Fp12014

Page 1

FISCO PRATICO

news

Mensile di informazione tributaria

Circolare informativa per i clienti SCADENZE! SCADENZE! 16 GENNAIO

- Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili)

venerdì

- Mini IMU: pagamento

27 GENNAIO

lunedì

- Elenchi Intracee cessioni ed acquisti: mensili e trimestrali.

31 GENNAIO

venerdì

- IVA Elenchi “Black List”: invio della comunicazione operazioni nel mese precedente(soggetti mensili) e nel trimestre precedente (soggetti trimestrali); - Elenchi clienti e fornitori: chiusura dei canali ENTRATEL e FISCONLINE per l'invio telematico delle operazioni effettuate nel 2012 (sogg. mensili e trimestrali); - BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI: comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento nell’anno 2012; - FINANZIAMENTI CONCESSI DA SOCI/FAMILIARI: comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi per un importo complessivo pari o superiore ad euro 3.600 nell'anno 2012.

17 FEBBRAIO

lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi; - Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili)

25 FEBBRAIO

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da: Studio Frizzera Piergiorgio Studio Bortolotti Conci Studio Zandonella - Schuster Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati Studio Michele Moser Studio Degasperi Martinelli Studio Roberto Buglisi - Studio Torghele

REGIME DEGLI “EX MINIMI” Per poter accedere al regime agevolato degli “ex minimi” è necessario possedere i requisiti previsti dall’art. 1 commi 96 e 99 della L. 244/2007 ossia, con riferimento all’anno solare precedente: aver conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non aver effettuato cessioni all'esportazione; non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro nel triennio solare precedente; non avvalersi di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; essere soggetti residenti; non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; non partecipare a società di persone, o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata. L’accesso a questo regime è concesso ai soggetti che attivano ex novo un’attività e che: potrebbero beneficiare dal regime di vantaggio, ma hanno optato per il regime ordinario; non possono beneficiare del regime di vantaggio in quanto possiedono solo i requisiti della L. 244/2007 e

non quelli della “nuova attività”. hanno già un’attività in corso e per i quali: - è decorso il termine per l’applicazione del regime di vantaggio (fine del quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno d’età); - è terminato il triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario a seguito di opzione. L’agevolazione consiste nella previsione di alcune semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali. In particolare i soggetti che si avvalgono di tale regime, sono esonerati: dalla tenuta delle scritture contabili, dalle tenuta del registro dei beni ammortizzabili, dalla liquidazione e dai versamenti ai fini Iva, dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta. Non è prevista alcuna agevolazione dal punto di vista reddituale; ai fini del calcolo dell’Irpef si applicano infatti le regole generali per la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e le aliquote d’imposta ordinarie. Inoltre tali contribuenti sono soggetti agli studi di settore e ai parametri contabili. Alessandro DALMONEGO Studio Fronza Comm.Ass.ti

martedì

- Elenchi Intracee cessioni ed acquisti: mensili.

28 FEBBRAIO

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi;

24 GENNAIO

Anno XVIII - N. 1 - gennaio/febbraio 2014

In questo numero:

venerdì

- Comunicazione dati IVA: Presentazione telematica relativa al periodo d’imposta precedente;

REGIME DEGLI EX MINIMI IVA: momento di effettuazione delle prestazioni di servizi TASSO DI INTERESSE LEGALE: riduzione NOVITA’: in pillole

- Certificazioni compensi, utili e provvigioni: Consegna ai percettori delle certificazioni per l'anno precedente

PAGAMENTO DEGLI AFFITTI: nuove disposizioni TRASFERIMENTI IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO: imposte di registro e ipocatastali

- INAIL: denuncia dei dati retributivi su supporto magnetico o via Internet.

SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

- IVA Elenchi “Black List”:Invio della comunicazione operazioni nel mese precedente(soggetti mensili);


FISCOPRATICO news

gennaio-febbraio 2014 - p. 2

RASSEGNA STAMPA sintesi Accertamento legittimo anche se la Guardia di Finanza “prolunga” l’ispezione oltre i 30 giorni La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26732 del 29 novembre, ha stabilito che l'accertamento fiscale è legittimo anche qualora l'ispezione della Guardia di Finanza si sia protratta oltre trenta giorni senza regolare proroga. Infatti, le norme tributarie non collegano conseguenze sull'atto impositivo all'inadempimento dell’Amministrazione. In particolare è stato chiarito che in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla «ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione. Inoltre, i termini di conclusione del procedimento amministrativo devono, salva espressa previsione contraria, essere considerati come ordinatori e non perentori e della constatazione che gli articoli 152 e 156 del Codice di Procedura Civile traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti, salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità.

