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Documento II - Relazione fatta dal Conte di Robilant Consultore al Viceré
Archivio di Stato di Torino, Sez. Corte, Fondo Paesi, Sicilia, Inventario II, Cat IX, M.1 F. 4 ***
Estratto riguardante la sola pretesa di giurisdizione ex capo X dell'Atto di Cessione
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Documento II
1717 29 Aprile
Relazione fatta dal Conte di Robilant Consultore al Viceré dell'operato sovra le pretensioni del Procuratore Generale di Sua Maestà Cattolica in Sicilia
Nell'esame delle pretenzioni proposte dal Procuratore Generale del Re Cattolico si deve premettere che gli effetti, rendite, e beni sovra quali cadono le riser ve portate dal Capo X° della cessione del Re Cattolico altri non sono che quelli che compettivano, o potevano compettere, a Baroni, e Persone, à quali s'erano fatte e confisce, e sequestri, de' quali parla il detto Capo. In maniera che per discernere quali siano li beni, effetti, e redditi che possano pretendersi dal detto Procuratore Generale, conviene che si riconosca qual fosse il possesso, la ragione delle persone, che hanno patite le dette confiche, e sequestri, e da ciò prendere la regola per vedere se dette pretenzioni siano fondate, come già ha fatto in più casi il detto Procuratore Generale.
Le pretenzioni del suddetto Procuratore Generale dell'amministrazione si distinguono secondo li diversi titoli seguenti ≈
Giuridizione
1a Pretenzione Che tutte le cause tanto attive, che passive dei stati confiscati debbano conoscersi dalla Giunta dei Ministri deputati dal Re Catolico.
Risposta Per risolvere con una sola risposta tutte le pretenzioni, che sotto questo titolo di giuridizione si propongono dal Procuratore Generale, conviene riconoscere qual sia la giuridizione che può pretendersi sovra li beni confiscati in seguito alle riser ve portate dal Capo X° della Cessione.
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La prima sorte di giuridizione, che può pretendersi sovra li beni, ed effetti riser vati si è quella che competiva à Baroni, che hanno patita la confisca ed à i Tribunali d'essi, in virtù delle concessione loro fatte dai Re di Sicilia. Et intorno à questa sorte di giurdizione non ha mai inteso, ne intende il Re di Sicilia che sia fatto alcun minimo pregiudizio agli Ufficiali, e Tribunali, di detti Baroni, che hanno patita la confisca, ed ove mai venga data la notizia di qualsisia causa che ivi contro ragione a detti Ufficiali, e Tribunali, ritroverà sempre il Procuratore Generale dell'amministrazione tutta l'attenzione nei Ministri di Sua Maestà per impedire si fatti pregiudizi. Ma per contro ovunque si tratterà di cause, alle quali non poteva estendersi la giuridizione de Baroni che hanno patita a confisca, non può pretendersi che i detti Tribunali del Contado, ed altre Barone confiscate, possano metter vi la mano, e cosi per esempio non può impedirsi che in quel Contado, e Baronie, si ricorra a dirittura a Tribunali del Sovrano nei casi di Vedove, Pupilli, che hanno il privilegio di portar visi immediatamente, ò ne casi di gravame per essere questo un raccorso, che non può negarsi à sudditi, ne mai dismettersi il sovrano. Nella medema classe vengono tutte le cause di contrabando, contro dei Reg gi Dritti, e Gabelle, per trattarsi di contravenzioni, che non derivano dalla ragion comune, ma da leggi particolari, che fanno di non delitto delitto , e che sono nate con la riser va di tal cognzione, ed applicazione di pene alla solita Regia Corte. Ne parimente vi può esser ragione ai Tribunali di detto Contado, e Baronie di mesciarsi nelle cause contro delle Università, e massimamente per fatto delle Gabelle per essere tutte queste dalle antiche leg gi, e stile de Regno meramente riser vate alla cognizione del Tribunale del Patrimonio, e ciò anco sul riflesso che la conser vazione delle Università, e delle loro gabelle, resta inseparabile dall'interesse della Regia Corte, che riser vate dalle dette Università i Tributi col mezzo di dette Gabelle, che loro ser vono di fondo, moto meno poi si può pretendere da detti Tribunali,di conoscere per qulsisia credito, ò ragione, che s'abbia sopra fondi, verso persone, che non sono di detto Contado, poiché ci sarebbe contro ogni principio di ragione di voler giuridizionare il territorio non suo. La seconda sorte di giurdizione, che può pretendersi à tenore del disposto del Capo X° si è quella, che già prima della cessione si esercitava da Ministri Regj per ragione di detta confisca sopra tutti gli effetti, che potevano dirsi in essa compresi;
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questi Ministri erano di due sorti il primo era il Tribunale della Gran Corte Criminale, il quale per esser quello che aveva dichiarate le dette confische, provedeva anche a tutte le cause, dove trattavasi di decider cosa cadesse nelle medeme, ed intorno à questa cognizione che si esercitava prima della Cessione della Regia Gran Corte Criminale sopra i beni confisati, non si difficultà che non possi essere passata alla Giunta per quella parte, che concerne il decidere cosa si comprende nell'esequite confische, attese le parole, che legonsi apposte meramente per quest'effetto nel Capo X°, la dove dice perché in qualsivoglia dubio, eccezione, od interpretazione che per qualunque persona, ò pretesto, possa introdursi su i beni, rendite, ed effetti, che siano stati, possano, e debbano, esser confiscati, sequestrati e rittenuti di tutte dette cause, e dipendenze, non si potrà riconoscere, sentenziare, ed intervenire per altri Ministri, Giudici e Tribunali di quelli che io nominerò.
