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Protezione Civile
Politiche per la città e l’assetto del territorio
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Note sullo stato di attuazione della Legge Regionale n. 11/2004
Lo sviluppo della legislazione regionale in materia di urbanistica, all’indomani delle attribuzioni fatte dalla Costituzione alle Regioni e attuate solo dopo il primo processo di delega degli anni ’70, è avvenuta dapprima attraverso l’adozione di diversi provvedimenti legislativi di carattere settoriale per giungere ad una riforma organica nel 1980 con la legge regionale n. 40, sostituita a breve distanza dalla legge 27 giugno 1985, n. 61.
La legge regionale n. 61/85 è stata, fino all’adozione della nuova legge urbanistica 11/2004, legge fondamentale per accompagnare la lunga stagione dei processi di pianificazione urbanistica e territoriale che si sono concretizzati nella formazione di importanti strumenti territoriali quali: PTRC, Piani di Settore, numerosi Piani di Area, ma soprattutto ha consentito la copertura di tutto il territorio del Veneto con strumenti urbanistici comunali; ben 470, di questi ultimi, risultano codificabili in quelli di terza generazione, cioè adeguati alla LR 61/85 e formati secondo il percorso metodologico contenuto nel testo delle grafie simbologie regionali unificate.
Si tratta, infatti, di un tipo di strumento finalizzato a risolvere l’imperfezione costituita dalla non linearità delle relazioni tra “Piano” e “Territorio” e tra “Conoscenza” e “Progetto”, attraverso un complesso sistema di codifica metodologica che ha posto al centro della sua azione una ricognizione sistematica ed integrata degli strati conoscitivi necessari ad ogni determinazione progettuale informata e consapevole. Tutto ciò risulta comprensibile solamente se inquadrato all’interno di un’analisi davvero critica di ciò che è avvenuto nel passato. Infatti, bisogna ammettere che a partire dagli anni “60”, si sono delineati approcci disciplinari caratterizzati spesso da una lettura monoculare del territorio e delle sue tematiche, delineando una disciplina che in alcune occasioni può definirsi di carattere autoreferenziale, in quanto prodotto di una visione egocentrica dell’urbanistica e caratterizzata anche dalla reticenza culturale di divenire sintesi complessiva degli aspetti conoscitivi riguardanti il territorio, privilegiando, a fasi alterne, alcuni settori di conoscenza rispetto ad altri. Conseguentemente sono riconoscibili “fasi generazionali” negli strumenti di pianificazione urbanistica, ora per le attenzioni disciplinari verso i temi dell’urbanizzazione, piuttosto a quelli normativi o del territorio aperto, ora ai temi dei beni architettonici ed ambientali piuttosto che a quelli della sicurezza idrogeologica e forestale, ecc.
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Classi di età degli strumenti urbanistici
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Sulla base di queste considerazioni e del dibattito culturale instauratosi attorno agli anni “80” nella Regione, si è pervenuti alla produzione di un apparato legislativo e di indirizzo che ha saputo interpretare le dinamiche esistenti sul territorio anche attraverso l’utilizzo di strumenti di coordinamento metodologico come il “manuale delle grafie e simbologie unificate”. Infatti, il manuale delle grafie e simbologie regionali unificate del Veneto per la stesura degli strumenti di pianificazione, sotto il profilo disciplinare, è stato uno degli atti più importanti compiuti dalla regione e precursore, se vogliamo, di quella tecnica relativa alla predisposizione di “atti di indirizzo” che normalmente oggi avviene con le leggi che sono riconosciute come “leggi di Principi” e necessitano per l’appunto di codifiche normative e regolamentari. Si è trattato davvero di una creazione di un metodo (risale a più di 20 anni fa), risultato anche un’anticipazione di tipo culturale. Infatti, il Manuale non ha rappresentato solamente una codifica grafica degli strumenti di pianificazione, ma si è dimostrato come il primo tentativo di costruzione di un monitoraggio sulla pianificazione, basato sulla condivisione di regole comuni per la costruzione di processi di analisi e progetto. In pratica ha fornito un linguaggio formale (grafie) e un metodo per l’acquisizione del patrimonio conoscitivo (schedatura, stesura tavole di analisi, verifiche dimensionali, ecc), che consente oggi di poter sviluppare monitoraggi su basi extracomunali delle dinamiche intervenute in quanto metodi e dati sono raffrontabili. Tutto questo è stato fatto quando ancora le tecnologie informatiche non richiedevano espressamente la necessità di codificare, organizzare e sistematizzare i dati di analisi per la gestione delle banche dati territoriali. Tuttavia, la procedura di organizzazione dei dati contenuta nelle grafie rispetta criteri ancora oggi attuali, tanto che la concreta utilizzazione delle banche
Numero strumenti urbanistici
dati informatiche ha confermato, di fatto, la struttura delle grafie. Quindi si può concludere che la Regione Veneto, nel momento in cui ha delineato le norme per la costruzione degli strumenti urbanistici con la legge regionale 61/85, accompagnandola con strumenti di indirizzo, ha avviato un vero e proprio progetto per il proprio territorio e ciò è ampiamente dimostrato dalla “tenuta” nel tempo della pluridecennale legislazione urbanistica e dalla difficoltà dimostrata ad abbandonare tale approccio disciplinare. Infatti, la Regione Veneto, è pervenuta in ritardo rispetto ad altre regioni italiane ad una sostanziale revisione legislativa impostata su approcci disciplinari innovativi, anche perché gli strumenti di cui si è dotata non hanno dimostrato una particolare anacronisticità nel fornire risposte alle esigenze provenienti dal territorio, pur se ne vanno rilevati gli ovvi limiti che sono rinvenibili nell’enorme contenzioso generato dagli strumenti urbanistici, nell’altrettanto imponente numero di varianti cui vengono sottoposti i PRG, oltre ad un sistema palesemente ridondante sia in termini legislativi che pianificatori: troppe leggi e troppi piani. Tali limiti vanno associati anche all’inefficienza di un sistema pianificatorio a cascata dove il piano superiore comanda su quello inferiore contraddicendo quindi i principi di sussidiarietà previsti dai recenti ordinamenti e dove la ridondanza pianificatoria è rappresentata da ben 14 tipi di piano. Un sistema quindi che non riesce a distinguere le questioni strategiche da quelle operative e coniugarle con il livello di competenza proprio di ogni ente territoriale, doveva necessariamente essere ripensato cosa che ed è avvenuta con la riforma urbanistica regionale introdotta con la LR 11/2004, con la quale si è provveduto a sdoppiare il PRG in una parte strutturale ed una parte operativa. Con tale nuova legge si è inteso fornire risposta ai seguenti temi: