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FISCO PRATICO

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Anno XVI - N. 5 - settembre/ottobre 2012 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da: Studio Frizzera Piergiorgio Studio Bortolotti Conci Studio Zandonella - Schuster Studio Demozzi Studio Fronza Comm. Associati Studio Michele Moser Studio Degasperi Martinelli Studio Roberto Buglisi

Mensile di informazione tributaria

Circolare informativa per i clienti

SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SABATO

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SETTEMBRE LUNEDI’

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SETTEMBRE

- Fine del periodo di sospensione dei termini processuali

- Versamento unificato tributi e contributi - Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili) - Unico 2012: pagamento rata imposte (soggetti con Partita IVA)

LUNEDI’

15

OTTOBRE MARTEDI’

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OTTOBRE

25

GIOVEDI’ - Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili

SETTEMBRE LUNEDI’

1

OTTOBRE

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- IMU: presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 - IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di agosto 2012 - UNICO 2012: pagamento rata imposte (soggetti senza Partita IVA)

In questo numero: INDENNITA’ DI AVVIAMENTO IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO: chiarimenti STUDI DI SETTORE: argomento di attualità PERDITE SU CREDITI: deducibilità fiscale MODELLO UNICO 2012: canone RAI CAMBIALI FINANZIARIE: strumenti di finanziamento DEDUCIBILITA’ AUTOMEZZI: novità IVA PER CASSA: novità SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

- Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili e trimestrali

OTTOBRE MERCOLEDI’

- Trasmissione telematica della dichiarazione unificata 2012

- Versamento unificato tributi e contributi - Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili) - Unico 2012: pagamento rata imposte (soggetti con Partita IVA)

- IMU: pagamento seconda rata imposta (abitazione principale)

MARTEDI’

- ANAGRAFE TRIBUTARIA: comunicazione dei dati inerenti i beni in godimento ai soci e/o ai familiari per l’anno 2011

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OTTOBRE

- IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di settembre e terzo trimestre 2012 - UNICO 2012: pagamento rata imposte (soggetti senza Partita IVA)

INDENNITA’ DI AVVIAMENTO A sensi dell’art. 34 della L. 392/1978 in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, che non sia dovuta a cause (risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso) imputabili al conduttore o si sia in presenza di procedure concorsuali, quest’ultimo ha diritto ad una indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone (21 per le attività alberghiere). Il conduttore ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale come corrispettivo dell’incremento di valore dell’immobile determinato dall’attività ivi esercitata proprio dal medesimo conduttore. Tale compenso deve essere assoggettato ad IVA. All’atto del pagamento il locatore, soggetto (sostituto d’imposta) che eroga l’indennità, deve effettuare una ritenuta d’acconto pari al 15% a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires. Manuela Conci - Studio Bortolotti e Conci


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rassegna stampa: sintesi Il superamento del limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta non è soggetto ad alcuna sanzione specifica La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con la decisione n. 64 depositata il 9 luglio 2012, ha stabilito che non è assoggettabile ad alcuna sanzione specifica il superamento del limite annuo alla compensazione dei crediti d'imposta maturati (attualmente pari a 516.456,90 euro) e non è pertanto legittimo assimilare tale infrazione all'omesso versamento d'imposte. Al contribuente deve essere inoltre concessa dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di sanare la violazione versando una sanzione ridotta. La decisione dei giudici emiliani stigmatizza il comportamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che seguendo le istruzioni impartite con circolare n. 8/E/2009 e risoluzione n. 452/E/2008, tendono ad applicare al superamento del limite di compensazione annuo la sanzione prevista dall' articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 riguardante esplicitamente l'ipotesi di omesso versamento ma non trattante di compensazioni errate, in violazione del cosiddetto principio di legalità. (Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2012, pag. 19)

Agevolazioni prima casa: la giurisprudenza e la prassi fissano ulteriori paletti Alcune recenti sentenze e alcuni chiarimenti ministeriali hanno riguardato il tema dei presupposti per usufruire delle agevolazioni prima casa. La Commissione tributaria provinciale di Savona, con la sentenza n. 105/2011, ha stabilito che la detenzione in carcere non costituisce causa di forza maggiore al fine di evitare la decadenza dai benefici prima casa in quanto la misura cautelare è conseguenza del comportamento del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, ha precisato che non decadono dai benefici prima casa gli ex coniugi cedenti l'immobile acquistato con i benefici prima casa anche prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, se tale cessione è effettuata in adempimento degli accordi di separazione o divorzio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13800/2010, ha stabilito

