona quantità, o resterà a carico degli esercenti, se i produttori o importatori non vi provvederanno; viene fatta salva la disciplina dello spettacolo viaggiante per “gioco al gettone azionato a mano, gioco a gettone azionato da ruspe, pesa verticale di abilità che risultino già installati al 31 dicembre 2002” grazie a una battaglia condotta a quei tempi, ma anche ora dall’ANESV. È ipotizzabile tuttavia

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Lo Spettacolo Viaggiante

che della questione se ne occuperà la emananda determinazione direttoriale; si dispone che entro il prossimo 1° luglio gli esercenti che hanno giochi automatici e non lo abbiano già autorizzato richiedano l’inserimento in licenza per “padiglioni e sale trattenimento” (su questo aspetto sono in corso approfondimenti con ADM). Sono previste sanzioni per chi non presenta quanto meno la richiesta di inserimento in licenza entro il prossimo 1 luglio. la circolare segnala infatti che “Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”. Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002. A tal fine, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedi-


mento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni”. Su sono stati richiesti alcuni chiarimenti;

riguardare anche alcuni esercenti che non abbiano registrato apparecchi che non siano dello spettacolo viaggiante (ad esempio apparecchi ticket redemption).

c’è una sorta di riapertura dei termini di 15 giorni – dal 1° al 15 giugno – per registrare eventuali apparecchi che non siano stati registrati sul portale di ADM entro lo scorso 30 aprile. La scadenza può

Sulla emanazione del provvedimento c’è stato molto lavoro per l’Associazione, mentre si è in attesa della Determinazione Direttoriale, che sarà emanata entro il prossimo 10 luglio.

Prot.n. 213732/RU Roma, 19 maggio 2022 CIRCOLARE N. 18 / 2022 APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.DEFINIZIONI, ISTRUZIONI, CHIARIMENTI E LINEE GUIDA

Per completare la fase di transizione alle nuove regole[2] è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regoleper l’attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive.

Appare, pertanto, utile, a fini di sistematizzazione della materia e di ulteriore chiarezza, riportare in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla nuova regolamentazione in oggetto ripercorrendo, fin dall’inizio, la genesi della disciplina. L’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell’art. 110 del TULPS disponendo che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

Speciale GIOCHI

Il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.. Sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati(1).

Entrambi gli argomenti saranno, comunque, oggetto di una preliminare trattazione nella presente circolare.

ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (da ora “Comma 7”), adottando nel corso dell’ultimo anno diverse determinazioni direttoriali[3], una determinazione del Direttore Giochi[4] e plurime circolari esplicative ed operative.

(1) si ricorda che per tali apparecchi rimangono validi sia la precedente certificazione di conformità sia i nulla osta di

distribuzione già rilasciati, pertanto, il termine del 30 giugno ricorre solo per gli apparecchi che si vuole mantenere in esercizio. Se tali apparecchi sono in magazzino e, per il momento, non si ha intenzione di installarli, rimane sempre ferma la possibilità di richiedere successivamente il nulla osta di esercizio. [2] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre (DRA). [3] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati (DRA). Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nulla osta di esercizio. [4] Cfr. determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le “Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica”

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Per l’effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici. È utile fare una ricostruzione storica dell’evoluzione della norma. Originariamente, il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS era ripartito in 3 lettere:

Speciale GIOCHI

lettera a): apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad esempio, gru o altri apparecchi che richiedono un’abilità per vincere un premio); lettera b): (erano) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. La lettera b) fu abrogata dalla legge n. 311/2004 (dopo unaprima modifica che cercava di ridurne la pericolosità) in quanto tali caratteristiche tecniche consentivano l’utilizzo (naturalmente illegittimo) di tali apparecchi come videopoker; lettera c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi (tutti i classici videogiochi). Accanto a tali apparecchi esisteva una categoria “storica” di apparecchi senza vincita in denaro e cioè quella degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento. Tale tipologia di apparecchi non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore - ancorché in modo generico - nell’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio biliardo, calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides etc.). La legge n. 228/2012 aggiunse al comma 7 dell’articolo 110 altre due lettere: lettera c-bis) nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, biliardo, calciobalilla etc…), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (e cioè le c.d. ticket redemption); lettera c-ter): gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, biliardi affittati a tempo etc…). L’inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all’interno dell’articolo 110, comma 7 della lettera c-bis

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e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l’effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da: articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui “…l’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS); articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alleregole tecniche di produzione; articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchidevono ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/ proprietari); articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS. L’Agenzia, pertanto, ha dato attuazione a dette norme approvandone le regole tecniche di produzione e le regole amministrative. Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge. Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc…) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page.


Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, CNS o CIE. All’interno dell’area riservata, è presente un’apposita funzionalità, dedicata specificamente agli apparecchi senza vincita in denaro, raggiungibile dalla colonna di sinistra e seguendo il percorso interattivi – giochi - servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro - accedi al servizio. Al fine di facilitare le operazioni dell’utenza, sono presenti sul sito, tutorial e pillole informative. Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, è previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato(5). A seguito della novitàprevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi:

Nella DRA sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie: apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/ importati e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Tali apparecchi entro il 31 dicembre 2023 dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/ importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all’entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 8.11.2005: tali apparecchisono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, ilrelativo nulla osta di esercizio recherà

apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti di nullaosta di distribuzione e, a partire dal 1 luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza; apparecchi comma 7 c-bis): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi; apparecchi comma 7 c-ter): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio edel relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023. Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e siastato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022con la sola apposizione dell’attestato di pagamento(6). Gli apparecchi possono essere ubicati esclusivamente nei luoghi indicati all’articolo 7, comma 1 della DRA e nei limiti numerici indicati dal successivo articolo 9, a cui si rinvia. Come già riportato nelle precedenti circolari, si sottolinea che a differenza delle regole amministrative previgenti, la nuova DRA non prevede un obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022. Sono stati, invece, previsti dall’articolo 8 della DRA specifici criteri per l’installazione delle diverse tipologie di apparecchi. Nel rinviare al citato articolo per il dettaglio analitico dei criteri si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Speciale GIOCHI

“Nulla osta di distribuzione” € 45,00/cad (quarantacinque/00) “Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00) “Nulla osta per la messa in esercizio” € 5,00/cad (cinque/00) RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (cinque/00)

l’espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione;

(5) Il corrispettivo era previsto nella Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016. (6) Si rinvia per le istruzioni e per le informazioni più dettagliate alla Circolare n. 14 del 26 aprile 2022.

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Speciale GIOCHI

Tipologia apparecchio

Ubicazione(7)

Comma 7 a)

Tutti gli esercizi

Comma 7 c) a moneta

Tutti gli esercizi

Comma 7 c) senza collegamento in rete

Tutti gli esercizi

Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici

Lett. i), j), o)

Comma 7 c) con collegamento in rete

Lett. i), j), o)

Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003

Lett. i), j), o)

Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi

Lett. i), j), o)

Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi

Tutti gli esercizi

Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi

Tutti gli esercizi

Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi

Lett. i), j), o)

Comma 7 c-ter)

Tutti gli esercizi

Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l’altro, per la realizzazione di gioco simultaneo adistanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC. ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti

tesserati a cui tale regolamentazione si applica, al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc. Come già previsto dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999,poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 in questi casi tali apparecchi sono esclusi dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Per l’individuazione dei casi specifici, si rinvia al Protocollo ADM/CONI pubblicato sul sitointernet istituzionale dell’Agenzia. Sul versante tributario, gli apparecchi rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie attualmente esistenti per le singole tipologie di apparecchi.

(7) a) bar ed esercizi assimilabili; b) ristoranti ed esercizi assimilabili; c) alberghi ed esercizi assimilabili; d) stabilimenti balneari; e) edicole; f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.; g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente; gh) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.; i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito; j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi; l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; m) sale bingo; n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto; o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.

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Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS. Allo stesso modo, la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche edamministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori. La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..