Gli altri Ministri, che oltre la Regia Gran Corte Criminale esercitavano giuridizione sovra di questi effetti confiscati erano i Ministri Deputati, i quali non si contenevano nei soli supposti termini d'accensare gli Stati, esigerne il provento, e pagare li creditori sug giogatari, ma di più avevano la facoltà, autorità e titolo d'amministratori, che secondo il notorio uso di quel Regno nel Governo precedente, come ne consta dai Registri delle Deputazioni, avevano à differenza dei semplici Deputati un altra giuridizione per cui venivano costituiti Giudici di tutte le cause che concernevano i detti accensamenti, li concorsi de Creditori, suggiogatari ed altri simili. Questa è pure la giuridizione, che seben contraria al disposto delle pramatiche, non si contende tuttativa che siasi à Minsitri della Giunta nel Cap. X° in quelle parole debbino restare sotto mia mano, come sono oggidì, e con li medemi Ministri, ò quei che stimerò di ponervi.
Ma che poi oltre questa giuridizione, ed anco oltre quella, che aveva la Regia Gran Corte Criminale per dichiarare come già s'è detto, quei dubj delle cose in dette confische comprese, si voglia dal Procuratore Generale dell'amministrazione passare di più sino alla giuridizione e cognizione di quell'altre cause, che la Regia Gran corte Criminale ancorché fosse Giudice naturale delle confische, non poteva conoscere, e che nemmeno li Ministri Deputati con la qualità d'amministratori, e con la sopradetta auttorità, e giuridizione, non hanno mai stimato di poter decidere, ma bensì le hanno sempre lasciate alli loro competenti Tribunali, come si
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vede la causa, che verteva della cessione del Regno nel Tribunale del Patrimonio per l'esenzione de stati di Paceco dalla Gabella di Trapani, alla quale causa s'uniforma anco quella, che s'è mossa dal Priore Aprile contro l'Università di Aydone, non già per semplice indennizazione pretesa contro i Giurati, come s'è supposto in qualche scrittura, ma bensì per la dimandata esenzione delle Gabelle di detta Università, non c'è certamente motivo, per cui si possa mai ammettere questa mag gior pretenzione, che non solo eccederebbe i termini, trà quali deve contenersi la spiegazione del Cap. X°, ma di più ferirebbe gli altri capi del trattato, che portano un amplissima abdicazione e translazione di sovranità, ed inoltre crederebbe pregiudizi dei terzi che verrebbero privati del naturale loro foro. Ne può far stato la causa della Marchesa di Geraci, perché dalla medema remissione fattane appare ed in essa chiaramente si leg ge avere la Maestà Sua concessa per grazzia speciale, e condizionata col espressa potestà, che non potesse indurre pregiudizio alla Regia giuridizione sin a tanto che si sarebbe chiarita la competenza giuridizionale. Da quanto sopra s'è detto rimane sufficientemente risposto alle dette pretenzioni à tenore della stessa litterale disposizione del Capo X°, tuttavia non si lascia di rispondere anco particolarmente ad ogn'una delle controscritte dimande.
2a Pretenzione Che la Regia Gran Corte non abbia potuto obligare il capitano di Giustizia di Chiaramonte al Rivello dei Furti.
Risposta La giuridizione dei Baroni, ed i loro ufficiali sono indispensabilmente sottoposti à tutte quelle direzioni, che per ragione della pubblica utilità, e governo del Regno vengono prescritte dai Regj Tribunali, onde per ciò oltre le ragioni sopra allegate in difesa della giuridizione, sovranìa appartenente à Sua Maestà, le quali militano anco in questo caso, si prova particolarmente l'obligo dei Revelli de furti col osser vanza risultante da due fedi del secretaro, e detentore di lettere secrete del Tribunale della Regia Gran Corte date sotto li 10: e 16 agoto 1715, e legalizate dal Senato della Città di Palermo, nelle quali si leg gono li revelli trasmessi dalli Capitani, ed altri ufficiali del Contado di Modica dell'anno 1685 sino all'anno
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1713.