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IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO: chiarimenti Con la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'IVIE (l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero), e all'IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), introdotte dall'art. 19, commi da 13 a 23, del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), attuato con Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 5 giugno 2012. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) Il tributo è dovuto dal periodo d’imposta 2011, sul valore degli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. Attenzione Sono compresi nell’ambito applicativo dell'imposta anche gli immobili “scudati”, ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Misura dell'imposta

L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.

Residenza

Si deve fare riferimento all'art. 2, commi 2 e 2-bis, del Tuir. (Sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio il domicilio).

Soggetti passivi

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Regola: il valore dell’immobile o dei diritti reali è costituito dal costo che risulta dall’atto di acquisto.

Base imponibile

Casi particolari Valore del diritto reale non indicato nel contratto: si applica la normativa del Paese in cui è situato l’immobile. Costruzione di immobile: si deve fare riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. Altrimenti rileva il valore di mercato. Immobile acquisito per successione o donazione: si assume il valore indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, rilevano il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante oppure il valore di mercato.

Versamento, accertamento, riscossione e sanzioni

Si applicano le norme dettate per l'Irpef.

Dichiarazione dei redditi

Gli immobili situati all’estero devono essere indicati nell'Unico Persone fisiche, nella Sezione XVI del quadro RM, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.


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Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) Il tributo è dovuto a decorrere dal periodo d’imposta 2011 sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Attenzione Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano invece detenute all’estero: 1. le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente); 2. le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani; 3. le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia. Soggetti passivi

Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta se detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

rassegna stampa: sintesi che il protrarsi dei lavori di ristrutturazione non può essere considerato causa di forza maggiore al fine di evitare la decadenza dai benefici prima casa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14399/2010, ha statuito che non può costituire presupposto per ottenere i benefici prima casa una domanda di iscrizione all'anagrafe respinta dal comune. (Italia Oggi del 10 agosto 2012, pag. 25)

Ambito oggettivo

Sono soggette al tributo, se detenute all’estero, le seguenti attività finanziarie: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Attenzione Le stock option sono soggette all’imposta solo se cedibili. Non sono soggette le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.

Base imponibile

Misura dell’imposta

Attenzione Se le attività non sono più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione. Se le attività finanziarie sono quotate, si deve fare riferimento a tale valore. L’imposta è dovuta - in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate - nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi. Attenzione A differenza dell’Ivie, non vi è alcuna soglia di esenzione.

Versamento, accertamento, riscossione e sanzioni

Si applicano le norme dettate per l'Irpef

Dichiarazione dei redditi

Le attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicate nell'Unico Persone fisiche, nella Sezione XVI del quadro RM, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

Piergiorgio Frizzera - Org. & Sistemi srl

Esodati: l’Inps fornisce le prime istruzioni operative L'Inps, con il messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, ha fornito le prime istruzioni operative per la definizione dei lavoratori "esodati" che non saranno assoggettati alle nuove disposizioni riguardanti la recente riforma delle pensioni, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 1° giugno scorso. Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità: - sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011; - sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile). In particolare, l'ente previdenziale ha precisato che per i soggetti titolari dell'indennità di mobilità ordinaria, per effetto di accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, cessati dal servizio entro la stessa data con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'assegno, la verifica della maturazione dei requisiti per il pensionamento deve essere fatta al 24 luglio 2012. Le istanze di accesso ai benefici pensionistici a favore dei lavoratori esodati devono essere presentate alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 21 novembre 2012. (Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2012, pag. 19)

Auto, cellulare e fax non sono sufficienti a dimostrare un rapporto di lavoro dipendente La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13594, ha statuito che dotare un collaboratore di un'automobile, di un cellulare e di un fax non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un'organizzazione aziendale e conseguentemente la presenza di un rapporto di lavoro dipendente.