Inoltre, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’articolo 22, comma 5, prevede che “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 … che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.” Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020

Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002. A tal fine, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni. Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro. Qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ferma restando la competenza in capo alle singole amministrazioni comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., la nuova regolamentazione, con le relative tempistiche attuative di prossima adozione, si applicherà, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1° luglio 2022.

Speciale GIOCHI

La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni” nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020(8), sono, comunque, apparecchi meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare nel genus apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. Il legislatore all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “… gli apparecchi automatici e semi- automatici da trattenimento”, ribadendo, al successivo articolo 4, che tale esclusione vale anche per il citato elenco delle attrazioni gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.

La riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante - definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 introdotti dalla DRTEC, rende necessaria, vista la specifica complessità della materia, una disciplina in sede di prima attuazione. Pertanto, ai fini delle sole specifiche materie di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, rientreranno nel perimetro di applicazione come sopra delineato, e che saràoggetto di attuazione nella prossima determinazione di cui all’articolo 10, comma 5 della DRA, tutte le “sale giochi” che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza

(8) Tale elenco cita espressamente nella Sezione I denominata “Piccole attrazioni a funzionamento semplice”, fra gli altri, ba-

sket, biliardini, calcio balilla, soggetti a dondolo, tiri elettromeccanici o videogiochi e in quella denominata “Piccole attrazioni” cita fra gli altri, il gioco a gettone azionato a mano e il gioco a gettone azionato da ruspe o la pesca verticale abilità.

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di rilascio dell’autorizzazione entro il suddetto 1° luglio p.v., qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente. In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall’amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste: dall’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012; dall’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..

Speciale GIOCHI

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall’articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio. In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro. Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati

apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S.. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro(9), sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella “modalità” multipostazione. Permane il divieto tassativo, della presenza di apparecchi e apparecchiature con collegamento a siti o piattaforme che consentano il gioco con vincita in denaro ovvero con vincite promozionali. La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali. Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi efftetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse. Per tali motivi, l’applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell’area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all’utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022. Resta ferma la possibilità per l’Agenzia di adottare ulteriori istruzioni attuative ad integrazione o modifica delle presenti linee guida. Marcello Minenna

(9) Ferme restando le necessarie evidenze indiziarie da acquisire, se necessario sottoponendo a perizia gli apparecchi.

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Lo Spettacolo Viaggiante


Giochi automatici, il punto della situazione

Speciale GIOCHI

Lo scorso 9 giugno Jamma, noto portale di informazioni sull’Automatico, ha intervistato Maurizio Crisanti (ANESV) sui temi più urgenti della nuova regolamentazione. Si è parlato di spettacolo viaggiante e sport virtuali.

Dott. Crisanti, da anni segue il comparto dello spettacolo viaggiante ed è un esperto in materia di Turismo e applicazione di processi innovativi. Oggi, come membro del tavolo tecnico sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, sta seguendo le attività di applicazione della normativa. Qual è il suo giudizio sulla linea intrapresa dal legislatore italiano. Come parte direttamente coinvolta riconosce una complessità nell’applicazione delle norme?

www.anesv.it

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Speciale GIOCHI

La disciplina attuale è iper regolatoria rispetto al settore dei giochi di puro intrattenimento, compresi quelli dello spettacolo viaggiante. Pensare di dover omologare decine di migliaia di apparecchi in esercizio che non erogano premi non risponde ad alcun interesse pubblico, è eccessivo e difficilmente realizzabile.

