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fiscali Perlongo e Virgilio divisi in sette articoli
Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Fondo Paesi, Sicilia, Indice II, Categoria IX, Mazzo 1, Fascicolo 2.
Documento III
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Consulta delli presidente Drago, Conte di Robilant ed Avvocati fiscali Perlongo e Virgilio divisi in sette articoli, nel primo de' quali si dimostra che la cognizione e gravami inferti dalli Baroni al Vassalli spetta al supremo Principe, nel 2° che le persone privileggiate ponno immediatamente ricorrere al Tribunale del Principe, nel 3° che al solo Principe supremo spetta in regalia la facoltà di concedere le dilazioni e moratorie; 4° che il benefcio della cessione de' beni e le dichiarazioni quinquennali del solo Principe ponno concedersi per via del Tribunale della Gran Corte; nel 5° che solo il Principe può graziare li delinquenti; nel 6° che alli feudatarj di Sicilia non compete la facoltà di delegare e spedire commissari esecutivi, e nel 7° si dimostra che la potestà di far nuove leggi anche sopra li feudi alienati col mero e misto impero è inseparabile dal supremo Principe.
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Articolo primo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del conoscimento dei gravami inferti a vassalli dai Baroni, toccante al supremo Principe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La suprema autorità del Principe porta seco un obbligo addossatogli dalla leg ge di Dio, e della natura, d'invigilare nella custodia de sudditi, di sovvenirli nelle necessità, e sollevarli dalle loro oppressioni. Non deve perciò considerarsi come una sola Regaglia la suprema ed alta giurisdizione che dai Re e Principi sovrani viene usata sopra i Baroni che abbino avuto i feudi in investitura, per moderare gli'eccessi della giurisdizione concedutagli sopra i sudditi ove se ne abbusino; ma più tosto dir dobbiamo ch'ella sia un uno di quell'obbligo ingiuntogli fin dalla prima origine del principato e nel punto stesso che cominciano a governare i popoli loro commessi da Dio. Sarebbe un voler scrivere più che da semplici giuristi, se volessimo qui tradurre il Sacro Testo quanto trovasi imposto ai Re dal sommo Dio, perché non lascino perire nelle oppressioni gl'uomini nati sotto la loro custodia, e dedicati al dominio supremo ripartitogli in questo mondo dalla divina provvienza. Chi vorrà toccare il fondo dell'obbligo naturale toccante la cura dei Re sopra i popoli potrà dare una scorsa al primo istituto del Reggio Ministero, ed a quanto scrissero i primi padri e posteriormente i politici che parlano dell'erezione del principato e della monarchia. Intanto mi contenterò di dire che il Re non solo possa riconoscere ogni caso di gravame inferto ai di lui sudditi da qualsisia Barone, cui abbi concesso in vassallag gio e trasferito coll'utile dominio i feudi ma che debba, per non peccare nell'uso della suprema Potestà, soccorrere ai gravati, e sollevare gl'oppressi chiamando avanti di se l'esame delle querele portate da i sudditi nel giudizio delle cause loro che vertissero nelle curie baronali. L'obbligo di ciò fare, se sarà omesso e trasgredito, renderebbe deforme la sacra condizione del principato, secondo quanto scrisse S. Paolo: qui suorum curat et defensionem non prestat infideli deterior est.
L'Imperator Giustiniano nelle sue tanto commendabili leg gi, conobbe inseparabile dell'alta cura dell'impero il debito d'invigilare perché i popoli non venissero
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oppressi dalla podestà inferiori e ne dichiarò come per voto da farsi a Dio le promesse del suo adempimento. Sono degne a trascriversi le parole della sua novella scritta à Giovanni Antonio Esconsule e Patrizio .
Tit: 2 Novell: 8 Authent: ut indices sin: quoquo itaue Deo.
Nam et nos propterea eam poscimus ut et Iustitiam que in lege est valeamus domino Deo venere, et nos metipsos et nostrum commendare imperium, et non videmur despicere homine oppressos quos nobis tradidit Deus. Ideoque quantum ad nos consecratur hec lex Deo, quod nihil in mentem nostram veniens boni pro tuitione subiectorum relinquibus
Salgad: de Reg: Protect: p: p: Cap: p°: Preludio p°: n°: 43:
Or un obbligo cossì connaturale ai Re non potrà dirsi estinto coll'investitura de feudi conceduti ai Baroni, peroché in quelli rimangono le Raggioni del diretto dominio e dall'alta potestà, cui viene imposto il conoscimento delle querele sopra le oppressioni che i sudditi patissero sotto del dominio inferiore. Noi troviamo fra le consuetudini feudali raccolte da Oberto de Orto un capo che determina quanto sopra si è detto. Cap: prim: versic: si vero Miles lib:2: feudor: tit: 22: de Milite vassallo.
E del disordinato procedimento del feudatario, che noi diciamo Barone, ne viene riser vato il giudizio della Curia superiore, che vol dire à quella del Principe, che in Sicilia risiede nella Gran Corte.