3a Pretenzione Che il Tribunale della Regia Gran Corte non abbi potuto ordinare al Giudice della Terra di Vittoria d'ingiungere al Capitano della medema à doversi nel termine di giorni venti presentare carcerato nella Vicaria di Palermo.
Risposta Sendo indubitata la riser va della giuridizione à favore di Sua Maestà, come di sopra s'è fatto vedere, resta con ciò interamente giustificato l'ordine dato dal Tribunale della Regia Gran Corte al Giudice di Vittoria contro il Capitano di Giustizia della medema, tanto più che trattandosi di delitto d'un Ufficiale, ne spetta la cognizione privativamente al detto Tribunale in virtù delle costituzioni del Regno, e che anche in qualsisia altro caso non s'è mai controverso al suddetto Tribunale sia il mandar Delegati, sia l'emanate lettere di gravame, e far proceder à attuare, ed informazioni in detto Contado, e particolarmente sino al tempo della cessione, come si prova per le fedi del Sollicitatore Fiscale della Regia Gran Corte, e conser vatore degli atti della regia Tesoreria Criminale delli 23 genaro 1716, come pure dell'arcivicario della sudetta Regia Gran Corte delli 31 del detto mese, ed anno, dalle quali si cavano le delegazioni destinate dalla Regia Gran Corte, informazioni rese, e gravami emanati in detto Contado dall'anno 1690 sino all'anno presente 1716.
4a Pretenzione Che il Presidente Fernandez debba far cancellare tutti gli atti stipulati dal Delegato da lui destinato nella Terra della Motta dipendente dallo Stato di Montalto, cui è giudice Deputato contro una vigna di Gaspare Buffali atteso che contro della medema si ritrovava prima destinato un Delegato della Giunta per un credito del Re Catolico, ed in caso che il Presidente suddetto pretenda anteriorità di credito, debba raccorrer à Minsitri di detta Giunta Risposta Questo preteso esercizio di giuridizione fuori dal territorio dei Beni, e stati confiscati resta così destituito d'ogni fondamento che si stimarebbe far torto
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all'evidenza della ragione contraria s'adduce motivi per rispondergli.
5a Pretenzione Che debba rimettersi alle Carceri di Giuliana D. Vincenzo Busachia og gidì carcerato d'ordine del Viceré per via d'un suo Delegato, allegandosi irregolare procedimento di detto Delegato contro detto Busachia come sudito de Stati confiscati.
Risposta Alla controscritta pettizione non può presentemente darsi cattegorica risposta, per non aversi notizia del fatto, à causa della detenzione, e traduzione del sudetto Bisachia, e perciò Sua Maestà ha fatto scrivere al Vicerè per avere le distinte informazioni pretendendosi che non poteva il medemo estraersi dal territorio di Giuliana, trattandosi come si dice di causa civile.
6a Pretenzione Che la Causa vertente tra la città di Trapani, e lo stato di Paceco debba spettare alla Giunta, e non al Tribunale del Patrimonio.
Risposta Questa causa non si vede per qual motivo possa pretendersi appartenere alla Giunta mentre in esse si tratta d'una Gabella, e diritto regio, la di cui cognizione spetta privativamente al Tribunale del Patrimonio, avanti di cui fu introdotta, e proseguita fino al tmmpo della cessione senza che si sj mai preteso dalli Ministri Deputati che fosse di loro giuridizione come per avanti nel discorso giuridizionale s'è più interamente dimostrato.
7a Pretenzione Che la causa vertente tra l'Università d'Aydone ed i Priore Aprile debba pure spettare alla Giunta, e non al Tribunale del Patrimonio. Risposta Militano in questa causa le medesime ragioni sovra allegate per trattarsi di causa d'Università, che non deve, ne può, aver altro Giudice che il Tribunale del
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Patrimonio, e massimamente trattandosi di Gabelle destinate al pagamento de' regj Donativi. 8a Pretenzione Che si debbano dalla Regia Gran Corte rimetter alla Giunta le scritture, ed atti concernenti la revendicazone, e reintegrazione del feudo di Caccamo nella causa tentata dai Conti di Modica nella detta Regia Gran Corte contro il Prencipe di Galati.
Risposta E' più che chiaro non avere il Re Cattolico in questa causa altra ragione, se non quella che competiva alli Conti di Modica e però sendosi questi indirizzati al Tribunale della Regia Gran Corte, loro vero, e privativo Giudice per ottenere la reintegrazione dello Stato di Caccamo contro il Prencipe di Galati, deve la medema proseguirsi avanti il medemo Tribunale non solo per questo motivo, ma anche per gli altri nel discorso giuridizionale sovra spiegati.