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Il comparto dello spettacolo viaggiante come sta vivendo questa situazione? Con forte preoccupazione. Siamo in attesa dell’emanazione di un provvedimento che equipara le attrazioni a gettone o moneta dello spettacolo viaggiante, attività autorizzata con licenza di pubblico spettacolo, ai giochi dei pubblici esercizi. Per gli apparecchi dello spettacolo viaggiante si richiede una duplicazione di adempimenti legati all’inserimento nel portale di ADM, visto che ogni gioco è dotato di documentazione tecnica, collaudi e codice identificativo comunale, rilasciato dopo un procedimento complesso e oneroso. C’è forte timore che le Ruspe, tipica attrazione da luna park, non possano più esercitare, mettendo in difficoltà famiglie di esercenti che le gestiscono da molti anni e che non possono sostituirle con nuovi giochi, a causa dei regolamenti comunali che impediscono sostituzioni. È trascorso un anno dalla entrata in vigore delle norme. Qual è oggi la situazione? Si vede una via d’uscita? Continua la collaborazione con i dirigenti di ADM in un clima di dialogo costruttivo e franco. Tuttavia è sempre più evidente che la procedura individuata dalla legge 388 del 2000, inattuata per anni, avrebbe richiesto un nuovo intervento normativo piuttosto che la emanazione di norme applicative di una disciplina già datata, che introduce adempimenti di fatto impossibili da rispettare, sia dai gestori che dagli Enti che dovranno omologare gli apparecchi. La via di uscita è nella semplificazione delle procedure per i giochi di puro intrattenimento e nell’abolizione della Tariffa 2 dell’Imposta sugli Intrattenimenti che a fronte di un gettito di soli 11 milioni di euro per le casse dello Stato, comporta costi molto superiori per le procedure di esazione e gli adempimenti, o meglio le scocciature, a cui sono sottoposti gli imprenditori, al netto del gravoso lavoro degli uffici di un’Agenzia chiamata a vigilare sulla liceità di giochi di ben altro tipo. La ludopatia da premi in peluche o da tostapane è una patologia a me sconosciuta…

Lo Spettacolo Viaggiante

Recentemente, una circolare dell’ADM, ha annunciato novità che coinvolgeranno lo spettacolo viaggiante, o comunque alcune attività che sono state autorizzate come tali? Cosa ne pensa? Credo che un settore che svolge un’attività legata alla tradizione e spettacolo popolare, al cui interno sono presenti solo giochi di puro intrattenimento, e dotato di propria disciplina non aveva proprio bisogno di dover essere assoggettato a nuovi adempimenti. Li affronteremo con serietà ma faremo la nostra parte come ANESV per ottenere una semplificazione delle procedure e la sopravvivenza di giochi innocui, come le Ruspe. Come giornalista non nascondo delle perplessità sulle rassicurazioni da parte degli Stati Generali dell’Amusement (di cui lei fa parte) e le criticità (ancora troppe) nell’adeguarsi alla norma. Mi risultano migliaia di apparecchi non certificati e altrettanti ritirati dal mercato. Redemption e altri apparecchi di puro intrattenimento ancora in una sorta di limbo. Crede si possa davvero arrivare a una soluzione definitiva? Stiamo combattendo con altre associazioni di gestori, come ANBI e New Asgi, per evitare che la nuova disciplina costringa i gestori, dopo due anni di pandemia, a dover rottamare apparecchi che ancora piacciono ai clienti senza avere, peraltro, la possibilità di acquistare nuovi giochi omologati, viste le difficoltà incontrate dagli Enti nel procedere alla omologazione. Il dibattito è forte anche sulle Ticket Redemption, apparecchi di fatto a funzionamento elettromeccanico, e alla questione di proibire apparecchi con ruote e rulli, a prescindere dalle loro modalità di funzionamento e dai componenti interni, anche se elettromeccanici. Alcuni imprenditori stanno cercando di sensibilizzare la politica verso una semplificazione della normativa (vedi emendamento Villarosa). Cosa ne pensa? Come ANESV stiamo facendo la nostra parte per portare all’evidenza della politica il corto circuito normativo che sta penalizzando fortemente un settore che non desta alcun problema sociale. Ci stiamo occupando anche di eSport, perché abbiamo alcuni associati del settore, in merito ai quali si attende una disciplina, la più leggera possibile, ma che intanto possono operare come attività di spettacolo viaggiante. Speriamo che la politica possa aiutare in un processo di deregolamentazione del gioco di puro intrattenimento.