IVA: momento di effettuazione delle prestazioni di servizi L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E/2013, a distanza di più di un anno, e dopo l’emanazione della Norma di comportamento n. 187 dell’AIDC (sezione di Milano) che ha chiarito la portata delle nuove regole IVA (con decorrenza dal 17 marzo 2012) in materia di momento di ultimazione delle intermediazioni con operatori non residenti, ha fornito importanti precisazioni in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “generiche”) rese/ricevute a/da soggetti passivi IVA non “stabiliti” in Italia. Il comma 4 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura debba essere emessa al “momento di effettuazione dell’operazione”. Tale momento è definito dall’art. 6 del medesimo decreto.

Deroghe alle regole generali per il momento di effettuazione delle operazioni Fattispecie

Subfattispecie in generale

Momento di effettuazione dell’operazione Al verificarsi degli effetti ma, comunque, non più tardi di un anno dopo la consegna o spedizione

Vendita di cose generiche Al momento di individuazione delle cose (art. 1378 del c.c.) Vendita di cosa futura (art. 1472 del c.c.) Cessioni in cui gli effetti trasla- Vendita di cosa altrui tivi o costitutivi si producono (art. 1478 del c.c.) posteriormente Vendita con riserva di proprietà

Al momento in cui la cosa viene ad esistenza Al momento in cui il cedente acquista la cosa Al momento della consegna del bene

Locazioni con clausola di trasferimento della pro- Al momento della consegna del bene prietà vincolante per entrambe le parti Vendita alternativa fra due o più oggetti (art. 1285 del Al momento della scelta c.c.)

(Italia Oggi del 30 novembre 2013, pag. 27)

Commercialisti e fiscalisti sconfortati per l’impossibilità di lavorare con “sicurezza” Commercialisti e consulenti fiscali sempre più disorientati a fronte al toto-tassa che ad ogni ora rimbalza dal Governo. Sono molte le proteste dei diversi professionisti che sono costretti a rifare continuamente i calcoli arrivando a ridosso delle scadenze. Si segnala che, tra le voci di protesta, c'è anche chi invoca la legge professionale per una disobbedienza civile: «Sarebbe auspicabile che i nostri organi rappresentativi a tutela dell'immagine della professione cen-

Il momento in cui bisogna emettere la fattura varia a seconda dell’oggetto dell’operazione nel modo qui sotto riportato: spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili; stipulazione dell’atto, nel caso di beni immobili; emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, se avvengono anteriormente alla cessione dei beni; pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi; fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa è anteriore al pagamento; momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione venga posta in essere definitivamente o in via temporanea), nel caso di autoconsumo.

Vendita con riserva di gra- Al momento in cui il compratore lo comunica al dimento (art. 1520 del c.c.) venditore Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche e continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione I passaggi dal committente al Commissionari di vendita commissario di beni venduti o acquistati in esecuzione di Commissionari di acquisto contratti di commissione Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore (c.d. autoconsumo) e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Al momento del pagamento del corrispettivo

Al momento in cui il commissionario vende il bene al terzo Al momento in cui il commissionario acquista il bene dal terzo

All’atto del prelievo


FISCOPRATICO news Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori

Assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divise

Nel caso in cui venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima dell’ultimazione della prestazione, ovvero della maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo, la prestazione si considera in ogni caso effettuata alla data del pagamento limitatamente all’importo pagato. Inoltre, se le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime (in tale ultima ipotesi torneranno applicabili i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 37/E/ 2011 in tema di territorialità IVA). Le regole della legge comunitaria 2010 Risulta opportuno ricordare che l’art. 8, comma 2 della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011

gennaio-febbraio 2014 - p. 3

All'atto della vendita a terzi, oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto per la restituzione e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

Alla data di stipula del rogito notarile

(c.d. Legge comunitaria 2010), intervenendo e modificando l’art. 6 del DPR n. 633/1972, ha stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi c.d. “generiche” di cui all’art. 7-ter del decreto IVA, si considerano effettuate nel momento in cui le stesse sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi nel caso in cui le stesse siano rese: da un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia (sia esso UE o extra-UE) a un soggetto passivo IVA stabilito in Italia; da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un soggetto passivo stabilito in altro Paese della UE (NB: dal 1° gennaio 2013 tale regola torna applicabile anche alle prestazioni di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti extra-UE, per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura).

