SVEVA ANTONINI JOSEP COLL i RODRIGUEZ
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER MUSICISTI
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Manuale di sopravvivenza per musicisti di Sveva Antonini e Josep Coll i Rodriguez Paolo Emilio Persiani Editore piazza San Martino 9/C 40126 Bologna Tel: (+39) 051/9913920
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e–mail: info@persianieditore.com www.persianieditore.com Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Copertina: Confine Studio Immagine; Grafica di Alfonso Gispert Curatori del testo: Antonia Ruspolini, Lee-Ann Preti, Elena Bolis Stampa: Emilmedia Srl, San Lazzaro di Savena (BO) Foto di Sveva Antonini: Federico Sanavio e Celine Hercolani IDEALEX:
ASESORIA JURIDICA DE LAS ARTES:
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Manual de Supervivencia: Josep Coll i Rodriguez, Asesoria Juridica de las Artes Ediciones, 2007 Traduzione e adattamento alla normativa italiana: avv. Sveva Antonini
II EDIZIONE Copyright © 2010 by Gruppo Persiani Editore di Paolo Emilio Persiani TUTTI I DIRITTI RISERVATI – Printed in Italy 6
INDICE CAPITOLO I I VOSTRI DIRITTI COME COMPOSITORE/AUTORE E ARTISTA INTERPRETE ED ESECUTORE Diritti dei compositori/autori 1. Presupposti per la tutela di un’opera musicale.........................23 2. Diritti di carattere personale–diritti morali.............................24 2.1. Quali sono i diritti morali spettanti all’autore?.........................24 •
Diritto di inedito
•
Diritto di paternità a. Le conseguenze di depositare un proprio brano alla Siae a nome altrui
•
Diritto d’integrità
•
Diritto di ritirare l’opera dal commercio
2.2. Durata dei diritti morali.............................................................30 3. Diritti di carattere patrimoniale–diritti di utilizzazione economica.........................................................................................31 3.1. Quali sono i diritti patrimoniali spettanti all'autore?................31 •
Diritto di pubblicare l'opera
•
Diritto di riproduzione a. La copia privata b. La copia lavoro realizzata dai Disc Jockey
•
Diritto di trascrizione
•
Diritto di esecuzione e rappresentazione in pubblico 7
a. Quando non sono dovuti i diritti d’autore? •
Diritto di comunicazione al pubblico
•
Diritto di distribuzione
•
Diritto di modificare l'opera e di pubblicare le opere in raccolta a. Approfondimento: elaborazione (arrangiamento) di opera altrui
•
Diritto di noleggio e di dare in prestito
3.2. Durata dei diritti patrimoniali: regola generale.........................42 3.3. Durata dei diritti patrimoniali: eccezioni alla regola generale dei 70 anni dopo la morte dell’autore.....................................................43 •
Opere in comunione e opere composte
•
Opere collettive
•
Opere anonime o sotto pseudonimo
•
Opere pubblicate per la prima volta dopo 70 anni dalla morte dell’autore
•
Edizioni critiche di opere musicali cadute in pubblico dominio
Diritti degli artisti interpreti ed esecutori 4. Contenuto dei diritti connessi dell’artista interprete ed esecutore di opere musicali.........................................................47 4.1. Chi sono gli artisti interpreti ed esecutori? A chi spettano questi diritti connessi previsti dalla legge? ...........................................................................................................47 4.2. Quali sono i diritti patrimoniali riconosciuti agli artisti esecutori?...........................................................................................48 •
Diritto di fissazione 8
a. I bootlegs sono illegali •
Diritto di riproduzione
•
Diritto di comunicazione al pubblico
•
Diritto di distribuzione
•
Diritto di noleggio e di dare in prestito
4.3. I compensi spettanti per legge ai musicisti esecutori che pochi conoscono e pochissimi riscuotono!.................................................50 •
Compensi ex Art. 73 e Art. 73 bis LDA
•
Compenso per copia privata ex Art. 71 septies e Art. 71 octies LDA
•
Equo compenso per noleggio di fonogrammi ex Art. 80 LDA
4.4. Durata diritti patrimoniali degli artisti interpreti ed esecutori..53 4.5. Diritti morali degli artisti interpreti ed esecutori......................54 5. L’Ente rappresentativo degli artisti interpreti ed esecutori: l’Imaie.........................................................................................56 CAPITOLO II I PRIMI PASSI VERSO LA NEGOZIAZIONE 1. Associazione alla Siae..............................................................60 1.1. Che cos’è la Siae?........................................................................61 •
Associarsi a Società d’autori straniere
•
Quanto costa associarsi alla Siae?
1.2. La Siae e le sezioni che interessano la musica.............................63 1.3. La sezione Musica e i diritti amministrati..................................64 1.4. Il Permesso Spettacoli e Intrattenimenti....................................64 9
1.4.1. Approfondimento: base di calcolo per determinare il quantum dovuto per diritto d'autore da un organizzatore di event 1.5. I Programmi musicali – Borderò................................................67 1.6. Associazione alla SIAE in pratica: Mod. 483/NET...................68 1.7. Bollettino dichiarazione deposito dell’opera: Mod 112..............70 •
Quote e percentuali minime
•
Ma se successivamente al deposito si modifica l’opera?