Interrogazione alla Commissione Europea dell’On.le Fidanza su eSports e i giochi senza vincita in denaro: si richiede il rispetto della Direttiva Servizi

A

DM sostiene invece che sia legittimo regolamentare con norme specifiche il settore dei giochi di puro intrattenimento in quanto gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime autorizzatorio, laddove tale regime sia necessitato da “motivi imperativi di interesse generale”. Che ci siano motivi di interesse generale a voler regolamentare in modo non rispondente alla Direttiva Servizi, con le stesse procedure degli apparecchi con vincita in denaro, è un tema su cui dibattere. La Commissione Europea ha 6 mesi per rispondere alla interrogazione dell’on. le Carlo Fidanza, che ringraziamo da queste pagine, ma la disciplina italiana è unica in Europa. Il

Speciale GIOCHI

Da tempo sosteniamo come ANESV che la richiesta di alcuni adempimenti previsti da ADM previsti per i giochi di puro intrattenimento limiti la libera circolazione delle merci e la competizione con i colleghi europei in condizioni di parità. Questi principi sono previsti dalla Direttiva 2006/123/CE, che prevede la possibilità degli Stati membri di regolamentare in modo restrittivo solo il settore dei giochi con vincita in denaro. tema dei giochi non riguarda solo l’interlocuzione con l’Agenzia dei Monopoli, ma è indubbiamente politico, in quanto si deve introdurre semplificazioni a norme che bloccano il mercato: intanto è bene rappresentare le difficoltà in sede europea, perché gli esercenti e i produttori italiani meritano di competere a pari condizioni con i colleghi europei, che vivono in Paesi in cui la burocrazia è solo un brutto ricordo.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 138 del regolamento Carlo Fidanza (ECR)

www.anesv.it

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Oggetto: Sport virtuali Il settore degli sport virtuali (esport) ha generato nel 2019 in Europa €300 milioni di euro e attratto capitali per €630 milioni di euro. L’art. 38 comma 3 della legge italiana n. 388 del 23 dicembre 2000 e norme applicative non fa purtroppo distinzione tra due settori completamente diversi, il gioco con vincita in denaro – ben più sensibile socialmente – e quello di puro intrattenimento per famiglie e gli sport virtuali, prevedendo complesse e costose procedure di omologazione dei giochi a carico di produttori e importatori.

Speciale GIOCHI

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli italiana, con propria disciplina, ha invece disposto che l’obbligo

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Lo Spettacolo Viaggiante

di omologazione di apparecchi di puro intrattenimento sia a carico dei gestori, per quanto riguarda gli apparecchi in esercizio. Non si favorisce la libera circolazione delle merci e la concorrenza con imprese di altri Paesi. Ciò premesso si richiede alla Commissione europea: 1 Quali misure prevede di adottare per uniformare la disciplina degli sport virtuali a livello europeo per competere a eguali condizioni? 2 Quali azioni intenda intraprendere per garantire ai gestori italiani di giochi senza vincite in denaro e di sale ed eventi esports un’equa concorrenza, come previsto dalla Direttiva 2006/123/CE?


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Riceviamo e pubblichiamo questa nota della Sezione ANESV Campania, Calabria e Sicilia indirizzata ai rappresentanti delle istituzioni campane Napoli, 18/05/2022 Protocollo n. 17/2022 Oggetto: Lo Spettacolo Viaggiante ai giorni nostriAl Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca Al Signor Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi Assessore Dott.ssa Teresa ARMATO Al Presidente ANCI CampaniaDott. Carlo Marino p.c. Ministero della Cultura settore spettacolo dal vivoOn. Dario Franceschini