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rassegna stampa: sintesi Il lavoratore ricorrente sosteneva di svolgere come dipendente dalla propria abitazione il ruolo di responsabile commerciale per la Sardegna di una Srl con sede a Bolzano, essendo stato dotato di un'automobile, di un cellulare e di un fax forniti dall’azienda. Per la Suprema Corte i beni sopra indicati sono del tutto inadeguati a dimostrare la sussistenza di un'organizzazione aziendale. Sarebbe sussistita un’organizzazione aziendale se l’impresa avesse fornito presso l’abitazione del collaboratore un computer e una stampante con linea adsl. (Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2012, pag. 19)

Indagini bancarie potenziate ai nastri di partenza Starebbe per essere emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate riguardante le modalità operative con le quali banche, Poste, sim, sgr, fiduciarie e assicurazioni devono comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni relative ai conti e ai rapporti dei loro clienti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.L. n. 201/2011. L’Amministrazione finanziaria, con una nota recentemente inviata alle associazioni di categoria del mondo finanziario (Abi, Afin, Aibe, Aifi, Aiip, Ania, Assifact, Assilla, Assofiduciaria, Assogestioni, Assoholding, Assosim, Federascomfidi, Federconfidi e Poste Italiane spa) ha precisato che si sta adeguando alle prescrizioni imposte dal Garante della Privacy in materia di trattamento dei dati finanziari dei contribuenti ma rimangono confermati i dati e le informazioni che dovranno essere oggetto di trasmissione da parte degli intermediari. La bozza del provvedimento prevede come termine per l'invio di saldi e movimentazioni relativi all'anno 2011 il prossimo 31 ottobre (Italia Oggi del 31 luglio 2012, pag. 23)

Regime del margine non applicabile alla rivendita di autovetture d'occasione al consumatore finale Alla rivendita di autovetture d'occasione al consumatore finale, precedentemente acquistate in esenzione dell'Iva da un soggetto che anteriormente ha detratto anche parzialmente l'imposta sul valore aggiunto, non si può applicare il regime del margine. La Corte di Giustizia Ue, con la sen-

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STUDI DI SETTORE: argomento di attualità Gli studi di settore costituiscono lo strumento di controllo che l'Amministrazione finanziaria utilizza in sostituzione dei "parametri" al fine di verificare la congruità fiscale dei ricavi contabilizzati e dichiarati dall'impresa. Essi consentono di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera). Soggetti interessati Sono soggetti agli studi di settore i contribuenti (imprese ed esercenti arti e professioni) che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro. Oltre ai soggetti che si trovano al di sopra di tale limite, a partire dal periodo d’imposta 2007, l’utilizzabilità degli studi è esclusa nei confronti dei contribuenti che: hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. Gli studi di settore si applicano comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; inoltre, si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività; si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività; determinano il reddito con criteri “forfetari”; sono incaricati alle vendite a domicilio; sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata. Inoltre gli studi non si applicano: in caso di esercizio di due o più attività

d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio, supera il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; nei confronti di società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano a favore degli utenti stessi. Come si realizzano gli studi Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda o all’attività professionale (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.). Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle caratteristiche dell’area territoriale in cui opera l’azienda. Infatti, rilevano sia il luogo ove la specifica attività è collocata sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti e utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta. Per l’elaborazione degli studi di settore vengono utilizzate tecniche statistico-matematiche che, nella fase iniziale, hanno operato sui dati contenuti in questionari precedentemente inviati, e che i contribuenti hanno restituito all'Amministrazione finanziaria. Il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi stessi, è stato denominato “Ge.Ri.Co.”(GEstione dei RIcavi e dei COmpensi). L’applicazione Ge.Ri.Co., che è resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, è prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it o dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Gli studi di settore sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entra-


FISCOPRATICO news ta in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Va però ricordato che l’art. 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga a quanto detto sopra, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore. Inoltre, a partire dall'anno 2009 gli studi di settore dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Nel gennaio 2012 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i quattro DD.MM. del 28 dicembre 2011, recanti complessi-

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vamente l’approvazione di 69 studi di settore applicabili a decorrere dall’anno fiscale 2011.

NOVITÀ L’art. 10, D.L. n. 201/2011 ha introdotto i seguenti benefici per chi risulti congruo (anche per adeguamento), coerente ed abbia fedelmente riportato i dati in Ge.Ri.Co.: l’impossibilità di eseguire le rettifiche cosiddette analitico-induttive ex art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; l’obbligo a carico dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’instaurazione di un accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. n. 600/1973 ), di provare l’esistenza di un maggior disallineamento rispetto a quanto previsto per legge (1/3 invece di 1/5); la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, rispetto all’ordinario termine del quarto anno successivo). Piergiorgio Frizzera Org. & Sistemi srl

PERDITE SU CREDITI: deducibilità fiscale La legge di conversione del D.L. 83/2012, ridetermina i parametri quantitativi e qualitativi, relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti. La modifica dell'articolo 101 del Tuir, prevede che l’impresa possa portare in deduzione le perdite su crediti, senza la necessità che la stessa sia supportata da particolari oneri documentali. Nello specifico, la citata disposizione prevede, a partire dall’anno di imposta 2012, la deducibilità delle perdite su crediti che presentano i seguenti requisiti congiunti: a) decorrenza di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito; b) credito, di modesta entità, cioè che non superi i 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni e 2.500 euro per tutte le altre imprese. La novità pertanto sta nell’ammettere la deducibilità anche non in presenza di elementi certi e precisi dell'insolvenza del cliente, ele-

menti che si considerano di per sé esistenti nel momento in cui il debitore è assoggettato a un procedura concorsuale. Al di fuori di questa situazione (che il DI 83/12 estende agli accordi di ristrutturazione del debito ex articolo 82-bis della legge fallimentare), stabilire se la irrecuperabilità del credito è ragionevolmente "certa" diventava invece estremamente arduo, tenuto anche conto dell'atteggiamento dei verificatori, che spesso non ammettevano la deduzione anche in presenza di vere e proprie azioni giudiziarie rimaste infruttuose. Già dal 1976, con la risoluzione 9/124, l'amministrazione finanziaria ha ammesso la deduzione della perdita, pur in assenza di atti giudiziari, laddove il credito sia di modesto importo, anche in relazione all'entità del portafoglio, e la prosecuzione di azioni di recupero risulti non conveniente in termini economici. Mancavano, però, regole pratiche per stabilire quando questa indicazione

rassegna stampa: sintesi tenza 19 luglio 2012 riferita al procedimento n. C-160/11, ha ribadito che le disposizioni normative sul regime del margine vanno interpretate restrittivamente e pertanto l’elenco delle operazioni rientranti in tale regime speciale è tassativo. Secondo i giudici comunitari l'applicazione del regime del margine alla fattispecie sopra decritta comporterebbe che l'Iva non sia proporzionale rispetto al prezzo dei beni d'occasione rivenduti dal soggetto passivo rivenditore, sebbene una parte rilevante dell'imposta a monte abbia potuto essere detratta da un altro soggetto passivo in una fase anteriore della vendita (Il Sole 24 Ore del 20 luglio 2012, pag. 18)

L'attribuzione della partita Iva fa presumere l’esistenza di stabile organizzazione La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12633 del 20 luglio 2012, ha stabilito che è sufficiente per presumere la stabile organizzazione in Italia il fatto che la società estera richieda e si veda attribuita la partita Iva e nomini un rappresentante fiscale. Non si tratta però di una presunzione di ordine assoluto. Al soggetto che agisca per il rimborso a norma dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, non è precluso di offrire la dimostrazione della mancanza in concreto di quegli elementi di ordine personale e materiale, che contrassegnano la nozione di stabile organizzazione. La prova contraria della non esistenza della stabile organizzazione è pertanto a carico del contribuente e non dell'Amministrazione finanziaria. (Italia Oggi del 21 luglio 2012, pag. 26)

Istanze di interpello, il termine decorre dal 1° ottobre 2012 La risoluzione 27 luglio 2012, n. 81/E prevede che le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva - compresa la disciplina delle società non operative - e le istanze di disapplicazione della disciplina Cfc, devono essere presentate entro rispettivamente 90 e 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2011, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione entro il 1° ottobre 2012, in quanto il termine ordinario del 30 set-