1.8. Come tutelare dal plagio le proprie opere senza associarsi alla SIAE: prova di una data certa............................................................73 1.9. Il Bollino Siae (Contrassegno)....................................................74 •
Novità 2009 – Bollino Siae: DPCM 23 febbraio 2009 n.31
•
L’obbligo del bollino Siae è tuttora sussistente
2. Registrazione del nome del gruppo musicale come marchio. .78 2.1. Che cos’è un marchio?...............................................................78 2.2. Tipi di marchi da prendere in considerazione per musicisti......78 •
Marchi di prodotti
•
Marchi di servizi
2.3. L’importanza di registrare un marchio......................................79 2.4. Cosa si può registrare come marchio?........................................82 2.5. Cosa non si può registrare come marchio?................................83 2.5.1. Impedimenti assoluti alla valida registrazione •
Segni carenti di capacità distintiva
•
Segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
•
Segni che riproducono o imitano denominazioni o simboli ufficiali 10
2.5.2. Impedimenti relativi alla valida registrazione •
Marchi identici o simili ad altri già registrati
•
Il marchio di fatto
•
Marchi considerati notori o rinomati
•
Diritto al nome e il marchio
•
Marchi che violano il diritto di immagine
•
Marchi che violano il diritto d’autore
2.6. Classi raccomandabili per gruppi musicali.................................87 2.7. Procedura per registrare un marchio.........................................87 2.8. Durata di protezione del marchio..............................................89 2.9. Accordo interno per l’uso del marchio nel caso di un gruppo musicale.............................................................................................89 3. Registrazione del nome del gruppo musicale come nome a dominio in internet.........................................................................91 3.1. Cosa è un nome a dominio?.......................................................91 3.2. Che cos’è il domain grabbing?...................................................92 3.3. Procedura per registrare un nome a dominio in pratica.................93 3.4. I diversi programmi per costruire un sito, caratteristiche principali e relativi costi....................................................................94 4. Risoluzione di contratti antecedenti che legano l’artista........96 4.1. Che cosa è un contratto?............................................................96 4.2. Forme di estinzione dei contratti...............................................97 4.2.1. Scadenza del contratto in essere 4.2.2. Modi precedenti alla scadenza per estinguere un contratto in essere 4.3. Prima di un giudizio.................................................................100 11
•
Giudizio dinnanzi ad autorità giudiziaria con previsione di foro esclusivo
•
Giudizio dinnanzi ad un Collegio Arbitrale
CAPITOLO III IL CONTRATTO DI PRODUZIONE DISCOGRAFICA 1. Definizione.................................................................................105 2. Forma scritta..............................................................................105 3. Passi della negoziazione............................................................105 4. Condizioni negoziabili di un contratto discografico.............106 4.1. La promozione.........................................................................107 4.2. Durata.......................................................................................108 •
Contratti per disco singolo
•
Contratti per N dischi in un periodo di tempo
•
Durate consigliate
•
Rinnovi automatici
•
Clausola di opzione
•
Clausola di prelazione
•
Durata della cessione dei diritti di sfruttamento delle registrazioni effettuate nel termine indicato dal contratto
4.3. Esclusiva: territorialità e durata................................................113 •
Territorio: paesi di cessione
•
Tempo: durata dell’esclusiva a. Patto di non concorrenza
4.4. Corrispettivo e anticipi.............................................................115 12
•
Royalties proporzionali alle vendite o pagamento di una somma a forfait per la cessione dei vostri diritti
•
Eventuali anticipi
•
Percentuali abituali, fattori che variano sulla quantificazione
•
Calcolo royalties, riduzioni abituali ed esclusioni
4.5. Proprietà del master..................................................................119 •
Restituzione del master al termine del contratto
4.6. Selezione del produttore artistico, dello studio di registrazione, del tecnico del suono, del grafico....................................................121 4.7. Il diritto all’immagine...............................................................123 4.7.1. Cessione del diritto all’uso dell’immagine dell’artista nel contratto discografico 4.7.2. Cessione dei diritti audiovisivi 4.7.3. Merchandising •
Principali clausole del contratto di merchandising
4.8. Cessione dei compensi spettanti all’artista per utilizzazioni secondarie ex Art. 73 e Art. 73 bis LDA.........................................126 4.9. Cessione del sito web dell’artista alla casa discografica............127 4.10. Altre clausole da tenere d’occhio............................................128 5. Verificare se è possibile chiedere la risoluzione del vostro contratto discografico: tipici inadempimenti..............................129 5.1. Rendiconto delle somme dovute..............................................130 5.2. Mancato pagamento delle royalties..........................................130 5.3. Nel caso (raro) sia previsto un piano promozionale................131 5.4. Non rintracciabilità della etichetta discografica.......................131 5.5. Patto di non concorrenza.........................................................132 13
5.6. Mancata indicazione sul supporto fonografico delle indicazioni ex Art. 62 LDA...............................................................................132 CAPITOLO IV CONTRATTO DI MANAGEMENT 1. Che cos’è un contratto di management?.................................134 2. Diversi tipi di manager.............................................................134 3. Importanza di un buon manager.............................................135 4. Manager, Agente di spettacolo e Impresario/Promoter.............136 5. Clausole comuni........................................................................138 5.1. Mandato di rappresentanza......................................................138 5.2. Promozione..............................................................................139 5.3. Autorizzazione all’uso del nome e immagine dell’artista.............140 5.4. Esclusiva....................................................................................140 5.5. Durata dei contratti..................................................................140 5.6. Condizioni economiche abituali..............................................140 5.7. Rendiconti................................................................................141 5.8. Cessione del sito web dell’artista..............................................141 5.9. Cessione dei diritti di rappresentazione artistica o management alla casa discografica........................................................................142
CAPITOLO V CONTRATTO DI PRESTAZIONE ESIBIZIONE DAL VIVO 14