17 marzo 2012: le nuove regole sul momento di effettuazione soggetti regole Si considerano effettuate nel momento in cui le stesse sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. Se le stesse prestazioni, sono effettuate in modo conti633/1972 rese tra soggetto stabilito in Italia e sog- nuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medegetto estero (UE o extra-UE) simo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Prestazioni di servizi (tutte) rese tra soggetti stabiliti in Italia; Nulla cambia. Quindi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettiPrestazioni di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies del vo, o se anteriormente a tale momento, all’atto dell’eD.P.R. n. 633/1972 rese tra soggetto stabilito in missione della fattura. Italia e soggetto estero (UE o extra-UE);

Si ricorda che la Comunitaria 2010 ha stabilito, anche, che a decorrere dal 17 marzo 2012 gli obblighi di fatturazione e di registrazione per le prestazioni “generiche” di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di soggetti passivi italiani, sono adempiuti dai committenti soggetti passivi residenti secondo le stesse regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni (c.d. reverse charge). Si tenga comunque presente che dal 1° gennaio 2013 è stato esteso l’obbligo di reverse charge della fattura ricevuta da prestatore/cedente stabilito in altro Paese della UE, anche alle compravendite di beni (nel caso siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia) e ai servizi non generici, inoltre, da tale data vi è più tempo per la registrazione (15°

giorno del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione). Sulla base di quanto sopra risulta opportuno/necessario ricordare ai nostri clienti di tale nuova tempistica prevista per gli adempimenti di reverse charge ovvero autofattura. Inoltre, i clienti dovranno fornire al proprio commercialista le fatture di acquisto ricevute da prestatori/cedenti comunitari ovvero extra-comunitari entro pochi giorni dal ricevimento della fattura, affinché si possano effettuare gli opportuni adempimenti nei tempi stabiliti dalla norma. Tutto ciò allo scopo di non incorrere nelle sanzioni, che non sono lievi . Piergiorgio FRIZZERA Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi surassero pubblicamente la condotta di quei colleghi che “si piegano” a ottemperare agli adempimenti di imminente scadenza, secondo i termini e le ultime modalità imposte, in assenza di adeguate disposizioni normative, in violazione dei primari principi di diritto», argomenta una commercialista a Roma. (Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2013, pag. 25)

L'omesso versamento non comporta automaticamente un reato La Corte di cassazione, con la sentenza 44283/13 ha evidenziato come il reato di omesso versamento dell'Iva non viene meno a seguito della semplice e generica ammissione al concordato preventivo intervenuta prima della scadenza prevista per legge. È solo quando il pagamento, o la sua omissione, in caso di somme dovute per legge a scadenza fissa, di un credito sorto anteriormente ad una procedura di concordato preventivo, hanno una concreta incidenza sul corretto soddisfacimento degli altri creditori, secondo la normale gerarchia prevista dalla particolare procedura concorsuale sopracitata, che la par condicio creditorum acquisisce rilevanza nella valutazione della sussistenza o meno del reato. È da valutare se l'intervenuto pagamento dell'Iva alla scadenza prevista determini o meno un danno al corretto soddisfacimento degli ulteriori creditori. (Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2013, pag. 21)

Una scelta che comporta risparmio fiscale non comporta automaticamente un intento elusivo La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 394/41/13 depositata il 15 ottobre 2013, ha stabilito che in presenza di una soluzione economicamente giustificata non si può ipotizzare un intento elusivo messo in atto solo per raggiungere un risparmio fiscale e la scelta fiscalmente più onerosa potrebbe entrare in conflitto anche con i principi garantiti costituzionalmente. Il caso esaminato ha riguardato una fusione per incorporazione di una società inserita in un medesimo gruppo, che avrebbe consentito all'incorporante di utilizzare delle perdite pregresse. La società ha indicato ragioni non


