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Esonero al Canone Unico l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero si estende all’imposta sulla pubblicità

Su quesito dell’ENC, l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero dal Canone Unico include anche quello dai tributi sulla pubblicità. Ecco il testo del parere.

UFFICIO LEGISLATIVO

All’Ufficio di Gabinetto Alla Direzione generale Spettacolo

OGGETTO: Ente nazionale circhi - Richiesta di chiarimenti circa l’applicazione dell’esonero dal pagamento del «canone unico» fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano l’attività circense e di spettacolo viaggiante.

Si riscontra la nota prot. n. 28379 del 12 ottobre 2021, con cui codesto Ufficio di Gabinetto trasmetteva alla Scrivente la richiesta di parere in oggetto, presentata dall’Ente nazionale circhi.

Nello specifico, l’ente in questione chiedeva di conoscere l’orientamento anche di questo Ministero in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante la seguente previsione: “Al fine di promuovere la ripresa della pettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’artico 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del

suola pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dall’articola 4, comma 3 - quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertita, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal I° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Sul punto, occorre precisare che l’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione della Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancia pluriennale per il triennio 20202022”, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2021, del c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce “la tassa per l‘occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’impasta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. (…)”.

Di conseguenza, ci si domanda se l’esonero - in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto a favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, interessi soltanto il canone dovuto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche o, al contrario, includa anche il pagamento del canone derivante dalle esposizioni pubblicitarie.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che sulla questione lo scrivente Ufficio ha preso visione della nota prot. n. 10294 del 14 ottobre 2021 della Direzione generale Spettacolo che, esaminato il quadro normativo di riferimento, ha rappresentato quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, la scrivente Direzione ritiene che l’art. 65, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 abbia inteso individuare una norma di favore per gli esercenti lo spettacolo viaggiante e attività circensi, proprio in quanto titolari sia di autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pubblico sia di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, la cui attività è stata compromessa dall’emergenza sanitaria. Per tale ragione l’esonero dal pagamento del canone, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, potrebbe essere inteso complessivamente, sia per la parte relativa alle occupazioni di suolo pubblico sia alla diffusione dei messaggi pubblicitari”.

Tanto premesso, si ritiene di poter condividere la richiamata interpretazione.

Difatti, il comma 816, del richiamato articolo 1, della legge 160 del 2019, fa espresso riferimento alla istituzione di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, peraltro, “sostituisce” i tributi dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ivi inclusi quelli per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Ne deriva, pertanto, che l’articolo 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, nel prevedere l’esonero dal pagamento del “canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, in favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, non può che includere nell’esonero anche il pagamento del canone derivante dalle esposizioni pubblicitarie.

Tale conclusione è fondata sulla interpretazione letterale delle norme sopra indicate e appare, altresì, coerente con l’interpretazione sistematica e teleologica delle stesse, tenuto conto che l’obiettivo perseguito dal legislatore è la ripresa del settore dello spettacolo viaggiante e dell’attività circense, fortemente colpiti dall’emergenza epidemiologica, che giustifica, per un limitato periodo di tempo, l’esonero in favore di tali soggetti dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IL CAPO DELL’UFFICIO (Annalisa Cipollone)

Firmato digitalmente da ANNALISA CIPOLLONE

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