ARTISTICA
PER
1. Dati necessari e iniziali..............................................................143 1.1. Chi firma il contratto?..............................................................143 1.2. Altri dati necessari....................................................................144 2. Corrispettivo..............................................................................144 2.1. Modalità di pagamento.............................................................144 3. Altri obblighi dell’Organizzatore............................................145 4. Sospensione o cancellazione dello spettacolo causa maltempo .........................................................................................................146 5. Possibili riprese dello spettacolo...............................................146 6. Autorizzazione all’uso del nome e dell’immagine dell’artista .........................................................................................................147 7. Clausola risolutiva espressa e penali........................................147 CAPITOLO VI CONTRATTO DI EDIZIONE MUSICALE 1. Differenza fra contratto di edizione e contratto di produzione discografica.....................................................................................149 2. La figura dell’Editore................................................................149 3. Diritti che si possono cedere con il contratto di edizione..........151
4. Caratteristiche del contratto di edizione.................................151 4.1. Tipologie contrattuali...............................................................152 4.2. Durata della cessione dei diritti sull’opera...............................153 4.3. Corrispettivo dell’autore..........................................................154 5. Il Bollettino di dichiarazione: quote e percentuali minime da dichiarare nel Mod. 112 Siae.........................................................156
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5.1. Il Bollettino di dichiarazione non sostituisce un contratto di edizione musicale.............................................................................157 6. Subedizioni e cessioni di vostri diritti a terzi da parte dell’Editore.....................................................................................158 7. Ambito territoriale....................................................................158 8. Forma scritta e validità del contratto......................................158 9. Cessione dei diritti editoriali alla casa discografica................158 10. Requisiti per associarsi alla Siae come Editore.....................159 11. Edizioni critiche di opere cadute in pubblico dominio............162
12. Verificare se vi è la possibilità di risolvere il contratto di edizione: tipici inadempimenti.....................................................162 12.1. Mancata pubblicazione dell’opera da parte dell’Editore nel termine.............................................................................................163 12.2. Rendiconto delle somme dovute............................................163 12.3. Fallimento dell’Editore...........................................................163 12.4. Consegna dell’opera nel termine............................................164 12.5. Cessione di opere future.........................................................164 12.6. Garantire la paternità..............................................................165 12.7. Previa cessione dei diritti a terzi.............................................165
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CAPITOLO VII NEGOZIAZIONE NEGATIVA POSSIBILITÀ ALTERNATIVE: AUTO PRODUZIONE, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIA MUSICA 1. Introduzione..............................................................................166 2. Cercare un terzo che produca, promuova e distribuisca il vostro disco.....................................................................................167 3. Autoproduzione e trovare un terzo che distribuisca e promuova il vostro disco: come autoprodursi............................168 3.1. Chi è il produttore fonografico/discografico?.........................168 3.2. Studio di registrazione e passi nella fabbricazione del master e delle copie........................................................................................168 3.3. Licenza Siae (Mod.DRM2) – Bollini Siae e indicazioni obbligatorie da apporre sul Cd........................................................172 3.4. Cercare di concedere in licenza il proprio disco......................172 3.5. Quali diritti spettano al produttore di fonogrammi secondo la legge sul diritto d’autore?................................................................174 3.5.1. Quanto durano i diritti spettanto al produttore fonografico? 4. Autoproduzione, autopromozione e cercare un distributore: come autopromuovere il vostro disco..........................................177 4.1. Avete in mano la vostra prima autoproduzione, cosa fare?.....177 4.2. Come promuovere il proprio disco.........................................179 •
Budget a disposizione basso/minimo
•
Budget a disposizione medio/alto
•
Informazioni addizionali
4.3. Come preparare un comunicato stampa per un disco ............183 17
4.4. My Space e Facebook...............................................................185 4.5. Youtube....................................................................................186 4.6. Licenze Creative Commons.....................................................187 4.7. Licenza Siae per l’utilizzazione on line di opere musicali........189 4.7.1. Licenze Siae per l’utilizzazione di opere su siti auto promozionali di autori, artisti interpreti ed esecutori/editori musicali 4.8. Scambio date concerti fra artisti e “gruppi spalla”...................192 4.9. Bando Imaie ex Art. 7 L. 92/93................................................192 4.10. Partecipazione a Festival/Concorsi........................................194 5. Autoproduzione, autopromozione e autodistribuzione: come autodistribuire il vostro disco......................................................194 5.1. La distribuzione e il contratto di distribuzione.......................194 5.2. La reperibilità della propria musica: dove?..............................195 5.2.1. Distribuzione in formato digitale CAPITOLO VIII COME APRIRE INDIPENDENTE
UN’ETICHETTA
DISCOGRAFICA
1. Introduzione..............................................................................201 2. Costituzione in pratica della vostra prima etichetta discografica.....................................................................................202 2.1. Quale forma giuridica utilizzare per la propria etichetta..........202 •
Impresa individuale
•
Società a. Società di persone 18
b. Società di capitali: in particolare le società a responsabilità limitata •
Associazioni senza scopo di lucro
•
Vantaggi e inconvenienti delle varie forme giuridiche
•
Tasse: obbligazioni annuali fiscali e sociali
•
Conclusione