9a Pretenzione
Che la causa vertente l'Ospedale di San Bartolomeo di Palermo, e Donna Margarita Valois, e di Violante Fazio per un censo preteso dovuto sopra una possessione confiscata in odio del fu Don Antonio Guerrera debba rimettersi alla Giunta, ed astinersi dalla cognizione d'essa il Presidente Drago.
Risposta Al sog getto della controscritta causa si risponde con la seguente distinzione, ò che s'agisce di vedere a chi spetti il censo controverso, ed in tal caso la cognizione è incontrastabilmente al Presidente Drago come Giudice naturale dell'Ospedale mentre la questione caderebbe sopra un interesse tra' particolari talmente segregato da quello del Re Cattolico, ò pure si tratta di coercizione di predio obligato, o affittevole d'esso per il pagamento del censo, ed in tal caso non si nega che ne possa spettarer la cognizione alla Giunta.
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Xma Pretenzione Che la Giunta dei Ministri Deputati dal Re Cattolico debba privativamente conoscere tutte le cause civili, che criminali, de gli Ufficiali suoi subalterni. Risposta Se si parla degli Ufficiali che esercitano la giuridizione Baronale, come sono li Capitani di Giustizia de luoghi confiscati devono questi senz'alcun dubio continuare ne dovuti casi in quella stessa dipendenza che avevan prima della confisca de Tribunali rerj tanto per il revello dei furti, che per tutte le altre cose, à quali i detti Ufficiali ernao per avanti, e dopo detta confisca sog getti à detti Tribunali. Se poi si tratta degli altri ufficiali meramente Deputati dalla Giunta per ser vizio d'essa delle cose riser vate dal Capo Xmo della cessione, non può la Giunta pretendere altra cognizione, che di quelle cause, che sono per puro fatto, ed esecuzione degli uffici e commissioni da li date à i detti Ufficiali nelle cose, che da Capo Xmo sole sono tate riser vate.
Relazione del Consultore Dopo aversi dibattuto più volte il primo punto col Procuratore Generale dell'Amministrazione ed avendogli dimostrato che la pretenzione non era coerente al disposto dal Capo Xmo della cessione per le ragioni portate dalla sovrascritta risposta tanto per il Contado di Modica, che per riguardo alle altre terre dependenti dall'amministrazione, e che era fuori ragione l'allegare che il privilegio del Contado di Modica abbi dato al Barone una giuridizione così ampia, che approssimasse alla Sovranità, quando le clausole del medemo pativano con più verosimilitudine congruenza, e ragione, interpretazione opposta; e la giuridizione era subordinata come lo sono le giuridizioni degli altri Baroni, à quali è stato concesso il mero, e misto impero, risultando avere solo di più il Contado di Modica la terza cognizione con alcune onorificenze speciali, che gli sono state concesse; che quanto sovra era avalorato dall'osser vanza in contrario praticato da più secoli, dalla quale risulta che mai il Contado ha preteso alienarsi, anzi ha vissuto con la subordinazione dovuta alli Tribunali Regj, e che le università ed i particoalri si sono indirizzati medemi nelle occorrenze di giustizia à tenore de Bandi, e pramatiche, o per via di gravame, o di persone privilegiate, ed altresì non
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potersi fundare l'indipendenza delle Terre riser vate su le clausule del Capo X della cessione, per le ragioni evidenti contenute nella sovraespressa risposta variando frequentemente il Procuratore Generale nel voler rendere concigliabile la sua proposta con dire che non difficoltava che si esigessero i tributi, e che si potessero compellire le università e per gli altri capi di giuridiziome, se si fosse fatto in avvenire di Tribunali Regjj qualche atto, che avesse creduto lesivo della giuridizione del Contado e Terre riser vate, si sarebbe indirizzato al Consultore per attenere il riparo se gli sarebbe competito, ò pure si appagarebbe delle ragioni, che dal Consultore gli verrebbero addotte, confirmando questo con ciò aveva praticato, da che aveva avuto ordine di conferire il Consultore mentre non vi era più stata competenza, o difficoltà, in fatto di giuridizione che non fosse stata risolta à comune soddisfazione. Altra volta si è ristretto à rapresentare che sendo queste terre riser vate a Sua Maestà Cattolica gli pareva si dovessero riguardare con più considerazione di ciò che faceva da i Tribunali con avere preteso di dire che nemeno si praticassero da Ministri de medemi quelle convenienze che sogliono usare verso i Baroni, quando si tratta