Si vero vassallus conqueritur del domino forsan quia feudum malo ordine intravit, domino perperam respondente, quid vassallo faciendum sit queritur respondescum curiamdebere vocare, et in cadem curia de domino conqueri
La concessione dunque di feudi non è bastevole à scusare il Prencipe dall'obbligo avuto di difendere i sudditi dall'ingiustizie o mal ordinate disposizioni del Barone; ancorché sia stato il feudo coi vassalli conceduto coll'uso della Reg gia giurisdizione e qualsisia piena potestà, che col nome di mero misto impero possa pienissimamente venir ispiegata, mentre non può considerarsi tal vigore nelle infeudazioni e privilegi delle concessioni giurdizionali de' meri misti imperi che voglia ad eradicare della persona del Prencipe il diretto domino, e l'altra potestà che lo costituiscono autorevole e superiore ad'ogn'altra giurdizione da lui medemo
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proceduta. Capiblanc:de Baron Pragm: 3 a' n.° p.° ad 8
di codesto Autore non possiamo non trascrivere la pregnantissima sentenza al n° 3.
Ac conseguenterliet terram infeudando concsserit in naturam francam, ac cum reggia et omnimoda potestate non per hoc abdicata erit abeo potestat direchti domini quod dirctum dominium principaliter respicie audientiam querelarum
Capicc: Investit: feud: versic: ad instantiam ecclesiast.: et melius in versic: feudorum alinatione ampliari Afflit: Constit: Capitaneorum tit: 43: lib : p°: Costit: Federic: Bellug:: specul: Principum rubr: 38: : § congueruntur n°. 9. 10 et 11 Bald: de feud: tit: de Pace tenenda § pubblici Pationes La cui dottrina così ben spiegata in succinto trascrive il riferito Bellug: al n.° 11: Ad hoc sum argumentum quod si habens castrum in feudum male tractat burgenses castri quod dominus potest monere ut eos tracter modo debito et alias curia domini potest auferre sibi castrum
Nigr: de Grav: Vass: Capit: Gravamina n.°7
Fin dal principio che ricevette una miglior forma il Magistrato della Gran Corte cui presedeva il Maestro Giustiziere, ed oggi in suo luogo il Presidente, sotto l'astutissimo e tanto provido governo di Federico Secondo il severo Imperador de' Romani, e Re di Sicilia, furono stabbilite le costituzioni più savie, le più giuste, ed esemplari in alcuna delle quali vien prescritto, che siano esaminati per via della Gran Corte e suo Mastro Giustiziere i ricorsi de' sudditi oppressi che og gi noi sentiamo volgarmente dire nelle forensi vertenze giudizj o scano remedj per via di gravame. Il titolo stesso quarantadue delle prime costituzioni spiega in breve sommario il contenuto nella costituzione Magister Iustitiarius
Ut magister iustitiarius possit evadere opprensione officialium, et recovare
La pregnantissima costituzione con espresse note lo definisce
Magister Justitiarius inuntiones, oppressiones, et concussiones inferiorum omnium iudicium destituziones etiam, sine speciali mandato nostro foro
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curia nostra factas faciat emendare
Al cui tenore conferisce la seguente nel titolo quarantatre
Contsit: Capitaneorum tit: de officio Capit: et Magist. Iustit:
Uniforme al proscritto delle riferite leg gi e costituzioni, vediamo in Sicilia continuata l'osser vanza di sentire il Principe per via della Gran Corte tutte le querele de' sudditi oppressi e i feudatari, e loro uffiziali, non ostante qualsisia privilegio o concessione di alta e bassa giurisdizione, e con l'assoluto potere spiegato in quella claosola messa per stile di tutti i privilegi [cum omnimoda gladi Potestate]. Peroché non può mai la mente del Principe ricevere una sì ingiusta ed inigua interpretazione d'essersi egli spogliato della sua suprema autorità di provvedere sopra le querele de sudditi, e di dargli remedio e sollievo nelle loro oppressioni.
Luc: de Penna G. In sacris Cod: de Protes: sac: Mastrill: de Magistrat: lib: 4 Cap: 16 :n.° 260: Anton: de Ball: lib: .2: tract: var: quest: 27 n.°20: Abruzz: sect: pract: G.p. ff De Offic: eius quest: 31 n.° 476: 479:
Arriviano a dire alcuni savj giuristi che ancor volendosene espressament spogliare non potrebbe farlo il Principe Sovrano, lasciando in tal guisa deformato il principato e la monarchia datali da Dio per custodire e ben reg gerla.
Capiblanc: loc: cit: n°.4. dove dice et etiam nolens princeps non poterit se expropriare isto altodominio quia esset deformate principatum, cap: intellecto de jur: jur: am libera poterit concedere feuda ab omini servi sed nn a superioritate providendi querlis subiectorum ac puniendi feudatarios eos opprimentes.