2.2. Partita Iva e Iscrizione alla Camera di Commercio......................211 2.3. Registrazione del marchio della vostra etichetta presso l’Ufficio Marchi e Brevetti.............................................................................211 2.4. Richiesta di licenza per opere del repertorio tutelato dalla Siae: Modulo DRM2................................................................................211 2.5. Richiesta Bollini Siae................................................................215 2.6. Indicazioni da apporre sul Cd, una volta ottenuta la licenza....215 3. Iscriversi o comunque fare riferimento ad una associazione di categoria rappresentativa delle case discografiche e dei produttori discografici..................................................................216 CAPITOLO IX DOMANDE ABITUALI: RISPOSTA ALLE 100 MALEDETTE DOMANDE...................................................................................223 CAPITOLO X ENPALS IN BREVE 1. Enpals e versamenti contributivi.............................................251 2. Le aliquote..................................................................................252 3. Eccezioni, esenzioni e esclusioni..............................................253 19
CAPITOLO XI DIZIONARIO DELLA MUSICA E INTERVISTE PROFESSIONISTI DEL SETTORE MUSICALE
AI
1. Dizionario della musica............................................................256 2. Interviste ai professionisti del settore musicale......................264 2.1. Autoproduzione, promozione e distribuzione del proprio disco: dARI................................................................................................264 2.2. Suonare dal vivo: i locali...........................................................266 •
Bravo Caffè – Bologna
•
Le Scimmie – Milano
2.3. Il Teatro e gli artisti emergenti: Teatro Manzoni Bologna.......268 2.4. L’editoria musicale e la musica leggera: Ala Bianca Group Srl di Modena............................................................................................269 2.5. L’editoria musicale e la musica classica: Edizioni Carrara di Bergamo...........................................................................................270 2.6. La discografia e la musica classica: Tactus Sas di Bologna.........273 2.7. La stampa, critica musicale e diffamazione: avv. Alessandro Valenti.............................................................................................274 2.8. Trovare concerti, le agenzie booking: Agenzia Estragon di Bologna............................................................................................277 2.9. Produttore e manager dell’artista: Massimo Gabutti, Torino. .278 2.10. La radio e la vostra musica: Radio Bruno...............................280 2.11. L’Imaie e i compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori: Mimmo Domenico del Prete..........................................................282
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ALLEGATI 1) Accordo interno di gruppo musicale per l’uso del marchio/nome del gruppo: clausole principali........................................................288 2) Lettera modello per comunicare la disdetta ad un contratto......290 3) Lettera modello di diffida ad adempiere.....................................291 4) Risoluzione di un contratto in forma consensuale: clausole principali..........................................................................................292 5) “Liberatoria”: clausole principali................................................293 6) Modello di contratto di prestazione artistica per esibizione da vivo: clausole principali...................................................................294 7) Modello di contratto di edizione musicale: clausole principali. .296 8) Modello di contratto di produzione discografica: clausole principali..........................................................................................300 9) Fac simile modulo registrazione marchio nome del gruppo musicale...........................................................................................305 10) Istruzioni per la compilazione della domanda di registrazione di primo deposito o di rinnovazione per marchio..............................307 11) Informazioni pratiche sulla Siae: associazione, deposito ecc....313 12) Fac simile Modello liberatoria da depositare alla Siae...............321 13) Fac simile Mod. 483/NET: associazione alla Siae.....................322 14) Fac simile Mod. 112: deposito opera Sezione Musica/Siae.......323 15) Fac simile Mod. DRM2: licenza per opere del repertorio tutelato dalla Siae e destinate a essere utilizzate su supporti fonografici......325 16) Imaie in liquidazione: informazioni pratiche............................326 17) Esempio di promozione del disco – dARI................................329 18) Aliquote Enpals – Circolare n. 3 del 25.01.2010.......................330
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19) Tabella 9.1. Inps........................................................................334 20) Testamento di Ludwig van Beethoven (Nota coautrice: vorrei che tutti, musicisti e non, lo leggessero!)...................................................335 BIBLIOGRAFIA...........................................................................338
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CAPITOLO I I VOSTRI DIRITTI COME COMPOSITORE/AUTORE E ARTISTA INTERPRETE ED ESECUTORE
Diritti dei compositori/autori Vi consigliamo, per la corretta comprensione dei contenuti di questo libro, una lettura dettagliata della introduzione. Analizzeremo i concetti e i diritti fondamentali degli autori1 e degli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali, secondo quanto stabilito dalla Legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche (nel prosieguo indicata con LDA).
1. Presupposti per la tutela di un’opera musicale In campo musicale, autore è colui che crea un’opera 2 nuova e creativa e a cui spettano tutti i diritti, appunto d’autore, riconosciuti dalla legge fin dal momento della nascita dell’opera stessa. Non avete pertanto bisogno di associarvi alla Siae o di altre formalità (principio di automaticità) per acquisire diritti d’autore sulla vostra opera, ma è tuttavia necessario che l'opera prenda vita su, per esempio, spartito, computer o in forma orale: il diritto d'autore infatti non tutela le idee, ma solo le loro concrete estrinsecazioni. Un’opera musicale, ricordate dunque, per godere della tutela prevista dalla legge, deve essere creativa e nuova, ovvero recare 1
Con il termine autore, utilizzato in tutto il manuale, si intenderà da qui in avanti, per brevità, sia l’autore della parte musicale (compositore), sia l’autore del testo. 2 In particolare l’Art. 2 LDA prevede che oggetto di tutela sono le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.
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l’impronta indistinguibile della personalità dell’autore e non essere copia di opere preesistenti. Per interesse del lettore si segnala la massima della sentenza Albano Carrisi/Michael Jackson, Corte di Appello, Milano, Sentenza 24 novembre 1999: “In un giudizio di plagio che verta esclusivamente sulla melodia di un brano musicale, è sufficiente la non originalità di questa per la non tutelabilità dell’opera, a prescindere dal distinto carattere di originalità dell’armonia e/o del ritmo (omissis)...” I diritti che spettano ad un autore di un’opera musicale sono di due tipi: di carattere patrimoniale, diritti trasferibili e di durata limitata nel tempo e di carattere personale–morale, diritti intrasferibili e di durata illimitata.