FISCOPRATICO news

gennaio-febbraio 2014 - p. 4

RASSEGNA STAMPA sintesi solo di convenienza, ma anche di praticabilità (chiusura di un sito produttivo), di natura occupazionale (licenziamenti), di opportunità commerciale, funzionale e di struttura altrimenti non conseguibili seguendo altre strade operative alternativa come la liquidazione volontaria della società in perdita. Nessuna norma prevede che, tra le varie soluzioni possibili, debba essere imposta quella fiscalmente più onerosa. La ratio dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 è tesa a colpire solo quelle operazioni che non abbiano altri scopi rispetto al vantaggio del risparmio di imposta, conseguente ad una scelta non economicamente ragionevole e non supportata da una motivazione plausibile. (Italia Oggi del 7 dicembre 2013, pag. 27)

In arrivo il credito di imposta per la ricerca In arrivo il credito d'imposta triennale per la ricerca, le agevolazioni per la riconversione dei siti inquinati, il bonus per la banda ultralarga, la deregulation dei minibond, i mutui agevolati per nuove PMI di giovani e donne. In particolare, per la ricerca, viene riconosciuto un “bonus” per il 20142015-2016, fino ad un massimo annuale di 2,5 milioni per beneficiario, a tutte le imprese, indipendentemente dal settore, dimensioni e forma giuridica, ma solo nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa in ricerca e sviluppo, in ciascuno dei periodi di imposta interessati. È necessario comunque investire almeno 50.000 euro l'anno e per il bonus il Governo punta ad utilizzare i fondi strutturali del PON Competitività per 200 milioni l'anno, ma per farlo servirà l'approvazione della Commissione europea. (Il Sole 24 Ore del 14 dicembre 2013, pag. 3)

Monitoraggio fiscale: arriva il nuovo quadro RW L'Agenzia delle Entrate ha emanato ieri il provvedimento del direttore che attua le modifiche al monitoraggio fiscale (D.L. n. 167/1990) previste dall'articolo 9 della Legge n. 97/2013. Viene previsto un solo quadro della dichiarazione dei redditi per monito-

TASSO DI INTERESSE LEGALE: riduzione L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 292 del 13 dicembre 2012, dispone la riduzione della percentuale del tasso legale di interesse dal 2,5% all’1%, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale, ha rilevanza (dove vi sia un pagamento rateale delle somme dovute) particolarmente in relazione ai seguenti istituti deflativi del contenzioso tributario: ravvedimento operoso, adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, acquiescenza dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale. Si evidenzia che per la sanatoria degli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure percentuali per il tasso di interesse: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal 1° gennaio 2014. Con due semplici esempi di seguito si spiegherà quale sia la percentuale corretta del tasso di interesse legale da applicare, con riguardo alle dilazioni di pagamento. Si prenda in considerazione il caso di un contribuente che non effettuerà il versamento dell’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2013, ma eseguirà il versamento il 20 marzo 2014 avvalendosi quindi del ravvedimento lungo. In questo specifico

caso gli interessi legali saranno dovuti nella misura del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino al 31 dicembre 2013, e nella misura dell’1% dal primo gennaio 2014 fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. In pratica, per i quattro giorni di ritardo dal 27 dicembre al 31 dicembre 2013 si applicherà il tasso del 2,5%, mentre per i 79 giorni di ritardo che vanno dal 1° gennaio al 20 marzo 2014 si applicherà il tasso nella percentuale dell’1%. Un altro esempio potrebbe riguardare l’accertamento con adesione perfezionato entro il 31 dicembre 2013 con il primo pagamento eseguito entro tale data, in qual caso gli interessi legali saranno sempre dovuti nella misura del 2,5% annuo, anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Diversamente se il contribuente perfeziona l’adesione dopo il 31 dicembre 2013 eseguendo il versamento nei primi giorni dell’anno 2014, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dell’1% annuo, anche se il versamento delle rate si protrae in anni successivi e se dovesse variare nuovamente la misura degli interessi. Al fine di un utile pro memoria per il contribuente, di seguito si riporta una tabella riepilogativa di alcune tipologie di rimborsi e di versamenti con le relative percentuali degli interessi legali da applicare.