Qui tuttavia vi sarebbe luogo da poterne dubbitare ove ai Baroni sia stato specificamente data la giurisdizione di conocere le querele de' sudditi anche per via di gravame potendo talora eglino eliggere un secondo giudice che riconoschi le oppressioni ed eccessi del primo, siccome scrisse il Dottor Faracio per la città di Messina che sentita di godere di un amplissimo mero misto impero usato per immemorabile consuetudine anche nelle cause di gravame, facendo quelli finire con tal remedio avanti al giudice dell'appellazione privatatamente alla Gran Corte.
Su qual punto di consuetudine che i messinesi dicean legitimanente prescritta, ò di privilegio che contenghi la potestà individuale, non vogliamo formare il presente discorso; mentre Mario Giurba messinese ed uno uno de riguardevoli giuristi
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siciliani che si forzò di difenere il privilegio della sua patria perché era loro costume di non produrlo; or sostiene il suo discorso del suo conseglio settantadue colla supposizione del privilegio lo comprenda, or si volge a appog giarsi all'antica osser vanza ch'egli al n°15 attesta d'esser stati privatamente rimessi al giudice d'appellazione i rimedj di gravame. Maggiormente che contrarie alla decisione da lui riferita nell'anno 1602: se ne ritrovano in gran numero negli archivj della Gran Corte; e perciò scrisse individualmente impugnando l'opinione del Giurba il citato Abruzz: al n° 476. 480: 481. Potrebbero qui prodursi le querele che per via di gravame sono state proposte avanti alla Gran Corte come collaterale del Prencipe, non solo della sentenze già proferte dalla Corte Capitanale di Palermo, ma dalle sole procedure da giudici dell'incidenti delle cause ag gite in quella Corte, però i casi accaduti gl'esempi sono di riferirli o di produrne le scritture tradotte dall'archivio in grossi volumi. E pure chi leg ge le pregnantissime claosole del mero misto imperio di questa città bisogna confessare che come scritte per privilegio della capitanale del Regno non possano averne uguali. La giurisdizione acquistata con un privilegio amplissimo di mero e misto imperio dall'antico Duca di Terranova Prencipe di Castelvetrano, contiene quanto mai possa venir compreso e pure essendosi un giudice consultore abbusato di lettere di gravame spedite dalla sua Corte, alle suppliche d'un vassallo che sentivasi oppresso, ed agravato da i procedimenti della curia inferiore Baronale, fu gravemente ripreso ed avvertito di doversi astenere da simili usurpamenti di una Regaglia spettante al Prencipe, ed al di lui supremo magistrato; anzi perché sia rimarcabile il di lui affronto, fu egli obbligato ad venire supplichevole a discolparsi avanti la Gran Corte, dove allora presedeva quel memorabile Presidente Giovanni Battista de Blaschis; lo riferisce Abbruzzo nel detto loco sopra citato al numero quattrocento ottanta. Ha dato il motivo di scrivere, forse oltre il bisogno, su codesto punto l'ostinata opinione manifestata da Don Gaspare Narbona, Procuratore generale del Re Cattolico, che vuol ancora og gi riproporre le antiche pretese del contato di Modica tante volte rigettate e sempre fatte sopire. Credono alcuni adulatori uffizili del contato, che sia distinto e molto diverso dagl'altri il privilegio del mero misto che suppongono conceduto a Gioan123 Bernardo Caprera nell'anno 1392 dal serenissimo Re Martino. Ma rivolti i fogli che come sopposte copie d'un original desperso og gi si producono e riletto il tenore de clausola in clausla e di parol in parola, non è stato possibile scorg erne una, in cui neghi svelta della sovranna autorità del concedente la ricognizione delle querele de' vassalli oppressi. Tutte ristrette in queste poche linee si vedono le tanto esag gerate come pregnantissime clausole, che riguardano la giurisdizione al Re delegata in qualità di mero misto impero al conte Caprera
123Erroneamente si cita Giovanni Bernardo Caprera in luogo del padre Bernardo.