2. Diritti di carattere personale–diritti morali (intrasferibili e di durata illimitata) 2.1. Quali sono i diritti morali spettanti all’autore? I diritti intrasferibili e di durata illimitata che spettano all’autore si chiamano diritti morali e sono di carattere personalissimo; anche se l’autore volesse, non potrebbero essere ceduti a terzi e anche se mai venissero ceduti, la cessione non sarebbe valida dinnanzi alla legge. Inoltre, a differenza dei diritti patrimoniali, che come vedremo hanno una durata limitata nel tempo, i diritti morali non hanno un termine e pertanto possono essere fatti valere dagli autori finché in vita e, successivamente, dagli eredi3.
3
In particolare, si vedano gli Art. 20 e seguenti LDA per verificare chi nello specifico è legittimato a far valere i diritti morali.
24
In particolare i diritti morali sono: il diritto di inedito, il diritto di paternità, il diritto di integrità e il diritto al ritiro dell’opera dal commercio. Diritto di inedito: decidere quando e in che forma la vostra opera deve essere divulgata (Art. 24 LDA) L’autore di un’opera può sempre impedire che questa venga divulgata, se non è d’accordo. Questo diritto, chiamato appunto diritto di inedito, permette agli artisti di creare con tutta tranquillità, potendo decidere quando e in che forma (esecuzione, registrazione, ecc.) pubblicare la propria creazione, ovvero quando e come farla conoscere al pubblico per la prima volta.4 Il diritto di decidere se divulgare l’opera o meno spetta all’autore per tutta la sua vita e successivamente anche agli eredi, tranne il caso in cui l’autore lo abbia espressamente vietato. Se quindi il vostro trisavolo vi lascia in eredità una sua composizione, potrete sicuramente pubblicarla5, a meno che questo non abbia espresso una specifica volontà contraria. Diritto di Paternità (Art. 20 Art. 21 LDA - Art. 7 e Art. 9 c.c.) Il diritto di paternità riconosce all’autore tre tipi di facoltà: A) La facoltà di scegliere se associare la sua composizione (opera) al proprio nome o se utilizzare invece uno pseudonimo o se addirittura rimanere anonimo.
In diritto d’autore si parla infatti di pubblicazione anche con riferimento alle opere musicali; si intende quindi per pubblicazione la prima volta che l’opera viene offerta alla conoscenza di un pubblico. 5 Si veda la definizione di pubblicazione alla nota n. 4. 4
25
Nessuno potrà quindi obbligarvi a commercializzare un’opera con il vostro nome o con uno pseudonimo, se non lo volete: voi soli decidete come firmare la vostra opera. Se vi obbligano a comportarvi diversamente, potrete sempre appellarvi al diritto morale di paternità, che come abbiamo già detto, non può essere in alcun modo ceduto a terzi e se lo fosse, la cessione sarebbe nulla. Tale diritto rimane pertanto sempre e solo nella disponibilità dell’autore e alla sua morte degli eredi. In merito allo pseudonimo si ricorda che per essere suscettibile di protezione deve essere nuovo, con una forte capacità distintiva e non contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre il diritto allo pseudonimo si acquisisce non per il solo fatto della scelta, ma tramite un uso prolungato e costante nel tempo, tale da attribuire allo pseudonimo l’importanza del nome6. B) La facoltà di rivelarvi quale autore Si tratta della facoltà, qualora abbiate pubblicato l’opera sotto pseudonimo o anonimamente, di rivelarvi autori dell’opera. Tale rivelazione ha delle importanti implicazioni per quanto concerne la durata della tutela prevista dalla legge dell’opera, che vedremo più avanti.7 C) La facoltà di rivendicare la paternità dell’opera Gli autori hanno diritto a che la loro opera venga riconosciuta quale creazione dei medesimi. Questo significa che da un lato potrete agire, rivendicando appunto la paternità, contro coloro che affermano di essere autori di un brano che invece sapete vostro (chiedendo anche i danni!) e dall’altro 6
In merito allo pseudonimo si veda anche la domanda n. 28 del capitolo IX. Si veda Capitolo I, “Eccezioni alla regola generale dei 70 anni dopo la morte dell’autore”. 7
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Tempo: durata dell’esclusiva La durata dell’esclusiva è quella che abbiamo analizzato al punto I, ovvero corrisponde a quell’arco temporale in cui l’artista non potrà registrare le proprie prestazioni artistiche per soggetti diversi dalla casa discografica con cui ha firmato il contratto. Rimane libero di partecipare, ad esempio, ad una trasmissione radio, a condizione però che l’esecuzione non venga registrata (si consiglia sempre un impegno per iscritto dell’emittente radiofonica di non registrare l’esecuzione). “Patto di non concorrenza”: Nel caso poi sia inserito nel vostro contratto un “patto di non concorrenza”, in forza del quale alla scadenza del contratto e per X anni vi impegnate a non registrare gli stessi brani già oggetto del vostro contratto discografico né in proprio, né per terzi, l’esclusiva, seppur limitata a determinati brani, si estenderà anche all’arco temporale successivo alla scadenza del contratto, normalmente 5 anni. 4.4. Corrispettivo e anticipi per l’artista Altro punto negoziabile sono le royalties, ovvero il corrispettivo o partecipazione dell’artista ai benefici economici derivanti dalla commercializzazione delle registrazioni delle sue esecuzioni. Royalties proporzionali alle vendite o pagamento di una somma a forfait per la cessione dei vostri diritti L’artista può ricevere in linea di massima due tipi di pagamento quale corrispettivo della cessione dei suoi diritti: uno in royalties