di fatto che riflette alle loro giuridizioni. Al che il Consultore ha risposto essere mente di Sua Maestà volere dire che i stati riser vati fossero riguardati da Tribunali con tutta convenienza, e che non s'intraprendi di far cosa contraria alla ragione, ed al consueto e se gli occorreva qualche atto fatto da Ministri, il quale stimasse ostinato alla giuridizione Baronale delli Stati riser vati, ò quella che competisce alla Giunta dell'amministrazione degli effetti riser vati, si compiacesse accennando al Consultore dal quale si sarebbe procurato il riparo, quando sia dovuto, e per altro esser parso al Consultore che i Tribunali, i Ministri Regj non procedino verso le terre ritenute differentemente da ciò praticano con le altre terre baronali, anzi aver osser vato usano alla giuridizione competentegli con la conveniente circoscrizione. Vedeva bensì il consultore che il Procuratore Generale si querelava facilmente d'ogni atto di giuridizione, che da Tribunali si eserciva, non doveva però lusingarsi che dovessero desistere dal sostenere la giuridizione, che gli competiva, e che facendo altrimenti avrebbe mancato alla propria obbligazione. Finalmente dopo più congressi sollecitato il Procuratore Generale dal Consultore di dire precisamente cosa intendeva si dovesse risolvere sopra questo punto della
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giuridizione offrendosi il Consultore di scrivere quello che gli avrebbe dettato, conchiuse che avrebbe data risposta in scritto, la quale gli è stata trasmessa nella forma che i Vostra Eccellenza si compiacerà di vedere dalla compiegata scrittura marcata con la lettera B, e poiché il Consulore vidde che era allegatoria e uniforme à quella Consulta, che il Procuratore Generale fecce per venire a Sua Maestà senza presentarla a Vostra Eccellenza, e che in essa si fissa il cotanto impropriamente di volere che si considerino totalmente indipendenti dal Governo, e d i Tribunali Regj gli stati riser vati, stima il Consultore d'usar ancora un atto di convenienza verso il detto Procuratore Generale con essersi portato dal medemo in forma di visita e procurò di farsi conoscere l'insussistenza manifesta di questa risposta come contraria all'intenzione del suo Re, che aveva ceduto tutto il Regno, e la sovranità tutto indefinitamente, e il voler pretendere l'opposto, e dare interpretazione differente da quella , che chiaramente si aveva dal senso litterale del Capo X°, e dalla naturalezza del fatto, era un voler disputare contro l'evidenza, e sarebbe l'istesso che distruggere tutto il trattato di cessione, massime à riguardo e Capi d'essa, ne quali si leg ge fatta da Sua Maestà Cattolica l'intera dimissione del Regno, e della Sovranità, della quale devono dipendere tutte le giuridizioni, onde poteva il consultore con più fundamento sostenere che ciò sarebbe impugnare un trattato giurato, e violare il Jus delle Genti i quello abbi preteso di dirlo a il Procuratore nella detta sua risposta. Ciò nonostante desistette il Procuratore Generale nel suo impegno dicendo che questo era un punto, che doveva determinarsi da ambedue le Maestà,e non da altri. Il che pose in obbligazione il Consultore di significar al Procurator Generale che avrebbe informato Vostra Eccellenza di questa risposta, acciò non potesse dar raguaglio a Sua Maestà, che intanto faceva sapere che il Governo, ed i Tribunali Regj avrebbero continuato di sostenere la sovranità, di mantenere l'auttorità e di esercitare la giuridizione sovra le terre riser vate nell'istesso modo che si praticava quando sua maestà assunse il Trono di questo Regno, e l'onorò della sua Real presenza, che in questa conformità se ne sarebbe spiegato nellle occorrenze con i Ministri de Tribunali, giaché era l'itenzione di Vostra Eccellenza che così s'osser vasse, e già si pratica attualmente dal Tribunale della Gran Corte Criminale per dar riparo alla delegazione fatta dal Procuratore Generale in capo del Don