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Quem comitatum, casta et loca predicta nobis concedimus et donamus ut supra cum mero et mixto imperi, maximo medio e minimo et omni jurisdictione et dominatione tam civili quam criminali et cum appellationibus quibuscumque
Per farla dunque una legale anatomia di parte in parte, non potrà ciascun giurista fondatamente affermare d'esseri quel Re spogliato della sovrana giurisdizione soprai sudditi dati in vassallag gio colle tere di Modica. Mentre quelle parole
cum mero et mixto imperio, maximo medio et minimo
sol voglion a spiegare la natura mista e composta della giurisdizione delegata e conceduta al feudatario, volendo esprimerla d'esser alta, bassa e meddia acciò non possa in altro senzo dirsi compresa nel privilegio la sola bassa e mera giurisdizione. Non potranno senzo produrre le connotate parole, che una pienissima, ed in altro modo spiegata, ominimoda potestà, e pur simile senzo non potrà venir estorto ad un distrug gimento totale dell'altissima autorità del Prencipe, ed a renderlo disvestito da quell'obbligo datogli da Dio, indivisibile dal Principato perché debba soccorrere i sudditi nelle gravi emergenze delle loro oppressioni. Dagl'Autori che sopra abbiamo riferito si previdde a pienezza di simili claosole, e pur viene costantemente insegnato che ella non comprendono la privativa cognitione de gravami per i feudatari ma la privativa per il Prencipe Sovrano e a di lui Gran Corte. Il tanto prattico nelle controversie forensi de' magistrati di Sicilia, ove piu volte sedette giudicando, Don Garzia Mastrillo, ce l'insegna in brevisime note, fra i casi che riferisce riser vati all'alto conoscimento del Prenipe e della Gran Corte
Matrill. de Magistr: lib 4. cap: 16: n°.260:
Viderimus quintus casus est quod per quantumuis verba generalia nel pregnantia concedat rex alicui jurisditionem ac merum et mitum imperium nunquam tamen censetur ademptum vassallis, ins recurrendi pro gravaminibus illatis ed principem.
Convengono le parole scritte dal Capiblanco sopracitato alla seconda clausola del riferito privilegio.
et omni jurisditione et dominatione tam civili quam criminali
Capiblanc: de Baron: ubi super n:4
Ac conseguenter licet terram infeudando concesserit in natura francam ac cum regia et ominimoda potestate, non per hoc abdicata eri ab eo potestas directi dominj quod directum dominu respicit principaliter aud etiam querelarum et appellationum subdictorum ab oppressionibus officialium
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Rimangono ad interpretarsi le ultime parole, in cui si leg ge data la faoltà di riconoscere e cause in qualsisia appellatione. Ma quel dire
et cum appellationibs quibuscumque
può veramente riferirsi alle prime e seconde appellazioni, ed in ciò non neghiamo d'esser stato con qualche distinzione di quei degl'altri Baroni di Sicilia, il privilegio del Conte Caprera, mentre le prime appellazioni solamente venono comprese per natura d'ordinari meri misti imperi. Perciò ne gode presentemente il Condato di Modica d'uso di rivedere le cause civili in seconda istanza. Non potrà distendersi però il senso della parola appellazione al remedio di gravame ed alla querela, essendo comunqmene conosciuti da giuristi come due ricorsi e due remedj di diversa natura e di diversissimo effetto e benefizio sul che non sarebbe soffribile trarre a lungo il presente discorso che verrà sotto l'occhio di coloro che sono ben informati della distinta qualià e sostanza di codesti due ricorsi e di di tanti casi in cui appresso i versati nelle leg gi civili e canoniche vengono ammessi gn'uni e gl'alteri esclusi. Antonio de' Ballis riferisce al proposito che nel suo tempo osarono l'uffiziali d'Alcamo consultare e differir p'eseuczione d'una lettera di gravame spedita dalla Gran Corte su la pretesa che tal ricorso dovesse farsi avanti dal governadore del Contado; ma conchiude non esser pertinente tal conoscimento fra il giudice medemo infeiore e superiore quel era il Conte o il di lui governatore ma che tocchi solo Prencipe lasciando coloro l'uso della appellazione.
Ball: Var: lib: 2: quest:: 27 n°.21:22:
Nam princips est relevare subditor a gravaminbus per constit: cum circa et constit: magister justitiarius et constit: capitancorum et in constit: cum nona et in contingentia facti officiale alcami consultarun literas magne curie quod veniunt acta via gravamis illati a judic pretendentes spectare ad comitem et ad eius guvernatrem unde non procedit ista cognitio inter ordinarios judices superiores et inferiores, cum sit solio principis nisi ia appellationis.
Abbruzz: loc: cit: n°. 479 dove riferisce lo stesso
Ed in somma per tornare indietro, niuna delle claosole espresse nel privilegio del Conte Caprera potrà interpretarsi in tal senso che il Conte sia investito di una giurisdizione alta e bassa e d'un misto mero e massimo impero che non sia subordinato alla superiore autorità del Re concedente, ed in quella suprema giuridizione territoriale, il cui spirito rimarrà sempre a lui inseparabilmente unito, finchè seco sarà l'univrsal dominio del suo territorio e del suo Stato.
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Nel Regno di Napoli il Principe di Salerno gode d'un privilegio di mero misto imperio conessogli dal Re Ferdinando con clausola così pregnanti che anche espressamente si vede compresa la prerogativa di non potersi avocare le cause dalli di lui uffiziali sotto pretesto di denegata o ritadata giustizia. Ma pure essendo occorso il caso di disiputare anche ciò impedisse l'avocarsi delle cause al Vicerè ed al collaterale fu creduto evidentissimamente potersi fare, atteso che mai la larghezza di quella clausola può distendersi a privare il Prencipe che condette il privilegio della superiorità sopra del concessionario e ciò fusse compreso nel privilegio potrebbe revocarsi, essenone giusta causa lo stesso spogliamento che il Principe fece della di lui suprema autorità, di cui non può mai anche volendo venir privo, mentre sarà Prencipe di quel stato e di quel territorio. * Su qul punto è degno a legersi Tomaso Grammatico nel suo volume ventiotto.