TIPOLOGIA DI RIMBORSO O DI PAGAMENTO

PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE E ANNO DI DECORRENZA

Interessi legali 2,5% dal 1° gennaio 2012 - 1% dal 1° gennaio 2014 Tasse e imposte indirette dovute all’erario (per ogni semestre compiuto) 1% semestrale dal 1° gennaio 2010 Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all’erario (a 1% semestrale dal 1° gennaio 2010 decorrere dalla data della domanda di rimborso) Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre 2% annuo successivo alla presentazione della dichiarazione) 1% semestrale dal 1° gennaio 2010 Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal 2% annuo secondo semestre successivo dalla presentazione della dichiarazione) 1% semestrale dal 1° gennaio 2010 Rimborsi IVA 2% annuo dal 1° gennaio 2010 Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal gior- 4% annuo dal 1° ottobre 2009 no successivo alla scadenza) Dilazione di pagamento di imposte Sospensione della riscossione Pagamenti a rate di IVA, Unico e 730

4,5% annuo dal 1° ottobre 2009 4,5% annuo dal 1° ottobre 2009 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso

Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni Imposte di successione e donazione Rimborso dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP Somme dovute in seguito alla rinuncia all’impugnazione dell’accertamento versate nei termini Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale Tasse sulle concessioni governative e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali

3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010 1% per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010 3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 3.5% annuo dal 1° gennaio 2010 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010

Roberto BUGLISI Servimprese s.a.s.


FISCOPRATICO news

gennaio-febbraio 2014 - p. 5

RASSEGNA STAMPA sintesi

NOVITA’: pillole SOCIETA’ AGRICOLE E’ ripristinata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32 del TUIR precedentemente soppressa nel corso del 2013. Le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l’esercizio dell’opzione. COMPENSAZIONI: VISTO DI CONFORMITA’ La legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo limite al regime delle compensazioni dei crediti tributari. In particolare, ha stabilito che il contribuente che intende utilizzare in compensazione tramite F24 i crediti relativi a Irpef, Ires, Irap, ritenute ecc. risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a euro 15.000, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. La norma decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e, dunque, opera già con riferimento alla scadenza del 16 gennaio 2014, data nella quale è possibile utilizzare in compensazione i crediti del 2013. L’apposizione del visto non deve essere preventiva: il contribuente può effettuare la compensazione ricordando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata da un professionista abilitato. REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A partire dal 1° febbraio 2014 l’imposta di registro, di bollo, relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili saranno versate utilizzando il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” c.d. F24 ELIDE, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La norma consente fino al 31 dicembre 2014 l’utilizzo del modello F23, mentre dal 1° gennaio 2015 i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante F24 ELIDE. Il modello dovrà essere presentato dai titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato; mentre i contribuenti privi di partita IVA, potranno presentare l’F24 oltre che in via telematica, anche presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione. DETRAZIONI IRPEF LAVORO DIPEDENTE Sono state modificate le detrazioni relative ai redditi di lavoro dipendente per quanto concerne: importo della detrazione; limiti di reddito cui è collegata la detrazione reddito fino a 8.000 euro > detrazione euro 1.880 da 8.000 a 28.000 euro > detrazione euro 978

da 28.000 a 55.000 euro > detrazione euro 978 NUOVA DEDUZIONE IRAP E’ stata introdotta una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi. ACE – INCREMENTO ALIQUOTA L’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 per la deduzione ACE (aiuto crescita economica) è così incrementata: 4% per il 2014; 4,5% per il 2015; 4,75% per il 2016. Ai fini della determinazione dell’acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015). DETRAZIONE MOBILI / ELETTRODOMESTICI È prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a euro 10.000. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Viene riaperta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tra-

raggio fiscale, Ivie ed Ivafe, I contribuenti dovranno indicare nel quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività. Nel medesimo dovranno essere riportati i dati relativi all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività. Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe, anche se non dovuta. (Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2013, pag. 27)

Anatocismo bancario al capolinea Al comma 629 la Legge di Stabilità stabilisce che gli interessi bancari non possono produrre più interessi. Tale modifica riguarda l'articolo 120 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) che, nella versione attuale, si limita a formulare il principio della parità di trattamento nella capitalizzazione in conto corrente degli interessi bancari attivi e passivi. In sostanza: gli interessi passivi per il cliente devono essere capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi che lo stesso cliente deve incassare alla banca. Questa nuova formulazione ha l’obiettivo di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario e, cioè, di impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale. (Italia Oggi del 27 dicembre 2013, pag. 27)

Anche per il MEF il superamento di 1.000 euro nell’uso dei contanti impone la comunicazione alla G.d.F.