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Porcelli di Modica senz'averne ottenuto il posit da Vostra Eccellenza per via di detto Tribunale, e per far cancellare le lettere commissionali concepite con l'intitulazione, e clausola cotanto lesive della sovranità, e della giuridizione Regia. E par far conoscere quanto siano eccedenti, ed insussistenti, le pretenzioni del Procuratore Generale sappia Vostra Eccellenza che il Governatore di Modica è raccorso alla Gran Corte per via dell'Avvocato Fiscale ha suplicato, e gli è stato consesso di poter procedere col modo ex abrupto regalia, che alcun Barone non può esercitare tale permesso passando poi a render conto a Vostra Eccellenza individualmente, di ciò s'è maneg giato dal Consultore col Procuratore Generale sovra gli altri capi delle pretenzioni giuridizionali specificamente proposte, cominciando dalla seconda pretenzione sovra espresata dove il Consultore partecipargli che il Procuratore Generale, abbenché si sia accinto di pretendere una giuridizione independente nelle terre riser vate non ha più ricercato che s'impedisse a Tribunali d'inviare ordini agli ufficiali delle terre riser vate, anzi si sta con attenzione della Gran Corte per far osser vare anche nelle dette Terre il Bando de' Discursori di Campagna, ed in conseguenza in obbligare i Capitani di Giustizia delle medeme al revello de furti, vero si è che l'amministratore attende à far rendere giustizia nelle dette terre a vista /come si crede/ che la Gran Corte non abbi motivo d'avere raccorsi per via di gravame. Sovra la terza pretensione non ha più insistito il Procuratore Generale nella pretenzione proposta in questo capo, ed il capitano giudice della Vittoria diede soddisfazione alla Gran Corte sovra l'ordine avuto. Sovra la quarta pretensione si è molto riscaldata la competenza esposta in questo capo,sin à che avendo il Consultore avuto ordine di sua maestà di prendere cognizione di tutte le pretenizioni del Procuratore Generale s'intentò ad esaminare il fatto de crediti, pretesi tanto dalla deputazione di Montalto che dall'amministrazione verso di Gaspare Buffali, ed avendo ritrovato che il debitore aveva effetti sovrabbondanti per pagare quanto doveva, fu da esso regolato l'affare con aversi dichiarato i fundi, sovra quali al l'amministrazione avrebbe usato il suo credito, e perché il debitore cercava sutterfug gi, ed intimoriva i delegati mandati dal procuratore generale, s.c.ad istanza del medemo ordinò ad un capitano d'armi di portarsi sul luogo ed assisstesse il delegato, con questo mezzo fu sodisfatto l'amministrazione, e cessò a competenza.
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Sovra la quinta pretenzione ha pure il Consultore contribuito su questo capo à far rimettere il Vincenzo Busachia carcerato per debito civile d'ordine della Gran Corte Criminale alla giuridizione di Giuliana, alla quale apparteneva la cognizione di questa causa. Sovra la sesta, questo punto resta indeciso, atteso che l'Università di Trapani, si è mantenuta in possesso di gabellare li suoi dritti per i sali delle saline di Paceco, ed il Gabellotto non ha più portato reclamore che gliene venisse ricusata da Paceco la percezione, può bensì essere che detto gabellotto abbia fatto accordo con Paceco con qualche minorazione di diritto, ma di questo non se ne ha notizia. Sovra la settima, questa lite ha cessato perché il priore Aprile conoscendo la poca ragione, che gli competiva, ha desistito dal proseguirla ed il Procuratore Generale non ha più fatto parte di alcuna sovra questa pretenzione. Sovra l'ottava, avendo il Consultore ripetute le ragioni, de quali nella risposta sovraespressata, e fatto conoscere al Procuratore Generale chiamato la remissione di questa causa esigendo di non proseguirla più tosto che volerla sostenere con portar il nome del suo Re /com'egli dice/ avanti alla Regia Gran Corte per farne le instanze benché il consultore gli abbi rapresentato che non era incongruo che egli constituisse Procuratore che in nome dell'amministratore de' beni riser vati facesse le parti in detta causa, ed in altre, che di simil natura potranno succedere sovra la nona. Il Procuratore Generale avendo preso cognizione del fatto, e conosciuto l'insussistenza della pretenzione, fece sentire al Presidente Drago che poteva continuare di procedere, come infatti fece, e l'Ospedale continua d'esigere il censo. Sovra la Xma, ha assai conosciuto il Procuratore Generale l'insussistenza di questa dimanda dalle ragioni addottesi nella risposta, che dal Consultore gli sono state ampiamente portate, onde non ne ha più parlato, e gli ufficiali amministratori subalterni della Giunta continuano ad esser sottoposti alli tribunali regj in tutte le cause, salvo quelle che riflettono il puro fatto, ed esecuzione degli uffici, e commissioni, che hanno dalla Giunta.
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B. Addizione
Risposta sovra la pretenzione de Procuratore Generale che rif lette alla Giuridizione pretesa nel Contado di Modica, e terre riser vate.