Grammatic: decis: 28:
Dice egli al numero 3 Nam ex huiusmodi Privilegj tenore non videtur princeps ipse cocedens se exclusisse seu a se jurisditionem abdicasse supremam.
Sog giunge al numero venticinque
e dicitur satis posse revocare cum causa dum apparet a se abdicasse jus superioritatis per tales clausolas quo casu non potest se expropriare omini jurisditione et supeioritate.
Se il preteso massimo impero che supponiamo conceduto al Conte di Modica senza vederne prodotto l'originale del privilegio fusse poi sotteso al più alto sovrano impero del Re nel conoscimento deg'aggravi ed ingiustizia ch'egli facesse a vassalli, bisognerebbe considerare nel Regno un Conte vassallo che non abbi supriore e che possa avere una potestà e giurisdizione assoluta, il che non è lecito a dirsi perché in qualsiasia incircostritta concessione si devono sentir riser vate ed escluse le rag gioni di suprema maestà quali sono regaglie personalissime e non possono ad altri concessionarj communicarsj ecetto vogli assumersi nel regnare un altro in compagnia, dandogli parte del dominio con una erezione di un assoluto Principato, diversamente verrebbe prodotto un mostruoso inconveniente di vedersi due supreme giurisdizioni, o due sovranità, sotto uno impero d'un Re con tanta repugnanza di tutte le leggi reg gie e della natura. Sono state in tal guisa ma con erudzione così ammirevole spiegate codeste ragioni da gravisssimi autori, ch'io non voglio mag giorment ursurparmi de scritti loro, e mi contenterò una sola volta di rapportare a quelli il sostegno di questo breve discorso, e partiolarmente al
Natta cons: 636:n.°268 :269: usque et cons: 670. Covarruu: Pramm: quest: cap: 4
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Roland: a valle cons: cons: p°.n°.138: vole:2 Riminald. Con: 57:2: fol 193: tit : n° 7 Pergrin: de jur: fisci lib: p°. tit: n°7: fol 103: Surd :cons:210:n°56 Matt: Stefan: de jurisd: Will. p. 2. sib: 3 dispus:5 Kod: de contr: cap:4 n° p° ad 50
Ed al Fragosio che scrive indivdualmente di larghissime concessioni di mero misto impero
Frago: de Regim: Repubblic. Cristiane p.p a. lib 3 disput 4 Nocl: de contribut: cap 4 dal n°p° al 50
Questo eruditissimo scrittore racchiude in poche righe quanto dir si possa del n° trentatrè in appresso.
Reservata intaque seu Reggia ac Basilica iura propria sun que non communicantur jura Maestatis propria vocantur, à nonnullis potentiora mere Regalia, personalissima persone et ossibus Principis coherentia ipsi corone anexa, individua sacra sacrorum appellantur et sine diminutione maestatis subititis tribui nequeunt.
Ogni uomo savio che vorrà legere la supposta copia del privilegio del Conte Caprera nella concessione delle terre di Modica, Chiaramonte ed altre ag gregate, e ridotte in un Contado, non troverà potersi adottare alla troppo diversa idea che og gi vogliono concepirne mentre la concessione di molti feudi e terre e castelli in una chiarissima forma di vassallaggio col trasferimento del solo utile dominio e colla riser va molto espressa del diretto primario e supremo. Non fu quella una erezzione in Ducato, Principato o Contado assoluto di quei che l'Imperatori sogliono fare ed han fatto con la suprema ed assoluta potestà della quale scrivono alcuni dottori
Surd: Riminald: Bald riferiti da Natt: al conseglio 636n° 169 et al coneglio 640
Leg giamo le claosole che lo dinotano con una incontrastabile diversità.
et quod teneamini et teneantur perpetuo nos et suc cessores vestri predicti Nos et successore nostro habere meros et dominos naturales et nobis prestare sacramentum et omagium fidelitatis et volumus nec minus quam eos teneri nobis et successoribus nostris pro recognitione dominis
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quindecim e quos quoties opus extitevit obsistere gentibus extraneis manus hostili ingenrentibus se cum armis in Regnum nostrum
Or concesso un Contado, un Ducato in vassallagio in codesta guisa, ancorchè dal Re sia stata trasferita ogni giurisdizione di meromisto imperio con clausole effrenate che dir possano d'og'impero mai dir potrassi passato nel feudatario il supremmo diritto dell'alte regaglie repugnanti di star unite al solo utile dominio. Non possono preterire di far qui vedere la sensata dottrina di Molinco
Molin: a consuet: gallie tit: p° de fides ss p° glos: s: n53 et segu:
eclaro tertio in concessionibus cstri vel ducatur aut comitatus facta per supremum principem [cum omini imperio] etiam cum hac clausula [omini jure] qud habet nulo reservato non veniunt nec transeut regalia et olia reservata rerie Maestàti in signum supreme potestatis, sed solam exque possun convenire illi cui fit concessio seu coilibet inferiori et dominio particulari castri. Nam duplex jur rex haet in castro, velre concessa unum tamquam dominus specialis et utilis ipsius castri quod forte emerat et illud censj transferre aliud tamquam re qui habet dominum directum et jur regium universalis in toto regno et de isto jure regio nihil transfertur.