FISCOPRATICO news

gennaio-febbraio 2014 - p. 6

RASSEGNA STAMPA sintesi Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 40 del 29 novembre, ha precisato che in caso di segnalazioni relative all'uso del contante per importi pari o superiori a mille euro gli uffici del Ministero devono inviare la segnalazione alla Guardia di Finanza anche quando si ritiene non sussistente la violazione. In particolare viene raccomandato agli uffici delle Ragionerie territoriali, tenuti a informare la Guardia di Finanza, di inserire, in fase di protocollazione, i dati contenuti nelle segnalazioni anche nel caso non siano atte a produrre contestazioni. Pertanto l'informativa alla G.d.F. deve essere inviata in ogni caso, anche quando l'iniziale violazione, da cui è scaturita la segnalazione, non sia stata successivamente più ritenuta tale. Ne consegue così che la G.d.F. riceverà i nominativi dei presunti trasgressori e l'importo oggetto della (non) violazione (Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2013, pag. 23)

Per la mancata comunicazione dei finanziamenti prevista una sanzione da 206,58 a 5.164,57 euro Mancano ancora pochi giorni per la trasmissione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci dell'imprenditore e non è stata ancora individuata con esattezza la sanzione applicabile in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento di quest'obbligo. L’autore, prendendo a base di riferimento l'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, secondo il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, può richiedere alle imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso, ritiene applicabile la sanzione stabilita dall'articolo 13, secondo comma, di questo decreto, secondo il quale chi omette le comunicazioni previste dal precedente articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte. (Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2013, pag. 22)

mite il versamento di un’imposta sostitutiva così quantificata: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili L’imposta sostitutiva va versata in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti sono compensabili con eventuali crediti disponibili. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno /partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING A partire dai contratti stipulati dall’ 1.1.2014 vengono modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo anche l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. E’ stato rideterminato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari: alla metà del coefficiente di ammortamento per la generalità dei beni mobili; a 12 anni per i beni immobili. Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR. REGISTRATORI DI CASSA Dal 1° gennaio 2014 viene meno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale competente, la dichiarazione cartacea tramite lettera raccomandata relativa alla messa in funzione, alla variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali (registratori di cassa). PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La legge di stabilità 2014 conferma la proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e mantiene in vita più a lungo i bonus per l'ac-

quisto dei mobili. La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia sarà del 50% per tutto il 2014. Per le spese sostenute nel 2015, il bonus passa al 40%, per poi ridursi al 36% dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe. Fino al 2015, inoltre, resta invariato il tetto di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione del 50% per l'acquisto di arredo spetterà nella misura del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Nell’ambito delle spese per la riqualificazione energetica restano immutati i limiti e la detrazione al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. L'agevolazione cala, però, nel 2015 con il bonus che scende al 50%. GESTIONE SEPARATA INPS La legge di stabilità 2014 innalza l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps. In particolare, per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o in pensione le aliquote vengono fissate nel 22% per il 2014, 23,5% per il 2015 e 24% per il 2016. Per i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps non titolari di partita iva l’aliquota contributiva per il 2014 è stabilita nel 28% mentre per i soggetti titolari di partita iva la percentuale rimane al 27%. IVAFE Dal 2014 viene incrementata l’aliquota dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) che passa dal 1,5‰ al 2‰. DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento: di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo; dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti. La definizione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito. La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione. (IUC) IMPOSTA UNICA COMUNALE È istituita la nuova Imposta unica comunale