B. Addizione rimessa dal Procuratore Generale al Consultore
Discorso Giurisdizionale
Se bene nel discorso giuridizionale in comune ed in particolare s'abbiano largamente riunite scrutinate le non dovute controversie giuridizionali suscitate da' Ministri del governo ne i stati riserbati a Sua Maestà Cattolica per il capitolo di cessione e s'abbino dimostrato chiaramente che la prettesa Maestà ha la plenaria giuridizione e privativa in detti stati, senza che potessero ingerirsi in cosa alcuna i ministri e Tribunali del Regno, non dimeno perché resti pienamente spianata la materia, e sciolta ogni difficoltà che s'è propposta di ag giungere che è da notarsi su questa materia giuridizionale che non si deve da parte de' Ministri del Governo stare su la supposizione che il Re Cattolio nei stati confiscati e riser vati si debba considerare come herede anomalo, ma come quello a cui pleno jure li riferiti effeti fecero reversione jure devolutionis alla Real Corona per la fellonia de vassalli essendo indubitato che in tal caso il feudo a peritur dominio obsque onere in conformità dell'enfiteusi, nella quale tutte le volte che il dominio diretto revocar l'istessa per la causa delle leg gi permessa ridarà la cosa enifiteutica all'istesso nello stato e qualità, ne' quali si ritrovava prima della concessione e tutte le ipoteche, ser vitù, pregiudizy ed altri che si fossero indotti intermedio tempore che la cosa enfitutica e stata in potere dell'enfiteuta si risolvano riducendosi nello stato primeno, e così avendo il feudo insita la condizione di fidelitatem ser vaveris ex sui notata che nel nostro caso è spoglio, mancando a questa il concessionario torna nel suo primiero stato jure devolutioni et reversionis alla Reggia Corona, e si fa de Regio demanio, con togliersi tutti li pregiudiyzy, sovranità, ipoteche ed ostacoli che medio tempore dalla possessione del feudatario si fossero introdotte. Oltre al principio legale incontrastabile, che firma de jure la reversione alla Real Corona ed al Regio demanio dei stati confiscati e riser vati lo manifesta la sentenza
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data dal Consilio Supremo in Ispagna contro il Conte di Modica, dove si dice Declaramos aver incurrido el dicto D. Juan Thoas Enriquez de Caprera in el delicto di lesa Mah in primo capite ex cuyas onsequencia le condenams en lapena ordinaria de muerte de cuchillo y en confiscation de todos sus bene s assilibres como de maioranza que plicamos para la camera de su ma: et y mandamos que todas ellos hagar reversion a la real Corona.
Ecco dunque non solo ex legis provisione ma in virtù di una sentenza fatto il contratto di Modica, e sue baronie, al Regio Demanio, ed incorporato alla Real Corona. In se quella di che pretendevano allora li Ministri della Maestà Cattolica togliere il Contado sudetto, e Baronie ag gregate i loro privilegi e Regalie e sogettando a i Tribunali della Gran Corte, del Real Patrimonio ed altri in conformità del rimanente del Regno tutto. Ma come che si disfecero quei vassalli validamente, a mostravano che i privilegi, e regalie erano state concesse cumulative al Contado di Modica, ed i Vassalli non si fecce novità alcuna non essendo di giustizia che per la fellonia, e colpa del loro padrone, portassero i fedeli la pena che perciò si continuò nell'antico sistema, senza che da ciò s'abbia inferito menomo pregiudizi al Re Cattolico ne suoi dritti. Non potendo dunque cotrovertersi che si abbia riser vato il Re Cattolico gli effetti confiscati, e quelli che potrebbono, ò dovrebbono confiscarsi nella maniera, in cui la possedeva prima della cessione del Regno in virtù del capitolo di quella, e specialmente per quelle parole
como lo estas oy,
ne tampoco che allora s'avevano incorporato alla Real Corona de jure, in vim devolutionis, et reversionis, ed in virtù della sentenza certamente non si può più questionare questo punto giuridizionale nè porsi in dubbio che la piena giuridizione appartenga a sua maestà Cattolica nei stati riser vati nella maniera con cui appartiene alla Maestà Regnante nel Regno tutto abdicativo, e indipendentemente dall'altra se pur non vorrà negarsi l'indipendenza. All'antedetto s'aggiunge la volontà della Maestà Cattolica dichiarata in tutto il capitolo decimo di Cessione, e che la riser va sia stata fatta con tal indipendeza, e colla plenaria giuridizione si corobora da ciò che si dice ne suddetto capitolo decimo doppo le parole como o estan oy; poiché in se quella a ciò si spiega maggiormanete per non potersi entrare sinistra interpretazione che per tutte le