Ci siamo avvisti d'aver trapassato il bisognevole di questo discorso mentre potevasi solamente dire che ripugnano all'ideati effetti del massimo impero in quel modo che og gi vogliono concepirselo tutti gl'esercizi delle supreme regaglie, che fin og gi nel Contado di Modica si osser vano.
• La concesione di potestà di procedere ex abrupto nelle cause criminali come comprese nella generale concessione del mero misto.
• Il continuato pagamento dei tributi ordinari et extraordinari.
• Le collette patrimoniali o siano tasse risultanti dalla numerazione delle anime che noi dicamo pesi per deputazione del Regno.
• La concessione delli Regi indulti come dell'ultimo che si è fatto a quei vassalli criminosi.
• Il mantenimento di un Capitano d'armi a guerra per la custodia di quelle marine.
Ed altre che non fa biogno di qui distintament narrare. Ma in fine bisognerà dire che uniforme alla naturale e propria natura del privilegio sia seguita l'osser vanza che sempre i vassalli gravati abbino ricorso a la Gran Corte sian state spedite le lettere di rimettersi le scritture, ed i provessi criminali, e se qualche volta gli uffiziali abbino ripugnato con loro consulte, siano sempre cascate
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le determinaioni per la suprema giurisdizione del Principe e della Gran Corte Magistrato a lui collaterale cui fu dalle custituzioni dell'Imperador Federico communicata questa regaglia di sentir le querele dell'oppressi e di giudicarle. Veran compiegate le scritture estratte dall'archivio della Grana Corte per autenticare quest'ultimattestato, ove l'ostinazione di chi vol contradire volesse astenersi di confessarlo vero.
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Articolo Secondo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del privilegio delle persone miserabili per declinare ciascun foro inferiore, ed eligere quello del Prencipe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Le compassionevole condizione delle persone miserabbili spinse l'animo di Giustiniano Imperadore ugualmente più che giusto, a pensare un remedio di accorrerle in aggiunto ne giudizy dei magistrati inferiori, prevedendo le loro oppressioni affronte la prepotenza de collitigatori scrisse in una leg ge particolare un specialissimo privilegio di poter elle declinare qualsiasi fero ed eligere il Supremo del Prencipe avanti cui cessando gl'umani riguardi della potenza, o debbolezza delle persone, possa aver luogo con indifferenza inalterabile la giustizia, e la rag gione. G. Unic: Cod: quando Imper: int: Pupill: et vid:
Qual sia stato il suffrag gio di codesta leg ge per i vassalli trasferiti sul dominio particolare de feudatary, ognun lo sa ognun lo vede mentre qualsisia causa di prima, o seconda istanza, vanno a ricourarsi sotto la prottezione del Prencipe avendo in orrore la potenza del loro avversario Presertim cum alcuius potentiam perorrescunt cogantur eorum Adversary examinari nostro sui copiam facere.
Non ebbe riguardo l'Imperadore della lontananza della corte dal privilegio del domicilio e giurisdizione de' primi magistrati e compassionando lo stato de poveri, fece che la miseria loro prevalga ad ogni altra raggione. Più dura e miserabbie, che in ogni altero Regno, si è la condizione de' vassalli dell'una e l'altra Sicilia, per uso troppo frequente de' meri misti imperi che sottraendoli alle sovrana giurisdizione del Prencipe, li costituisco sotto la immediata de' feudatari perciò più necessario e freguente è stato sempre l'uso di declinare il foro degli inferiori loro magistrati e ricourarsi i miserabbili sotto del supremo giudizio del Regnante. L'Imperador Federico II Re d'ambe due le Sicilie, augustissimo, e tanto provido nel stabbilire quante leg gi fussero profittevoli a i di lui sudditi, ammise i ricorsi delle misere persone avanti la Gran Corte, come suo collaterale e più supremo
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magistrato, e ne lasciò scritta una solenne costituzione. Constit: statuimus Tit: de Uffici: Magistr: Iustitiar: Ne non et miserbilium personarum quarum est privilegium forum eligere corporali prestito sacramenti quod adversariorum suorum forte potentiam perorrescunt causas audiat, iustitia mediante decidat.
