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Decreto PNRR: bonus e contributi per le imprese del settore turistico

Sostegni maggiorati per le spese di digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica, per le società cooperative e quelle formate da giovani e donne nonché per le aziende del Mezzogiorno.

Un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, acquatici e faunistici che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

SPESE AMMISSIBILI

Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi:

incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica eliminazione delle barriere architettoniche opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

INCENTIVI RICONOSCIUTI

In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Parchi di divertimento con casa di edizioni musicali: un bando dal Ministero della Cultura

Alcuni parchi di divertimento hanno costituito una casa di edizioni musicali dove registrare i brani musicali dei quali detengono i diritti per la diffusione e gli spettacoli, proteggendoli attraverso la SIAE. Il Ministero della Cultura ha emanato un bando per il sostegno alle edizioni musicali, che può essere interessante per alcune imprese, pubblicato sul sito della Direzione Generale per lo Spettacolo del MIC. Il termine per presentare domanda scade il prossimo 30 novembre.

Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

CREDITO D’IMPOSTA

È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010. Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente: fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53,

Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e

i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani) fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

(fonte FiscoOggi- Agenzia delle Entrate)

PNRR Turismo, il contributo di Parchi Permanenti Italiani

L’ Associazione è stata coinvolta dal Ministero del Turismo nella consultazione sui provvedimenti applicativi del PNRR Turismo. Come abbiamo comunicato tra i soggetti beneficiari sono stati inseriti i “parchi tematici” che non sono definiti a livello normativo, mentre nel concetto di parchi di divertimento, formidabili attrattori turistici, sono presenti anche i parchi acquatici e e i parchi faunistici, in genere zoo ed acquari. È stato quindi segnalato al Ministro Garavaglia che le imprese del settore richiedono che sia possibile estendere, in via interpretativa, il concetto di “parchi tematici” citato dall’art. 1 comma 4 del DL 6 novembre 2021, n. 152, anche alle altre due tipologie di parchi di divertimento.

Sul piano del raggiungimento degli obiettivi Green del PNRR, è stato evidenziato che i costi energetici sono una voce di costo molto importante per le strutture del divertimento e segnalate alcune esigenze specifiche dei parchi di divertimento. In particolare:

L’acquisto di impianti di generazione e cogenerazione di energia sostenibile (pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, centrali di cogenerazione ecc.);

L’efficientamento di impianti e motori delle attrazioni e sistemi di pompaggio e filtrazione delle acque (interventi recenti hanno dimostrato che è possibile superare il 20% di risparmio energetico);

L’efficientamento dei sistemi di illuminazione di attrazioni, viali e parcheggi (sostituzione di apparecchi illuminanti con luci a Led ecc.);

Quanto alla riqualificazione delle strutture, se per il settore dell’ospitalità si tratta di effettuare manutenzioni straordinarie degli immobili, relativamente ai parchi di divertimento gli interventi edilizi potrebbero declinarsi nel riqualificare le cubature immobiliari e le scenografie che le nascondono, le quali ospitano attrazioni indoor, teatri, oltre alle piscine di grandi dimensioni e gli ampi spazi per la ristorazione. Un parco riqualificato, così come un albergo, costituiscono elemento di attrazione per un pubblico italiano e straniero. (M.C)

nenti di divertimento e degli zoo ed acquari. Si tratta di un risultato rilevante e non scontato, ottenuto grazie all’interlocuzione con il Ministero del Turismo e le forze politiche. Entro la fine dell’anno saranno emanati dal Ministero i provvedimenti attuativi necessari ma intanto sono state rimosse le limitazioni che impedivano ad una parte del settore di fruire di questa importante possibilità.

PNRR e parchi di divertimento: inseriti anche i parchi acquatici e faunistici a fianco del “parchi tematici”

Mentre andiamo in stampa è stato approvato dalla V Commissione della Camera dei Deputati un emendamento alla conversione in legge del DL sul PNRR, promosso dall’associazione, per includere tra i beneficiari del PNRR Turismo non solo i “parchi tematici” come nella prima stesura del provvedimento, ma anche i parchi acquatici e faunistici. In sostanza potranno presentare progetti finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche quelli presentati da tutto il settore dei parchi permaQuesto il testo definitivo dell’art. 1 comma 4 del DDL di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152: “Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma”. (M.C.)

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