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proporzionali al numero delle vendite56, l’altro con una somma a forfait. In via generale si sconsiglia una somma fissa a saldo della cessione dei vostri diritti alla casa discografica, pagamento che molti artisti esordienti accettano allettati dall’idea di firmare un contratto discografico. Eccezione a questa regola è tuttavia rappresentata, ad esempio, dall’ambito della musica da discoteca i cui artisti sono spesso e volentieri pagati forfettariamente considerata la rapidità con cui il brano viene consumato. Ovviamente anche se il vostro disco non riscuotesse successo e voi aveste incassato un corrispettivo superiore alle eventuali royalties, il pagamento a forfait sarebbe vantaggioso. Nell’indecisione, rimane comunque sempre la possibilità di prevedere un compenso fisso quale corrispettivo per le prime, ad esempio, 1000 copie di dischi venduti, con royalties invece a partire dalla 1001esima copia. Eventuali anticipi Diverso è invece il caso, in cui la quota fissa non è a saldo del corrispettivo all’artista, ma bensì è un anticipo sulle future royalties (nelle diverse forme del c.d. minimo garantito e acconto royalties), che vi garantisce, tra l’altro, un maggior impegno nella promozione del vostro disco da parte della casa discografica che dovrà recuperare le royalties anticipatevi. Minimo garantito e acconto royalties hanno però diverse conseguenze nel caso in cui le royalties maturate non coprano 56
Esempio: – 5% sul prezzo netto della vendita, dalla copia 1 alla copia 10.000 – 6% dalla 10.001 alla 25.000 – 7% dalla 25.001 alla 100.000 – 8% a partire da 100.001
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l’importo anticipato: nel primo caso infatti la casa discografica non pretenderà alcuna restituzione delle somme anticipatevi, nel secondo invece (acconto royalties) dovrete rifondere la casa discografica della differenza. Detto questo, non firmate mai un contratto discografico se, anziché ricevere una proposta economica per la cessione dei vostri diritti, vi si chiede di pagare! Capita (non troppo spesso, si spera...) che, anche per colpa della smania dell’artista di firmare un contratto discografico, etichette disoneste se ne approfittino e lo convincano a sborsare somme di danaro, anche ingenti, illudendolo che sia la prassi, assicurandogli fama, audizioni, dischi e concerti. Poi magari le etichette scompaiono, lasciandovi con le tasche vuote, senza alcuna gloria e con un contratto da risolvere. Percentuali abituali – fattori che variano sulla quantificazione A) Percentuali per emergenti e non: Se è il vostro primo contratto discografico potete aspettarvi orientativamente percentuali dal 5% (si è visto anche il 4%, ma si rifiuta di riportarlo) all’ 8% sul netto del venduto (per calcolare il netto, si veda paragrafo seguente). Se il gruppo invece non è emergente le percentuali oscilleranno orientativamente fra un 8% e 12%. B) Se il contratto è firmato dal gruppo: Ovviamente se il contratto è sottoscritto non dal singolo artista, ma dal vostro gruppo, le royalties percepite dovranno essere suddivise fra i suoi componenti in base ad un accordo fra di voi, che dovete redigere per iscritto!
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C) Se l’artista è proprietario del master e lo concede in licenza alla casa discografica57: Se l’artista si è assunto le spese di produzione (spese studio di registrazione, onorari e spese degli interpreti, tecnico del suono, ecc.) e l’organizzazione della prima registrazione, come regola generale, la percentuale potrà oscillare fra il 18 % e il 24% sul netto venduto. In tal caso, invero, l'artista è il reale produttore discografico e come tale non chiede alla casa discografica di produrgli (e finanziargli) il disco, ma glielo concede in licenza, affinché questa lo promuova e lo distribuisca: per questo la sua capacità di negoziazione è più ampia. Calcolo royalties, riduzioni abituali ed esclusioni Se volete avere un’idea precisa delle vostre royalties, non sarà sufficiente riferirsi al numero in percentuale indicato nel vostro contratto. La prima considerazione che dovete fare è che le royalties si calcolano sul prezzo netto dei fonogrammi, quindi il prezzo praticato dalla casa discografica ai rivenditori, al netto appunto delle voci fiscali e, quando applicato, al netto del “Ticket Tv” 58. Quindi non dovrete calcolare la vostra percentuale sul prezzo che vedrete applicato al Cd in vendita, ma su una somma minore, appunto il netto. In secondo luogo bisognerà avere anche riguardo ad una serie di esclusioni o riduzioni di royalties spesso giustificate dallo scopo promozionale che comportano un calcolo delle royalties solo sul 90% del venduto.
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Sul tema della proprietà del master si veda più approfonditamente il successivo paragrafo 4.5.. 58 Il ticket Tv è una maggiorazione del prezzo del fonogramma nella prima fase di vendita.
