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Giochi a gettone o moneta dello spettacolo viaggiante: proroga per la richiesta di autorizzazione ai Monopoli

Con la determinazione direttoriale del 16 dicembre scorso, che pubblichiamo, si conclude il primo round della questione che riguarda l’esercizio di apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS collocati nello spettacolo viaggiante.

di Maurizio Crisanti

L’ Agenzia delle Dogane e Monopoli vuole infatti equipararli a quelli de pubblici esercizi, ancorché esonerati dall’Imposta sugli Intrattenimenti, tributo che il Governo tarda purtroppo a sopprimere. L’ANESV ha lavorato molto con i dirigenti di ADM, ottenendo che il provvedimento dia un tempo adeguato alle imprese dello spettacolo viaggiante e sia inquadrato in un nuovo contesto, regolamentato di concerto con il Ministero della Cultura. In sostanza la determinazione prevede: una proroga del termine ben più lunga di quella concessa alle sale giochi, che scade il prossimo 28 febbraio, e che solo per lo spettacolo viaggiante arriva al 30 giugno 2022; la previsione dell’emanazione di un provvedimento specifico per lo spettacolo viaggiante, emanato di concerto tra ADM e Ministero della

Cultura, che entrerà nei dettagli di questa specifica situazione.

Questo il testo dell’ Art. 10 comma 5 del provvedimento: “5. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura. “

GLI SCENARI POSSIBILI Non c’è dubbio che il regolatore, ADM appunto, non comprenda la differenza tra i medesimi giochi installati in un bar e nel contesto di parchi divertimento, siano essi luna park o strutture permanenti. Eppure sia la licenza che l’aspetto fiscale le distingue: Nello spettacolo viaggiante questi apparecchi per il gioco automatico, dai soggetti a dondolo ai pugnometri, dai distributori “si vince sempre” al gioco a gettone azionato da ruspe, sono attrazioni, e vengono non a caso autorizzati con licenza di spettacolo. Inseriti come divertimento collaterale a quello offerto dalle “giostre”, questi giochi propongono forme di divertimento senza operatore, spesso rivolte ai più piccoli, ma anche a gruppi di giovani che competono con giochi di forza o abilità. Il gioco con vincita in denaro ha ben altre caratteristiche, per questo va vigilato con attenzione. Equiparare le due fattispecie sul piano degli adempimenti è francamente irrazionale. Le attività di spettacolo viaggiante, afferma il legislatore, hanno una “funzione sociale”, ben diversa da altre forme di gioco automatico, ma saranno penalizzate. Eppure, a livello di norme TULPS, recentemente aggiornate per includere qualsiasi gioco sia a gettone a moneta, ADM usa lo stesso metro e adempimenti simili a quelli previsti per gli apparecchi con vincita in denaro.

LE PERPLESSITÀ Qual è la funzione pubblica di un “censimento” di tutti i Bigliardini calcio balilla italiani? I giochi dello spettacolo viaggiante sono sottoposti a rilascio del codice identificativo previsto dal DM 18 maggio 2007 e dovranno ottenere un’altra codifica dai Monopoli. Un cavallino sarà l’oggetto più registrato d’Italia, anche se il più innocuo, molto più di un’arma fuoco. Lo spettacolo viaggiante itinerante, che in alcuni casi si sposta 30 volte l’anno, dovrà segnalare attraverso il software dei monopoli ogni spostamento? Alla faccia della semplificazione amministrativa, sembra un regime di polizia, degno di miglior causa.

LE RUSPE C’è sicuramente molta attenzione dal parte di chi è chiamato a vigilare sui giochi leciti, affinché restino tali. Le Ruspe sono in genere apparecchi elettromeccanici, dotate di luci e motori elettrici, non molto di più. Il premio è già stato regolamentato dalle recenti regole tecniche del giugno scorso, che non

permettono l’erogazione di tagliandi. Ma cosa ci sarebbe di male nel prevedere che questi apparecchi possano distribuire gettoni con indicazione dei punti? C’è differenza tra i rotoli di punti emessi da una Ticket Redemption? Il problema dov’è? Anche su questo l’associazione dovrà continuare a lavorare.

GLI APPARECCHI CHE EROGANO TAGLIANDI Finalmente si tenta di regolamentare le Ticket Redemption, gli apparecchi che attraggono realmente le famiglie. Certo il percorso è accidentato e ci sono interessi a volte diversi tra gestori e noleggiatori e rappresentanti di chi fa commercio di questi apparecchi, di produzione asiatica o americana. Tutto il parco macchine esistente o da introdurre sul mercato dovrà sostenere una verifica di conformità alle regole tecniche esistenti. In sostanza potrà accadere che, a seconda della documentazione ritenuta idonea per il controllo dagli organismi di verifica, alcune tipologie di macchine già sul mercato non superino il test e siano da rottamare e sostituire con nuovi apparecchi. Sono tante le attenzioni che i dirigenti di ADM dovranno dedicare a questo settore, per evitare che l’obiettivo di consentire ai cittadini di divertirsi su giochi che non contemplino l’azzardo ma premino l’abilità, porti invece a distorsioni del mercato. Sarebbe utile conoscere già in questa fase quali imponibili forfetari sottoporre all’aliquota dell’ISI, affinché i gestori abbiano gli elementi per decidere a quali apparecchi esistenti riservare i nuovi, costosi adempimenti, e coprire le spese. Entro il 28 febbraio è possibile registrare gli apparecchi mediante un’autocertificazione, per poi effettuare le verifiche tecniche entro il 31 dicembre 2022.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Prot.: 480037/RU, Roma, 16 dicembre 2021

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6; VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126; VISTI gli esiti dell’incontro tenutosi in data 8 novembre 2021 e delle riunioni del Comitato Tecnico Aperto del 25 novembre e del 9 dicembre 2021 con le associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e con gli organismi di certificazione dal quale emergono richieste di proroga dei termini di decorrenza degli obblighi previsti dalla citata determinazione n. 172999/RU, anche con riferimento agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S, al fine di consentire alla filiera e agli organismi di ottemperare efficacemente ai nuovi obblighi posti dalla normativa; VISTA, inoltre, la richiesta delle citate associazioni di modifica delle disposizioni poste dalla citata determinazione direttoriale n. 172999 del 1 giugno 2021 sulla ubicazione degli apparecchi, in modo da consentire di collocare anche in bar ed esercizi similari, gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi di cui all’articolo 5 della medesima determinazione, nonché di adozione di chiarimenti di alcune direttive ivi previste, con particolare riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 c-bis del TULPS che distribuiscono tagliandi al termine della partita; RITENUTO che tali modifiche possano essere adottate senza impattare in alcun modo sulle scadenze dei pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti né su superiori o prevalenti interessi pubblici legati alla sicurezza e all’ordine pubblico e che i chiarimenti richiesti debbano trovare posto nella medesima determinazione direttoriale piuttosto che in successivi provvedimenti interpretativi;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA ARTICOLO 1 Alla determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S. sono apportate le seguenti modifiche:

L’articolo 4 è così sostituito ARTICOLO 4 (REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003) I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e succes-

sive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

L’articolo 5 è così sostituito ARTICOLO 5 (REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI) Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter). Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Entro il 31 dicembre 2022 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

L’articolo 6 è così sostituito: ARTICOLO 6 (REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI) I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio. L’elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia. Entro il 30 giugno 2022 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

All’articolo 8, comma 3, dopo le parole “e all’articolo 5” sono aggiunte le parole “che distribuiscono tagliandi”.

L’articolo 10 è così sostituito: ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 28 febbraio 2022 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.

I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 1 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3 della presente determinazione. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

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