FUORICAMPO

p.c. ANESV ROMA

Chi ci governa non dimentichi i propri doveri. Oggi, attualmente, per il nostro settore c’è il Ministero della Cultura settore Spettacolo dal vivo, gestito egregiamente dall’Onorevole Franceschini e i suoi collaboratori, che per lo spettacolo (teatro, cinema musica, danza e spettacolo viaggiante) e per la cultura, finalmente, hanno preso a cuore il Mezzogiorno d’Italia; vedi la nomina di “Capitale della Cultura” di Matera nel 2021 e di Procida nel 2022 e quindi il riscontro economico e di aggregazione sociale, sfatando il mito che la cultura “ non porta sviluppo economico”. La Legge 337 emanata nel lontano 1968 per lo Spettacolo Viaggiante, in questo lungo percorso, non ha trovato totale applicazione per la categoria. Se non riusciremo a mettere, finalmente,sul giusto binario quest’attività sarà più ragionevole cambiare mestiere. Negli anni passati molti esercenti o per necessità o per ingordigia hanno ipotecato la loro dignità. Ora dobbiamo cambiare il sistema. Dopo anni di inquinamento morale tanti valori si sono perduti. Noi della categoria, tutti insieme, li possiamo recuperare. Occorre ritrovare la dignità e la giustizia nel nostro settore. La dignità di questa categoria si misura dalla applicazione della giustizia, dalla emanazione di leggi adeguate. Le leggi e i regolamentidovrebbero essere fatti da persone dotate di grande senso morale e appartenenti alla categoria. Le leggi non devono opprimere le persone ma essere al loro servizio. I giochi dello spettacolo viaggiantein quanto attrazio-

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Lo Spettacolo Viaggiante

ni inserite nell’apposito elenco della legge 337/68, per esempio, non possono esseresoggette alle norme urbanistiche/ambientali che puntualmente ne impediscono l’esercizio. Bisogna superare nei regolamenti comunali la necessità del DPR 380/2001 e del Dlgs152/2006. Per esemplificare dirò che la legge 337/68 fu emanata per tutelare gli operatori dellospettacolo viaggiante ma buona parte è rimasta soltanto teoria. La nostra categoria è mandata allo sbaraglio, lasciata languire con poca protezione, posta in condizioni di permanente precarietà con spazi non riservati nelle città o nei paesi ove ci si reca per svolgere onestamente la propria attività. Moltissimi comuni sono all’oscuro della legge 337/68. E dire che le nostre fantasmagoriche attrazioni, i giochi, le luminarie, i suoni, ove arrivano portano queltocco di gioia, di allegria, di paesaggio, che fanno la felicità dei nostri innocenti clienti, dai bambini ai centenari… Le feste di paese senza noi “Spettacolo Viaggiante” non sono “feste”. Solo per questanostra attività ludica gli Enti Locali, dovrebbero procurare spazi adeguati, servizi e dovrebbero donaregratuitamente o con una minore tassazione il suolo occupato. Mi si potrebbe, forse, accusare di essere un tantino idealista, ma con queste poche righe mi appello alle Istituzioni in modo tale che le nuove leve, i nostri ragazzi, per il futuro di questa nostra categoria vengano agevolati nell’applicazione delle nuove normative per svolgere al meglio la propriaattività e dare loro la dignità che noi, in passato, abbiamo acquisito con così tanto duro lavoro. Nell’ evidenziare la Funzione Sociale dello Spettacolo Viaggiante sancita dall’art. 1 dellalegge 337/68 e confidando nella disponibilità della Signoria Vostra a Poter Ricevere i NostriRappresentanti, si resta in attesa di conoscere modalità e tempi e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. Ciro GuidaPresidente sezione ANESV Campania, Calabria e Sicilia


Prorogati per l’estate le agevolazioni sui costi dell’energia elettrica e il gas

F

econdo quanto riporta la bozza il nuovo intervento del governo ammonta a 3,27 miliardi di euro. Previste anche misure per garantire la liquidità alle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale e un contributo alle aziende che importano il metano. Soddisfazione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma “anche perché il governo, nel corso del Cdm di oggi, si è espresso favorevolmente sull’opportunità e necessità che i bonus luce e gas siano adeguatamente pubblicizzati, utilizzando tutti gli strumenti possibili”, spiega il Mise. La proroga del taglio delle accise per i carburanti non è nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ma verrà presto introdotta dal Governo con un provvedimento ministeriale, ha dichiarato la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, al termine del Cdm.

“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”, spiega la bozza.

FUORICAMPO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 22 giugno scorso la proroga per tre mesi delle agevolazioni per famiglie e imprese alle bollette di luce e gas.