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rassegna stampa: sintesi tembre 2012 cade di domenica. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del termine di presentazione dell’istanza di interpello si deve fare riferimento alla data del 1° ottobre 2012. Si precisa inoltre che le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 devono considerarsi validamente presentate. (Agenzia delle Entrate)

Opportuno un controllo preventivo degli elementi esposti in fattura Per prevenire contestazioni dell’Amministrazione finanziaria su rivalsa e detrazione IVA effettuate dal destinatario è fondamentale effettuare dei controlli preventivi sugli elementi della fattura. È pertanto necessario adottare una check list per evitare di incappare in errori od omissioni che possono essere oggetto di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria; in particolare non sono ammessi errori su: - dati del fornitore e del cliente, - numero di partita IVA, - eventuale presenza di un rappresentante fiscale, - beni e servizi, - richiamo alle disposizioni che consentono l'eventuale esonero. Infatti, non bisogna dimenticare che l'articolo 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede - in via cautelativa e in ossequio al principio di «cartolarità» del tributo (articolo 203 della Direttiva 2006/112) - che l'imposta indicata in fattura è comunque dovuta, anche se è stata applicata in misura superiore a quella reale (oppure se è relativa a operazioni inesistenti).

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ministeriale potesse effettivamente applicarsi. A ciò provvede oggi l'articolo 33 del DI 83/12, che, introduce due criteri: uno temporale e uno quantitativo. Gli elementi certi e precisi sussistono se il credito è scaduto da oltre sei mesi e se il relativo importo non supera 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni, cioè quelle con ricavi superiori a 150 milioni di euro (all'articolo 27, comma io, del DI 185/08) e 2.500 euro per le realtà più piccole. La norma comunque lascia aperte diverse questioni interpretative che si auspica possano essere tempestivamente risolte dall’Agenzia delle Entrate. È innanzitutto da ritenere che, in presenza delle due condizioni (scadenza e importo), la deduzione non richieda alcuna formalità (lettere di sollecito o altro). La deducibilità dovrebbe poi ritenersi ammessa a partire dalla data indicata nella norma, essendo dunque facoltà dell'impresa, qualora inizialmente ritenga che il credito minimo possa ancora essere recuperato, rinviare l'imputazione della perdita a un esercizio successivo. Un ulteriore aspetto riguarda il momento in cui il termine di sei mesi dalla scadenza di pagamento deve essere verificato. Dovrebbe rilevare la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio, da verificare per ogni singolo credito, e non invece quella riferita alla data di approvazione del bilancio. Il problema più rilevante si pone, infine, in presenza di distinti crediti verso lo stesso cliente, tutti singolarmente al di sotto della soglia, ma che superano il limite se considerati complessivamente. Letteralmente la norma pare riferirsi all'entità del singolo credito. Esempio: al 31 dicembre 2012 Alfa, impresa di piccole dimensioni, vanta i seguenti crediti verso il cliente Beta: a) credito di euro 2.300 scaduto il 28

marzo 2012 b) credito di euro 3.000 scaduto il 18 aprile 2012 c) credito di euro 1.100 scaduto il 12 luglio 2012 In sede di approvazione del progetto di bilancio 2012 (che avverrà il 31 marzo 2013), gli amministratori di Alfa, valutando la inconsistenza patrimoniale del debitore decidono di stornare integralmente a perdita i crediti verso Beta. Perdita complessiva imputata al conto economico: 6.400 euro Interpretando la norma, come riferita all'importo e alla scadenza di ogni singolo credito anche se verso lo stesso debitore, si avrà la seguente situazione: II credito di cui al punto a) possiede i requisiti per la deduzione fiscale in quanto risulta scaduto da oltre sei mesi e di importo non superiore a 2.500 euro Il credito b) supera la soglia di 2.500 euro. Il credito di cui al punto c), ancorché scaduto da oltre sei mesi al momento di redazione del bilancio, non lo era alla data di chiusura dell'esercizio. I crediti di cui ai punti b) e c) non sono dunque deducibili nel modello Unico 2013 in assenza di altri atti. Si creano inoltre disparità di trattamento tra chi, verso la stessa impresa, ha effettuato più forniture di importo ridotto (ad esempio cinque fatture da 2mila euro ciascuna) e chi, invece, un'unica vendita di ammontare rilevante duemila euro). Nel primo caso, dopo sei mesi la deduzione sarebbe ammessa per l'intero importo, mentre ciò non avviene nella seconda ipotesi.

