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Vietati dal 14 gennaio piatti e contenitori in plastica

Entra in vigore con le nuove regole prevista dalla direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Le nuove regole prevedono il divieto di utilizzo e dismissione dell’uso di prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, dettate dal Dlgs 196/21 (Gazzetta ufficiale 285 del 30 novembre), i cosiddetti «Sup -single use plastics». Il decreto attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Il «prodotto di plastica monouso» è quello «realizzato interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente». Le plastiche oxo-degradabili sono le «materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica». Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.

INTRODOTTO UN CREDITO D’IMPOSTA DA 3 MILIONI DI EURO

dotti di cui alla parte A dell’allegato A (ad esempio bicchieri) anche mediante accordi di programma. Per promuovere i prodotti alternativi ai Sup, è riconosciuto un credito d’imposta di tre milioni l’anno dal 2022 al 2024 alle imprese che acquistano e usano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A (tazze) e parte B ( piatti), ma riutilizzabili o in materiale biodegradabile o compostabile (Uni En 13432:2002). Il divieto di immissione sul mercato riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B e i prodotti di plastica oxo-degradabile.

PREVISTO L’UTILIZZO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE

È autorizzato l’esaurimento delle scorte. Il divieto non si applica ai prodotti biodegradabili e compostabili (Uni En 13432 o Uni En 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3.

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