FISCOPRATICO news basata sui seguenti presupposti: 1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore; 2. erogazione e fruizione dei servizi comunali. La prima ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale, mentre la seconda è riferita ai servizi ed a sua volta articolata: nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES). DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali diviene deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP. NOTAI E CONTO CORRENTE DEDICATO Nei confronti dei notai è previsto l’obbligo di provvedere al versamento su un c/c dedicato delle somme relative alle compravendite immobiliari e di tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contri-

gennaio-febbraio 2014 - p. 7

buti nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti / autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria. Il notaio riceverà dall’acquirente la somma concordata per la transazione e la depositerà su un conto dedicato. Il conto corrente dedicato dovrà essere separato dal patrimonio e dalle vicende del notaio stesso per evitare che le somme ivi depositate possano essere pignorate o ereditate. OBBLIGO APE È modificata la decorrenza, dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. In particolare l’obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM. Manuela CONCI Studio Bortolotti e Conci Filippo PALLAORO Studio Degasperi Martinelli

PAGAMENTO DEGLI AFFITTI: nuove disposizioni A partire dal 1° gennaio 2014, i canoni di locazione abitativa, a prescindere dall'importo dei canoni, devono essere versati per mezzo di strumenti tracciabili. Questa è la previsione contenuta nella Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. “Legge di stabilità 2014”, in vigore dall’1.1.2014. Non sarà più possibile pagare le locazioni in contanti. Tale disposizione costituisce una deroga al limite di euro 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97. Con la legge di stabilità 2014 il limite scompare ma solo con riguardo alle locazioni abitative i pagamenti delle quali dovranno pertanto avvenire attraverso assegni, carte di credito, bonifici bancari e altre modalità che ne consentano la tracciabilità. Nulla cambia invece per quanto riguarda le locazioni commerciali e quelle di edilizia residenziale pubblica. La sanzione, in caso di violazione della prescrizione legislativa, va dall'1% al 40% dell'importo trasferito (articolo 58, decreto legislativo 231/2007). La ratio legis dovrebbe consistere nel contrastare l’evasione fiscale e nell'asseverazione dei patti contrattuali correlata all'ottenimento di agevola-

zioni fiscali. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna precisare che la norma non distingue i locatari residenti da quelli non residenti. Si ricorda che per i non residenti l'elevazione del limite all'uso del contante a 15mila euro, stabilito nell'articolo 3, Dl 16/2012, vale solo per l’acquisto di beni o servizi da operatori commerciali al dettaglio ovvero da agenzie di viaggio, mentre le locazioni abitative vengono spesso poste in essere da privati. Questo causerà evidentemente delle problematiche relative al pagamento dei canoni di locazione a uso turistico. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni fiscali, il riferimento è, per esempio, alla possibilità di scomputare i canoni di locazione dall'Irpef, come oneri detraibili, alle condizioni previste dall'articolo 16 del Tuir oppure alla determinazione del nuovo valore dell'Isee che tiene conto anche della circostanza che l'abitazione sia in proprietà oppure in affitto. Infine, viene attribuita ai Comuni la funzione di monitoraggio del comparto locativo, anche per mezzo della consultazione dell'anagrafe condominiale. Enkelejda ZIU Studio Moser

RASSEGNA STAMPA sintesi Detraibilità delle donazioni ai partiti: il decreto-legge è in Gazzetta È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge, varato nei giorni scorsi da Palazzo Chigi, che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti ed introduce la possibilità di detrarre una parte delle donazioni effettuate alla politica da parte dei contribuenti. Si prevede in particolare che a decorrere dal 2014 (e quindi con le dichiarazioni dei redditi relative al 2013) sarà possibile destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un partito politico dotato di statuto, nonché detrarre le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a favore dei partiti politici per le seguenti quote: 1.37%, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui; 2.26%, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Inoltre, sempre a decorrere dal 2014 la detrazione spetterà – nella misura del 75 per cento delle spese sostenute da persone fisiche – per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti. Per i soggetti Ires la detrazione è stata invece fissata nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 50 e 100.000 euro. I partiti che intendono avvalersi delle descritte agevolazioni dovranno munirsi di uno statuto, da inviare in copia ai Presidenti del Senato e della Camera. Per la “rottamazione” dei ruoli pochi passaggi ma entro il prossimo 28 febbraio La Legge di Stabilità, nella versione finale pubblicata in G.U., non attribuisce più nessun ruolo attivo agli agenti della riscossione per la rottamazione dei ruoli che, invece, potrà essere attivata solo dallo stesso debitore interessato. Il debitore sarà il promotore dell'adesione e gli agenti della riscossione non potranno esimersi dal prestare specifica assistenza per la risoluzione delle questioni più controverse e delicate. In particolare, la procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti si articola in una serie di passaggi e valutazioni di opportunità: - individuazione degli importi sanabili: si ricorda che saranno oggetto di