Piergiorgio Frizzera Org. & Sistemi srl

(Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2012, Norme e Tributi, pag. 3)

La GdF non può sanzionare un minore per omessa emissione dello scontrino La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza n. 51 del 17 maggio, ha stabilito che l’irrogazione di una sanzione tributaria ad un minore è vietato dalla normativa. Pertanto, non può essere sanzionato un bambino di dieci anni, nella fattispecie il figlio del titolare di un esercizio commerciale, che non emette lo scontrino fiscale durante la momentanea assenza del genitore. Secondo i giudici lo scontrino, ancor-

MODELLO UNICO 2012: canone RAI Tra le novità dell’Unico 2012 vi è quella di indicare, nel frontespizio e conseguentemente nel quadro RS, la detenzione o meno di abbonamenti “speciali” RAI, ovvero di abbonamenti relativi agli apparecchi atti o adattabili a ricevere trasmissioni radio/televisive in esercizi aperti al pubblico o utilizzati a scopo di lucro. Tale adempimento riguarda solamente gli esercenti attività di impresa (ditte individuali e società), pertanto risultano esclusi i lavoratori autonomi.

Le informazioni da indicare riguardano il codice dell’abbonamento “speciale”, la denominazione e la residenza del contribuente, la categoria di appartenenza ai fini di applicazione della tariffa e la data del primo versamento, se questo è stato effettuato nel 2012 (la data non va indicata in caso di rinnovo dell’abbonamento). Christian Gottardi Studio Bortolotti e Conci


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settembre-ottobre 2012 - p. 7

CAMBIALI FINANZIARIE: strumenti di finanziamento Il Decreto sviluppo con l’articolo 32, comma 2, anche in deroga al disposto dell’articolo 11 del Testo Unico Bancario concernente condizioni e limiti della raccolta del risparmio tra il pubblico, permette alle società di capitali non quotate (anche medie e piccole), le cooperative e le mutue assicuratrici, di emettere cambiali finanziarie (titoli di credito all’ordine emessi in serie) al fine di incentivare il ricorso allo strumento di autofinanziamento. Le cambiali sono regolamentate da specifiche norme dettate appunto dall’art. 32, che

tra l’altro prevede che le stesse possano essere emesse per un termine non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione e possano essere «dematerializzate» con lo scopo di favorirne la circolazione e lo scambio, ma sotto la diretta assistenza di uno “sponsor” (banca, finanziaria, ecc.) Tali cambiali sono soggette al regime fiscale applicabile alle obbligazioni. Donatella Frizzera Org. & Sistemi srl

DEDUCIBILITA’ AUTOMEZZI: novità Con l’approvazione della c.d. Riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stata ridotta la percentuale di deducibilità dei costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. Infatti dal 2013 detti costi sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L'importo massimo di deduzione del costo d’acquisto (con finanziamento o eventuale leasing), passerà dagli attuali euro 7.230,40 a euro 4.970,90 (costo fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro per l’aliquota del 27,5%). Per il 2013 le società che affidano auto a dipendenti o amministratori dovranno quindi valutare se procedere a far intestare i mezzi a titolo personale entro la fine dell’esercizio. Il rilevante ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi e l'attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, renderanno in molti casi più conveniente passare al sistema dei rimborsi a pie' di lista, con cui la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale. Si ricorda che tali indennità sono escluse dal reddito dell’amministratore in quanto le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5,

Tuir) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir). Con riferimento alle indennità chilometriche è previsto un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc.. Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzare il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa. La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha confemato che “per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio” (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi). Donatella Frizzera Org. & Sistemi srl

rassegna stampa: sintesi ché in ritardo, venne emesso dal padre che aveva portato con sé il figlio libero da impegni nel periodo di chiusura della scuola per ferie estive, rilevando, altresì, che il processo verbale venne elevato al minore alle ore 11,55 e che lo scontrino «tardivo» venne emesso dal titolare alle 11,59 in un «brevissimo intervallo di tempo, indispensabile all'acclaramento della situazione». La violazione, dunque, non poteva essere contestata considerando altresì che non può essere irrogata la sanzione ad un soggetto senza capacità di intendere e volere. (Italia Oggi del 28 luglio 2012, pag. 26)