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Allegato n. 20 Il testamento di Ludwig Van Beethoven Testamento di Heiligenstadt del 6 ottobre 1802 Nota autrice: Vorrei che tutti, musicisti e non, lo leggessero! “O voi uomini che mi credete ostile, scontroso, misantropo o che mi fate passare per tale, come siete ingiusti con me! Voi non conoscete la segreta ragione che mi fa apparire così! Sin dall’infanzia il mio cuore e la mia mente furono inclini al tenero sentimento della benevolenza e fui sempre pronto a compiere grandi azioni. Ma pensate che ormai da sei anni sono colpito da un male inguaribile, reso più grave da medici insensati che mi hanno ingannato anno dopo anno facendomi sperare in un miglioramento illusorio, con la prospettiva finale di una menomazione permanente (la cui guarigione durerà magari anni se non è addirittura impossibile). Nato con un temperamento ardente e vivace, persino aperto alle distrazioni della vita sociale, ho dovuto presto isolarmi, vivere in solitudine, ogni tanto ho ben cercato di superare tutto ciò, ma l’esperienza doppiamente mortificante della mia sordità mi ha duramente richiamato alla realtà, come avrei infatti potuto dire agli uomini: “Parlate più forte, gridate, perché sono sordo”. Ah, come confessare la debolezza di un senso, che dovrei possedere molto più degli altri, un senso che un tempo possedevo in realtà al più alto grado di perfezione, come pochi altri del mio mestiere possiedono o hanno mai posseduto. No, non lo posso fare, perdonatemi quindi se mi vedrete stare in disparte, mentre vorrei tanto unirmi a voi. La mia disgrazia mi fa doppiamente male perché a causa di essa vengo 335
pure mal giudicato. Mi è negato il piacere di stare in mezzo alla gente, di partecipare a conversazioni intelligenti, a proficui scambi di vedute. Completamente solo, posso frequentare gli altri solo quando una necessità assoluta me lo imponga. Se mi avvicino a qualcuno, sono subito terrorizzato al pensiero che possa in qualche modo accorgersi della mia condizione. Così è stato negli ultimi sei mesi che ho trascorso in campagna seguendo il consiglio del mio bravo medico di affaticare le mie orecchie il meno possibile. Egli veniva così incontro alle mie attuali inclinazioni, anche se di tanto in tanto mi sono lasciato sviare dal mio istinto socievole; ma che umiliazione quando qualcuno accanto a me udiva da lontano il suono di un flauto e io nulla, qualcuno udiva un pastore cantare e io sempre nulla. Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo della disperazione e poco ci mancò che non mi togliessi la vita. Soltanto lei, l’arte, soltanto lei mi ha trattenuto. Ah! Mi sembrava impossibile abbandonare il mondo prima di aver prodotto tutto quello a cui mi sentivo chiamato! E così ho prolungato questa vita miserabile –veramente miserabile, avendo un fisico così sensibile che qualsiasi cambiamento un po’ brusco può precipitarmi da una condizione eccellente nella peggiore. Pazienza. Mi si dice che devo sceglierla come guida e così ho fatto. Mi auguro di poter mantenere ferma questa mia risoluzione finché le inesorabili Parche vorranno spezzare il filo. Forse andrà meglio, forse no, ma sono rassegnato. Non è facile a soli 28 anni essere costretto a diventare filosofo, e ancor di più per un artista che per qualsiasi altro uomo. Dio Onnipotente! Tu vedi dall’alto il fondo della mia anima, sai che amo gli uomini e desidero fare il loro bene. O uomini, se mai un giorno leggerete questo scritto, pensate al torto che mi avete fatto, e l’infelice si consoli di aver trovato qualcuno simile a lui, qualcuno che, malgrado tutti gli ostacoli della natura, ha fatto tutto il possibile per essere ammesso nella schiera degli artisti e 336
uomini di valore. Voi, miei fratelli Karl e..., non appena sarò morto e se il Professor Schmid sarà ancora in vita, pregatelo a mio nome di descrivere la mia malattia e aggiungete a questa storia della mia malattia il presente scritto, in modo che almeno il mondo possa quanto più riconciliarsi con me, per quello che sarà possibile. Vi dichiaro entrambi eredi del mio piccolo patrimonio (se così lo si può definire), dividetevelo onestamente e sopportatevi e aiutatevi l’un l’altro, ciò che avete fatto contro di me, lo sapete, ve l’ho già da molto tempo perdonato; a te mio fratello Karl, un grazie particolare per l’attaccamento che mi hai dimostrato in questi ultimi tempi; vi auguro una vita migliore e meno carica di affanni della mia, raccomandate ai vostri figli la virtù, essa sola può rendere felici, non il denaro. Lo dico per esperienza, fu lei che mi sostenne nella sventura e lei ringrazio oltre la mia arte, per non aver posto fine alla mia vita con il suicidio. Addio e amatevi! Ringrazio tutti gli amici, in particolare il principe Lichnowski e il Professor Schmidt. Gli strumenti del principe L. desidero che siano possibilmente conservati da uno di voi, beninteso senza che per questo vi disputiate; se peraltro potessero servirvi per altri scopi, vendeteli pure; sarei molto felice di potervi essere utile anche nella tomba! Questo è tutto. Mi affretto con gioia incontro alla morte. Se mi coglierà prima che abbia avuto occasione di sviluppare interamente i miei talenti artistici, allora, malgrado il mio duro destino, giungerebbe troppo presto e desidererei che tardasse. Ma anche così sarei lieto. Non mi libererebbe forse da uno stato di infinita sofferenza? Vieni quando vuoi, ti vengo incontro con coraggio. Addio e non dimenticatemi completamente quando sarò morto, me lo sono meritato, nella mia vita ho spesso pensato a rendervi felici. Siatelo.” Ludwig van Beethoven
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Bibliografia S. Antonini, in “Music@”, n.9, Capitolo I, 2.3 S.Antonini, in “Giornale della Musica”, 11/2008, Capitolo I, 2.3. ________________________________________________________ G. Campiglio e P. Visco, L’avvocato e la musica, Musica e dischi, 1999 L. Chimienti Il diritto d’autore nella prassi contrattuale, Giuffrè, Milano, 2003 L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, Giuffré, Milano, 2006 G. Chiodaroli, Diritto d’autore e diritti connessi. Collecting societies, in “Il Diritto. Enciclopedia Giuridica”, Vol. 5 G. D’Ammassa e R. Bellantoni, Codice di diritto d'autore, III edizione, Nyberg Edizioni, 2007 G. D’Ammassa, Diritto e legislazione dello spettacolo: dall’ingaggio al diritto d’autore, 2008 M. de Angelis, La disciplina dei diritti degli artisti interpreti e esecutori alla luce della direttiva 29/2001, CE Quaderni di documentazione e ricerca, Centro Servizi AIE, Roma V. De Sanctis, M. Fabiani, I contratti di diritto d’autore, Giuffré Editore, Milano, 2007 A. Ferretti, Il diritto d’autore, Simone, II edizione, 2008 F. Galgano, Diritto Bologna , 2006.