FISCOPRATICO news

gennaio-febbraio 2014 - p. 8

RASSEGNA STAMPA sintesi “rottamazione” soltanto gli importi inclusi in ruoli o in accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre scorso; - calcolo delle somme da versare; il debitore non è comunque obbligato alla rottamazione di tutti i carichi pendenti, una volta individuate le partite sanabili occorrerà depurare le stesse dalle due componenti oggetto di definizione agevolata (interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora); - pagamento che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il prossimo 28 febbraio. (Italia Oggi del 8 gennaio 2014, pag. 25)

Sei condizioni per compensare i crediti verso la PA Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta per definire il decreto sulla compensazione dei crediti verso la PA con i debiti fiscali. Da una prima lettura emergono le condizioni per poter procedere a tale compensazione: - i crediti utilizzati in compensazione dovranno risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica del ministero e non devono essere stati già pagati dalla PA; - la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato; - il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario deve coincidere con il titolare dei crediti risultante dalle certificazioni; - nel Modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non devono essere presenti pagamenti diversi da quelli previsti dalla legge e identificati da appositi codici; - nello stesso Modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti fiscali sarà possibile compensare eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, ma solo nel rispetto delle norme in materia di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite Modello F24 e, infine, - l’addebito dell’eventuale saldo positivo del Modello F24 telematico, dovrà essere andato a buon fine. (Italia Oggi del 8 gennaio 2014, pag. 26)

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO: imposte di registro e ipocatastali Come anticipato in “FISCO PRATICO” di novembre/dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 variano le imposte sui trasferimenti immobiliari ad uso abitativo e più precisamente: imposta proporzionale di registro del 9% in via generale; imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che beneficiano dell’agevolazione “prima casa”, indipendentemente dal fatto che rispettino o meno i requisiti “non di lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969; imposta proporzionale di registro del 12% nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Nel caso in cui il trasferimento dei terreni agricoli avvenga a favore di coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli, dal

Fabbricati abitativi dal 1° gennaio 2014 CEDENTE

CESSIONARIO

Impresa costruttrice o ristrutturatrice che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori ovvero trascorso Irrilevante tale termine, opti nel contratto per l’applicazione dell’Iva (*)

Impresa diversa da quella di cui Irrilevante sopra

REGIME IVA Aliquota Iva applicabile: 4% prima casa 10% altra casa non di lusso 22% casa di lusso

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Registro 200 euro Ipotecaria 200 euro Catastale 200 euro

Non “prima casa”: Registro 9% (con un minimo di 1.000 euro) Ipotecaria 50 euro Esente da Iva art. 10 del Catastale 50 euro D.P.R. n. 633/1972) Prima casa: Registro 2% (con un minimo di 1.000 euro) Ipotecaria 50 euro Catastale 50 euro

(*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’Iva non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal cessionario.

Piergiorgio FRIZZERA Org. & Sistemi srl

SPUNTI DI RIFLESSIONE

DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA Entro 3 marzo 2014 Entro 30 giugno 2014

Piergiorgio FRIZZERA Org. & Sistemi srl

1° gennaio 2014 vi è l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro ciascuna nonché l’imposta catastale in misura proporzionale dell’1%. Attenzione: L’imposta di registro non può comunque essere inferiore a 1.000 euro. Sempre a partire dal 1° gennaio 2014, sono previste modifiche anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali. Per i fabbricati ad uso abitativo, nel caso in cui sia applicabile l’imposta di registro, del 2% e del 9%, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più di 168 euro) e non è più dovuta l’imposta di bollo. Nel caso in cui la cessione sia soggetta ad Iva, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Infatti, il Decreto Istruzione, all’art. 26 comma 2, stabilisce che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro è elevato a 200 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

IRAP: opzione/revoca per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio (impresa individuale/società di persone) Redazione ed asseverazione perizia di stima rivalutazione terreni e partecipazioni

Entro 31 dicembre 2014

Opzione per la Trasparenza Fiscale (nel caso di esercizio solare)

Entro 31 dicembre 2014

Dipendenti: valutazione stress correlato


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.