La disposizione della raggion comune accompagnata da una particolar costituzione ha portato seco una continuata e mai interrotta osser vanza d'essersi sempre avocata dalla Gran Corte e poi definite le cause delle persone miserabbili comprese nel privileg gio della cennata legge senza che i feudatari del Regno, i quali sono i più strepitosi nel sostegno della loro giurisdizione, abbino mai potuto impedir la declinatorie. Ma non mancando in tutti i tempi alcuno che voglia contrastare questo supremo privilegio, ebbenché si conoscesse che sia del Principe stesso, che giudica, per l'organo del suo collaterale ed alto magistrato ci troviamo in obbligo a scrivere particolarmente se debba og gi come sempre per l'addietro prevalere il privilegio delle vedove e de' pupilli, deg'altri miseri sul privilegio del mero misto del contado di Modica. Sarebbe per farci spedire in poco il metterci a confronto del cennato mero misto l'ampiezza di un privilegio originato dalle leg gi imperiali, tanto indistinte ed indefinite. Ma con tutto ciò daremo una scorsa alle clausole della concessione del contado in quella parte in cui si parla di giurisdizione col mero misto perciò che si conosca non essere nuna di loro clausole a derogare il privilegio de' i miserabili ed impedirgli il remedio di declinare il foro de giudici del contado La prima claosola che sostiene quel genere di significato d'ogni giurisdizione civile e criminale
cum mero et mixto impero maximo, medio et minimo omni jurisdictione et dominatione tam civili quam criminale
Non è stata conosciuta sufficiente a togliere un privilegio conceduto à i poveri litiganti per essere sovenuti nelle loro oppressioni dell'alta protezzione del Prencipe, considerandosi le potentissime raggioni a preser varlo dai i pregiudizy la commiserazione delle persone e la suprema Maestà del Prencipe cui viene riser vato. Lo riferisce deciso
Franch: decis: 292:
dove al numero sesto e settimo leggiamo
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et hoc maxime refere quia privilegium concessum causa miserationis nunguam tollitur per generales derogationes
Bellunga specul: Principi : Rubric: 38 ss consegueerantur lit: A: Franch: decis: 51: quod refrt Amendul: Addit: ad decis: 292
Le claosole additative, che levan la giurisdizione attuale da quella che abbitualmente rimane nel Prencipe non han rigore di derogare il privilegio della legge unica, ne riferisce una suprema decisione. Marim: Resolut: 286: al fine Lucc: ad Franch: decis: 292 infine
Se ci volgiamo al seguente, in cui si vede donato al Conte Caprera l'uso giurdizionale con tutte le appellationi et cum appellationibus quibuscumque
Codesta generalità ben comprender potrà la cognition delle cause, di prima e seconda istanza, giammai quelle di persone misere e privileggiate. Cio vien affermato come cosa indubbitata dagli'autori che scrivono su questo punto. Pasquel: de Vir: Petr: Potret: p:2 Cap: 2: n°206: Concer: Var: Resolt: p:2: Cap:2: n°25: Thesau: decis: 177:n°12:
La cognizione di tutti i criminosi, eccetto quei di lesa Maestà, in prima facia comparisce come un privileg gio larghissimo da comprendere ogn'altra causa fuori dall'eccettuata.
Et quod quicumque malfactore cuiscumque criminalis vel seleris perpetrati ad dictum comitatum seu eius confinia . Preterguam si fuerit celerios criminalis lese maestati.
E pur non credono che ciò basti ad impedire alle vedove, e à puplli ed altre miserabili il ricorso al supremo Prencipe nelle cause loro. Fu questo preteso un tempo dalla città di Catania cui il Re Ludovico, troppo amante di quella comunità, fu conceduto un Privilegio amplissimo di mero misto, colla sola riser va delle cause feudali d'offesa Maestà, e col favore di non potersi estrarre dal proprio domicilio quei cittadini, ma ciò non ostante fu allora deciso, e poi sempre fuori d'ogni novo contrasto, si è osser vato, di venire le cause alla Gran
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Corte colle declinatorie di quel foro; lo riferisce Giurba nella sua decisione ottantadue
Giurba decis: 82: n°3 Nec obstat clarissime civitatis Catine privilegium ò Ludovico Rege concessum, cives non esse obea extrahendos in causis civilibus criminalibus et mixtis, preter in feudalibus et crimine lese maestatis, adeout cum duo tantum excepti sint casus ceteri omnes comprehensi videantur. Nam fori Prvilegium per viam recursus ad Principem, Pupillis, viduis et alys fortune niuria miserabilibus personis tributum de quo l:p° Cod: quand: Imper: Jus: Pupill: et Vid: sublatum non censetur
Vediamo una simile osser vanza nel tempo che dimora il Principe e la Gran Corte in Palermo di venr avocate le cause della Gran Corte declinando le persone Privileg giate la giurdizione della Corte Pretoriana, e Capitanale, non ostante la pregnanza delle claosole del mer omisto di questa Capitle, coll'istesso Privileg gio di non essere tirati altrove i di lei Cittadini. Veramente è di tal favore il privilegio di ricorrere al Prrincipe i poveri litiganti i quai temono l'oppressione de loro contrary, che per sentirsi derogato colla concessione de meri misti Baonali, fa bisogno d'una individual menzione, e che con chiarezza di parole si dichi conceduta al feudatario la giurdizione sopra tutti i Vasalli, e non ostante il privilegio dei miserabili stabbilito nella legge comune e costituzioni del Regno. Cumia: Rit: 38: n°457:
Nisi Reus conventus habeat privilegium, pura civitatis, cum clausula derogatoria dicente non obstantibus privilegys que de jure et per sacras constitutiones concedantur pupillis, viduis, et mierabilibus Personis. Alias si non in specie dicitur, non esset derogatum eorum privilegys per verba generalia derogantia, et ita pluries fuisse iicatum et observatm testatur.
