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Decreto sanzioni per la responsabilizzazione dell’operatore
DECRETO SANZIONI
per la responsabilizzazione dell’operatore
La legge entrata in vigore alla fine dello scorso anno rappresenta un altro passo verso una sempre maggiore professionalizzazione del disinfestatore e un utilizzo sempre più consapevole dei prodotti
Michele Ruzza, Consultant and Pest Management Advisor
Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore in Italia quello che, per il mondo del Pest Management, è stato identificato come Decreto Sanzioni, ovvero il D.Lgs n°179 del 02/11/21 che definisce la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n°528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi” e che porta all’abrogazione del Regio Decreto 27 luglio 1934 n°1256 (G.U. n°186 del 09/08/34 – Suppl. Ordinario n°186) e D. Lgs. 25 febbraio 2000 n°174 (G.U. 149 del 28/06/2000 – Suppl. Ordinario n° 101).
Grazie alla consulenza dell’Ingegnere
Roberta D’Onofrio, analizziamo il
Decreto Legge e i vari articoli che lo compongono: oltre a normative specifiche per chi produce o immette nel mercato biocidi, si possono identificare due articoli specifici per i Pest Control
Operator (P.C.O.), l’articolo 3 e l’articolo 14. Andando ad esaminare nel dettaglio i due articoli si evidenzia come:
Articolo 3: “Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all’articolo 17 paragrafo 1 del regolamento”: in questo articolo si evidenzia come un Utilizzatore
Professionale o Industriale che impiega un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.
Articolo 14: “Violazioni in materia di immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392”: in questo articolo si evidenzia come chi immette nel mercato o fa un utilizzo professionale o industriale non conforme di un P.M.C. sia punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. Da una interpretazione di questo D. Lgs, si può certamente considerare come lo stesso vada nella direzione di una sempre maggiore professionalizzazione del P.C.O., delle sue mansioni e della conoscenza dei prodotti che utilizza. Il P.C.O. viene infatti identificato come utilizzatore professionale ed è quindi fondamentale che conosca gli “strumenti” con cui opera, che abbia la certezza che il prodotto utilizzato sia autorizzato e che l’uso che intende farne sia conforme all’etichetta. Nel caso desiderasse effettuare degli approfondimenti o avesse dei dubbi interpretativi, egli può verificare che l’etichetta corrisponda effettivamente alle disposizioni delle autorizzazioni. Per i biocidi, è possibile interrogare il registro di ECHA dei prodotti autorizzati (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products), dove vengono riportati i decreti e gli SPC (Summary of Product Characteristic) che riportano le condizioni di utilizzo autorizzate e che devono corrispondere all’etichetta del prodotto immesso in commercio. Per quanto riguarda i PMC, valutato che non esiste un registro similare, è possibile richiedere al titolare dell’autorizzazione o al distributore copia del decreto di autorizzazione. Sulla base del D.Lgs emerge quindi come il P.C.O. debba garantire nei confronti dell’utente finale una attenta conoscenza del prodotto e delle sue caratteristiche, del campo d’applicazione e delle condizioni di utilizzo, fermo restando una costante e continuativa comunicazione con i titolari/ distributori dei biocidi in merito ad aggiornamenti, modifiche, ecc. Il Decreto Legge risulta quindi essere un altro tassello nella responsabilizzazione di una figura professionale che, nel Pest Management, troppo spesso presenta ancora contorni indeterminati.
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