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A. Musso, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche, Zanichelli Editore, 2008 G. Pagano e M.P Leziroli, Musica e diritto dal fonogramma al digitale, Franco Angeli Editore, 2003 S. Pasqual, Tutto quello che dovete sapere per fare musica, Rugginenti, 2006 A.M. Ricci, Musica&Diritto, Scenari Giuridici per l'industria musicale, Musica e Dischi, 2008 A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d'autore, Maggioli, III edizione, 2005 L.C. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Il Diritto d’autore, Cedam, Padova, 20073 C. Vaccà, Nomi di dominio, marchi e copyright, Giuffrè, 2005 P.Visco e S. Gallo, Il diritto della musica, Hoepli, Milano, 2009 Atti del convegno: l’industria musicale e le nuove normative europee in materia di diritti d’autore e diritti connessi Scf, Fpm, Fimi, Milano 2003.
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Siti da cui si sono tratte informazioni: www.siae.it www.afi.mi.it www.pmi.it www.scfitalia.it www.audiocoop.it www.imaie.it www.fpm.it
Si ringraziano tutti i professionisti e musicisti che hanno gentilmente e pazientemente collaborato nella stesura del Manuale, in particolare Oderso Rubini, Antonio Desiderio, Alessandro Valenti, Mario Palazzi e Lavinia Savini.
Questo volume è stato stampato a San Lazzaro di Savena (BO) nel mese di febbraio dell’anno 2010 da Emilmedia Srl per conto dell’Editore
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Per questo l’avv. Sveva Antonini, partner di Idealex, con la collaborazione di più professionisti del settore, e ovviamente del collega spagnolo avv. Josep Coll i Rodriguez, ha pensato di creare uno strumento equipollente per l’Italia, traducendolo e ovviamente adattandolo alla normativa e alla realtà musicale italiana, senza tuttavia privarlo di quegli aneddoti, consigli e aspetti innovativi provenienti da una città come Barcellona, definita la città dalle cento anime e dai cento suoni, nonché fulcro di un movimento musicale e meta di un sempre crescente esodo artistico.
Prezzo al pubblico € 24,90 - Iva inclusa
Manuale di sopravvivenza per musicisti
L’idea di questo libro nasce dal gemellaggio di Idealex, centro di consulenza per la tutela e la promozione delle arti di Bologna, e l’Asesoria Juridica de las Artes di Barcellona, studio legale specializzato in diritto d’autore che ha pubblicato il Manual de Supervivencia in Spagna a cura dell’avv. Josep Coll i Rodriguez (avvocato, musicista e editore), riscontrando un grande successo nel settore musicale.
Sveva Antonini Josep Coll i Rodriguez
Sveva Antonini Josep Coll i Rodriguez
Josep Coll i Rodriguez si laurea in diritto presso l’Università di Girona e consegue la specializzazione in Proprietà Intellettuale e Industriale (ESADE). Fondatore dell’Assessorato Giuridico delle Arti, svolge la professione di avvocato per diverse associazioni e sindacati di musicisti, managers, ecc., pubblica svariati articoli, organizza corsi di formazione giuridico-musicale (S.I.M.B.A) e crea l’agenzia di ricerca di finanziamenti: “AJA Sponsoring”. Co-fondatore e coordinatore della “Plataforma de AutoEditores”, nonché musicista compositore e interprete del gruppo musicale di Barcellona “Sin Papeles”, con 5 opere edite sul mercato e più di 500 concerti in Europa e in Africa.
Il Manuale di Sopravvivenza è una guida fondamentale per tutti i musicisti e professionisti del settore con desiderio di conoscere i propri diritti, approfondire gli aspetti legati alla prassi, alla contrattualistica (contratti discografici, di edizione musicale, di management, etc), apprendere le ultime novità (Licenze Creative Commons, P2P) e le informazioni necessarie per produrre, promuovere e distribuire musica autonomamente. Inoltre il Manuale include anche un importante formulario (scritture private, liberatorie, moduli Siae, etc) e informazioni utili e pratiche quali interviste ad autorevoli professionisti del settore: musicisti, editori, etichette discografiche, managers, agenzie di comunicazione e locali.
Manuale di sopravvivenza per musicisti Come produrre, promuovere e distribuire musica Diritto d’autore, SIAE, contrattualistica, management
Sveva Antonini si laurea alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano e svolge pratica forense tra Piacenza, Parigi, Bruxelles e Bologna. Avvocato, iscritto all’Ordine di Bologna, presta attività di consulenza, assistenza legale/organizzativa nel campo artistico musicale, nonché quale traduttrice per svariate associazioni e imprese del medesimo settore; pubblica diversi articoli in riviste specializzate e svolge attività didattica in ambito artistico musicale. Si dedica da anni allo studio del pianoforte, anche insieme al soprano Yasko Fujii.
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