Stesso intervento anche per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha sottolineato come sia necessario intervenire per evitare lo spettro della recessione economica, proprio nel momento in cui ci sarebbe dovuta essere la ripresa post-pandemia. Gli interventi messi in campo dal governo, rivendica il Ministro, sono nell’ordine di 20 miliardi di euro nel 2021 e nel 2022. Eppure il rischio di una crisi economica generalizzata è sempre più elevato. L’aumento dei costi dell’energia, infatti, non colpisce soltanto il potere d’acquisto delle famiglie, ma anche le imprese che producono ed erogano servizi. Confermata anche la riduzione dell’Iva sul gas al 5% sempre per il periodo luglio-settembre.

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Contributo Wedding,

domande dal 9 al 23 giugno

FUORICAMPO

Con provvedimento dello scorso 8 giugno l’Agenzia delle Entrate ha predisposto le istruzioni e la modulistica per il contributo Wedding relativo al settore dell’intrattenimento, disponendo che dal giorno successivo è possibile inoltrare la domanda.

I

l provvedimento prot. n. 197396/2022 dispone tra l’altro che “L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento”. Tra i requisiti c’è quello di dichiarare che “di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007 elencati nella tabella A dell’allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie”. Sarà semplice rilasciare questa dichiarazione per le strutture fisse o stagionali, ma un po’ meno per le attività itineranti. Come si presenta la domanda La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio “Consultazione e acquisi-

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Lo Spettacolo Viaggiante

zione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può delegare la trasmissione telematica dell’Istanza ad un consulente: in questo caso l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa. La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno 2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022”. Quanto al calcolo del contributo si prevede che “3.1 Sulla base delle istanze validamente presen-

Divisione Servizi Settore Procedure

Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti info@anesv.it anesv@pec.it e, p.c.

Ministero dell’Economia e delle Finanze Ufficio di Gabinetto ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio di Gabinetto gabinetto@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Decreto Mise 30 dicembre 2021 – Codici Ateco Con nota prot. 31 del 21 aprile 2022 codesta Associazione ha segnalato la sostituzione a partire dal 1 aprile 2022 del codice Ateco 93.21, contenuto nell’allegato al decreto in oggetto, con i due codici 93.21.01 e 93.21.02, richiedendo, pertanto, l’inserimento tra le imprese beneficiarie del contributo di cui al citato decreto anche quelle aventi attività individuate dai nuovi codici Ateco. Al riguardo si rappresenta quanto segue. La scrivente Agenzia, nel corso delle attività propedeutiche all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, ha già analizzato la fattispecie segnalata, predisponendo il sistema di accoglimento delle istanze presentate anche da parte delle imprese svolgenti attività identificate dai nuovi codici Ateco 93.21.01 e 93.21.02, oltre che da quelle con il precedente codice 93.21.

Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Settore Procedure Via del Giorgione 159 – div.serv.procedure@agenziaentrate.it


tate e che hanno superato i controlli di cui al punto 2.9, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite per ciascun settore dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, pari a 40 milioni di euro per il settore del wedding, a 10 milioni di euro per il settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e a 10 milioni di euro per il settore dell’HO.RE.CA”. Infine “I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA hanno subito nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento”. FUORICAMPO

Contributo Wedding e codici ATECO Dopo l’emananzione del provvedimento relativo al contributo Wedding e la relativa lista di codici ATECO ammessi, sono stati diffusi i nuovi codici ATECO per lo spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Per evitare confusioni all’atto della domanda, l’Associazione ha interessato per tempo l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta che pubblichiamo, ha garantito che saranno tenuti presenti sia il codice 93.21.00 che i nuovi 93.2101 e 93.21.02. Ricordiamo che alcune ditte dello spettacolo viaggiante sono state escluse dal precedente contributo perché il codice ATECO risultante all’Agenzia delle Entrate corrispondeva a uno in vigore prima della riforma del 2007. Pertanto ribandiamo l’invito ad aggiornare i codici ATECO registrati sia all’Agenzia delle Entrate che alla Camera di Commercio, per non vedersi annullare la istanza di contributo.

Casa di Riposo In memoria di Giuseppe Pannone, marito di Donatella Vincentini, recentemente scomparso, è stata fatta una raccolta a favore della Casa di Riposo di Scandicci, di 600 euro, già rimessi alla istituzione.

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