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Sanzioni POS dal 1° gennaio 2022, anzi no, 2023: arriva la multa per chi non accetta pagamenti con carta o bancomat

L’ obbligatorietà di accettare pagamenti con bancomat e carta di credito tramite POS, si avvicina. Un emendamento alla conversione in legge del DL PNRR, approvato lo scorso 13 dicembre, introduce le sanzioni per le aziende che non dispongono di un POS, pari a 30 euro oltre al 4% del pagamento rifiutato. Il 17 dicembre la Commissione Bilancio fa marcia indietro e differisce l’attivazione delle sanzioni di un anno. Non è la prima volta che si parla di sanzioni per chi non ha il POS, nonostante sia obbligatorio dal 2016. Di fatto, l’assenza di sanzioni per chi non rispetta la legge ha fatto in modo che in tutti questi anni tanti commercianti non si siano adeguati. Questo il testo dell’emendamento approvato, ma già si parla di cambiare “2022” con “2023”: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.” Il POS prevede costi di gestione, tuttavia costituisce un ulteriore canale di incasso, che in teoria amplia la possibilità di attrarre clienti che non dispongono di contante al momento.

Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del t.u.l.p.s.

MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 172999/RU DEL 1.06.2021 CON PROROGA DEI TERMINI

Roma, 21 dicembre 2021 - Il 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la determinazione direttoriale n. 480037 che modifica la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), con particolare riferimento ai termini e ad alcuni contenuti previsti dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 10.

Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti:

1. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la presentazione delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e per gli apparecchi ante 2003 (di cui agli articoli 4 e 5 della DRA);

2. Possibilità di presentazione, entro il 28 febbraio 2022, delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio anche per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che distribuiscono tagliandi e che siano già installati in esercizio alla data del 1 giugno 2021. Al comma 5 dell’articolo 5 come modificato dalla recente determinazione, è previsto, inoltre, che i suddetti apparecchi debbano essere sottoposti a certificazione entro il termine del 31 dicembre 2022;

3. Proroga al 30 giugno 2022 del termine per la richiesta dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7a e comma 7c già certificati (di cui all’articolo 6 della DRA) e per i quali rimangono validi sia la precedente certificazione che il nulla osta di distribuzione. Per questi apparecchi, inoltre, viene chiarito che in occasione del rilascio del nuovo nulla osta di esercizio sarà consegnato un nuovo dispositivo di identificazione elettronica, solo qualora l’esistente sia smarrito o non funzionante;

4. Possibilità di ubicare gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi già installati, oggetto, pertanto, di autocertificazione ai sensi dell’articolo 5 della DRA, in tutte le tipologie di locali e, quindi, anche nei luoghi di attuale ubicazione;

5. Proroga al 1 luglio 2022 dell’applicazione della nuova regolamentazione prevista sia dalla DRA che dalla determinazione direttoriale relativa alle regole tecniche di produzione (DRTEC) agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del

T.U.L.P.S.. Tale regolamentazione, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è applicabile “…in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337… che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività di spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968” per i quali, quindi, è fatta salva la disciplina dello spettacolo viaggiante.

Con riferimento ai punti sub 1), 2) e 3), si sottolinea che, poiché a partire rispettivamente dal 1 marzo 2022 e dal 1 luglio 2022 gli apparecchi in esercizio dovranno essere dotati dei nuovi titoli autorizzatori e relativi dispositivi di identificazione elettronica, sarà cura degli aventi diritto presentare la necessaria autodichiarazione in tempo utile, considerando, pertanto, anche i tempi procedimentali di rilascio.

Si ricorda che, come previsto dalla circolare n. 36 del 14 ottobre 2021, la presentazione telematica, attraverso l’area riservata del sito istituzionale, delle autocertificazioni da parte dei possessori di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 e dei possessori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021, ai fini del rilascio dei nuovi titoli autorizzatori necessari per la messa in esercizio degli apparecchi, è già possibile dal 25 ottobre u.s.

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