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cause, e dependenze che vi saranno, ò insorgeranno nelli efetti e stati riser vati, e confiscati, non si possano conoscere, ne sostanziare tanto nello respettiv,o quanto nell'accidentale da altri ministri e tribunali che da quelli che sua maestà cattolico nominarebbe. Come dunque si pretende che i ministri, e Tribunali del rimanente Regno di Sicilia vogliano metter mano nei stati riser vati non in altra maniera di casi,se non che si vogliano violare i Reg gy dritti, i trattati di Cessione ed il jus gentium Ma nella grazia a che avrebbe ser vito la costituzione della Regia Giunta fatta dal Sua Maestà Cattolica come quella, che rappresenta tutti i tribunali nelli stati riser vati se i Ministri, e Tribunali del Regno si potessero intromettere nella cognizione della Cause, e pendenze de i medesimi siasi o per via di giustizia, sia per via di Governo. Al certo che sarebbe stato inutile, che se avessero dato governar questi stati e reputati in conformità delli altri Baroni, come si pretende vivamente, avrebbe bastato il mero giudice deputato, e le corti superiori de poi volessero passar le cause nei respettivi Tribunali del Regno, e non nella Regia Giunta, ma come che in questa ricade tutta la giuridizione ch'era divisa in tanti tribunali di Gran Corte, Patrimonio ed altri per quel che riguarda alli Stati riser vati a Sua Maestà Cattolica, in tanto che fu costituita per conoscersi, et individuarsi, tutte le cause particolari e delle università doppo che avevano passato per li loro canali de Magistrati inferiori respettive, cioè ò per il patrimonio di Modica se erano cause d'università, ò per la gran Corte di quella, sue appelazioni e corte superiore se erano de Particolari: Giaché avendo fatto i sudetti stati reversione alla Real Corona jure devolutionis, avendo Sua Maestà cesso il Regno, dovevano quelli avere un tribunale maggiore indipendente, in cui s'avesse trasferita la total giuridizione tanto per via di giustizia quanto per via di governo, si come il capitolo di cessione dichiara. Oltre che il Re cattolico potea /si come può / bene fare la sua Gran Corte il suo Tribunal del Patrimoio, suo Concistoro ed altri per li stati riser vati, procedendo con il metodo del Regno, o vero costituire nuovi tribunali a suo modo in virtù del Capitolo sudetto, ma perché i stati riser vati son poche per non far tanta moltitudine di Ministri e Tribunali ha voluto che un Tribunale seu la Regia Giunta rappresentasse tutti gli antedetti, sicché dalla sua Regia mente si disponga i altro modo: e questo accioché si conoscesse, e spedissero tutte le cause dei stati riser vati, doppo che possano delle corti locali e superiori tanto per via di
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giustizia, quanto per via di Governo. Se si replica che la materia di Governo altro non importi se non che l'elezione degl'ufficiali si riconosce quanto è debole ed insussistente la risposta, che non avrebbe avuto bisogno il Re Cattolico d'appore tali parole nella cessione del Regno, poiché l'elezione degli Ufficiali l'ha qualsiasi semplice Barone del Regno. Devono dunque le parole tanto per via di giustizia, quanto per via di governo operare il suo effetto, che altro non è se non che la plenaria, ed indipendente giuristizione non potendosi concepire d'altra maniera giuridizione alcuna oltre dell'espressata forma di giustizia o governo. Ne tampoco l'aversi eletto un Ministro per l'amministrazione del Contado di Modica, e sue Baronie, fa nesuna opposizione, in che tal sistema si governava prima ella Cessione del Regno, che perciò così deve continuarsi, poiché tutto ciò s'ordino dalla Maestà Cattolica per non cagionarsi imbarazzo a creditori, suggiogatary e per pagarsi i crediti di giustizia. Si come l'istesso dispaccio della Maestà Cattolica diretto a Cardinal Giudice allora Viceré literalmente li dimostra Ne allora seguiva inconveniente alcuno, perché tutto il Regno era sotto il dominio dell'istesso Re che nel riser vato non deve essere di deteriore condizione di come egli era, e di sovrano farsi Vassallo. Si che resta conchiuso evidentemente a primo ad ultimum, che la totale piena e privativa giuridizione nei stati riser vati per il capitolo decimo della cessione tanta per via di giustizia che per via di governo appartiene a Sua Maestà Cattolica, e per essa alla Regia Giunta, e suoi ministri e tribunali senza che quelli del Regno tutto si potessero ingerire in minima cosa sotto qualsisia pretesto, lo che si spera puntualmente per l'ennesima osser va... per non pregiudicarsi e tagliarsi i dritti del Re Cattolico impugnarsi i trattati di cessione giurati, e violarsi il jus delle genti. Su talli ingerenza desiderandosi dall'Amministrazione Generale solo la commun soddisfazione e riparo di tutto quello che può cagionare sciagura alle due Maestà, e suoi Ministri, si rimette al savio sentimento del Consultore Conte di Robilant. Mentre senza dubio crede che su tali controversia non devono vedersi Giudici, i Ministri della Maestà Regnante nemeno il Procuratore Generale di sua Mestà Cattolica, ma communicarsi questi sentimenti, e ragion d'ogn'uno al suo Prencipe, affinché disposta la providenza della reciproca corrispondenza delle due Maestà possano prendersi dalle mdeme le regole di que che sarà siroluto, già che il
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Procuratore Generale da sua parte altro non desidera che la soddisfiazione de' Ministri della Maestà di questo Regno, mentre non dipende dalla sua volontà l'aderire in tal contesa ad altro, che à quello si risolverà come sopra, che sia il fine col quale di Don Gaspare [Narbona] resta sempre all'ubbidienza del Sig. Conte.
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