L'abuso di diritto allarga le maglie L'elusione colpisce anche l'interposizione fittizia personale. È abuso del diritto vendere un immobile che, tra il preliminare e il rogito con un terzo, viene donato al figlio. Scatta infatti l'accertamento della maggior Irpef sulla plusvalenza realizzata. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13089 del 25 luglio 2012, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Insomma, ora l'ufficio delle imposte dirette potrà recuperare la maggior Irpef a carico di un contribuente che, dopo aver stipulato il preliminare di vendita di un terreno, ottenendo anche un acconto, aveva, in violazione ai patti presi con il promissarioacquirente, prima donato al figlio e poi aveva stipulato la vendita a nome di questo. Un'operazione bollata dal fisco come elusiva. Secondo l'amministrazione si tratta infatti in un'interposizione fittizia vietata dal principio generale antielusivo o meglio dell'abuso del diritto sancito dall'articolo 53 della Costituzione. Infatti, scrive il Collegio di legittimità, «in tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità ratione temporis di una norma non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost. - ma anche dei principi comunitari - i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte». Si osserva, tra l'altro, che la fattispecie de qua risulta comunque sussumibile nell'art. 37 dpr 600/73, secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal


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settembre-ottobre 2012 - p. 8

rassegna stampa: sintesi

IVA PER CASSA: novità L’art. 32-bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) ha previsto un ampliamento della possibilità di applicazione del regime c.d.”Iva per cassa”. Tale regime (attualmente ammesso solo per i soggetti con volume d’affari non superiore ad Euro 200.000,00 come previsto dal D.L. 185/2008), consistente nella possibilità di differire l’esigibilità dell’Iva al momento dell’incasso dei corrispettivi, viene esteso a tutti i soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

RIFLESSI PER IL CEDENTE E PER L’ACQUIRENTE Per il soggetto cedente i beni o prestatore dei servizi, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per gli acquirenti dei beni o committenti dei servizi, invece, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

ESCLUSIONI Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi Iva o che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione

contabile (Reverse-change). L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

MODALITA’ OPERATIVE Il suddetto regime si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità che saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui sopra deve inoltre essere apposta specifica annotazione.

DECORRENZA Le nuove regole non sono applicabili da subito, in quanto per l’operatività del regime in esame, è necessario attendere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e che stabilirà le disposizioni attuative della legge. Contestualmente all’emanazione del decreto di cui sopra verrà inoltre abrogato l’attuale regime dell’Iva per cassa previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

comma 3 dell'art. 37 del dpr 29 settembre 1973 n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, «ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali». (Italia Oggi del 26 luglio 2012, pag. 26)

SOCIETÀ DI CAPITALE - Al via la società a responsabilità limitata semplificata (Srls) Con l'entrata in vigore, dal 29 agosto, del Decreto del Ministero di Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 che disciplina l'atto costitutivo standard, è divenuto possibile costituire una Srl semplificata. Questa nuova tipologia societaria può essere adottata solo nell’ipotesi in cui tutti soci non abbiano compiuto 35 anni e il capitale sociale può variare da 1 a 9.999 euro da versare integralmente in denaro. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria, ma sono dovuti l'imposta di registro (168 euro), i diritti camerali (in media 200 euro). La possibilità di creare una società con un capitale di un euro potrebbe però creare complicazioni nei rapporti con il sistema bancario che potrebbe richiedere garanzie rinforzate prima di concedere credito alle nuove srl semplificate. (Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2012, pag. 15)

Roberto BUGLISI Servimprese s.a.s

Piergiorgio FRIZZERA Organizzazione & Sistemi srl

SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE con il professionista Entro 31 dicembre 2012

Costi e benefici nuovo trattamento fiscale auto aziendale

Entro 31 dicembre 2012

Opzione per la Trasparenza Fiscale (nel caso di esercizio solare)

Entro 31 dicembre 2012

Dipendenti: valutazione stress correlato


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