Mastrill: decis: 127: n°: 14: Zoppia Costit: statuimus p: 2: Cap: 9 n° 30 Novar: decis: 28: de Variat: for: n°3 Giurb: decis: 82 Ricc: ad Franch: decis:182: Luc: ibid.
Egli è un privilegio dato dall'Imperadore in riguardo alla miseria de' litiganti, ma pur è un ricorso riser vato a se medemo, ed alla Sua suprema autorità, onde è forza che per sentirsi derogata vi siano delle claosole individuali apposte dal Prencipe
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nella concessione de meri misti e che sino così chiare e pregnanti che à niente altro riferir si possano; lo vediamo oltre i casi generalmente riferiti dal Cumia, definito come punto particolare contro del foro del Grand'Almirante, il cui mero misto è d'un tenore superiore a tutti gli altri con una positiva somiglianza alla giurisdizione della Gran Corte.
La decisione vien riferita dal Castillo nella decisione 39:
Castill. Decis: 39: dove al numero p.o e secondo dice: Quo casu nuquam censetur derogatum l. Unice z. Nisi privilegium expresse diceret non obstante l. unica et constit: statuimus, vel quod diceret non obstante quod essent ad instantiam miserabilium personarum nec sufficiunt alia verba
La derogazione che il Re abbi fatto ò vogli fare con quelle parole derogando dal privilegio della Gran Corte non è creduta succifiente acciò il feudatario possa impedire à vedove, e pupilli, il ricorso alla medema, mentre una simile claosola può ben interpretarsi in diminuzione della giurisdizione della Gran Corte rispetto ogn'altra persona, giamai per le miserebbili.
Lo riferisce più volte determinato Afflit: super Constit: statui mus n° 25 Abbruzz: Sect: Prat: lo p: ff De Offic: eius quest: 17: n°. 218: 270
Fu anche commune l'opinione di coloro che attestano esser di tal prerogativa l'elezzione del foro del Prencipe, che avendolo già eletto, non possino già mai renunciarlo le persone miserabbili mentre un privilegio introdotto per il pubblico favore in riguardo della loro commiserazione non può coi patti, e private convenzioni delle medeme togliersi o diminuirsi, durando tanto in se, quanto sarà durevole la povertà, e la miseria che gli fanno aver orrore del contrario che litiga.
Tirano la raggione dell'assimoa scritto nelle leggi comuni P. Jus Publicum ff de Pau P. Cardonam ff de oper:liber Li qui appresso notati giuristi Abbruz: loc: cit: n° 175 Panimoll: decis: 27 : °29
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Cancer: varà. Risol: 2: cap: 2° n°24:25: Tor: verbo renuntari un posst: part:2° Gallerat: de Renuntia Const: pa: rubrica 24
Dovrebbe appagarsi chi contradice questa suprema Regaglia su le rag gioni e su l'osser vanza, e pur vediamo che senza poter tirare alcun fomento rag gionevole del privilegio del contado, si sia inoltrato dall'anno passato in qua, non solamente ad impedire le vedove, e pupilli di declinare il foro del contado, ed eliggere quello della Gran Corte, ma pure con inaudito spirito ad indurle di declinare il foro della Corte di Modica ed elig gere quello del Procuratore Generale, come d'una supposta corte superiore, che in lui risiede, a somiglianza di quelle elezzioni che nei Regni, ed in Sicilia, si danno dell'alto foro del Prencipe che governa per via della Gran Corte. Una di codeste dissonanti declinatorie si vede conceduta a Donna Vincenza Comitino, vergine di Ragusa [il] 28 febraro del 1716; e l'altra a Donna Isabella Bonanno Duchessa di Castellana ingannata, o sedotta da qualche stravagante Curiale, sotto il quattro Aprile del medemo anno. Egli reca stupore per altro non dire, la impropria spiegazione delle lettere spedite in favor di Donna Vincenza Comitino, in cui si legono quelle parole Vegine privilegiata decliando ogn'altero foro ed eligendo quello di detto illustre Amministrador Generale e sua Corte Superiore
Alle quali sono simili l'altre opposte nelle lettere per la Duchessa di Castellana. Per dare un rimprovero ad un atto turbativo di simile natura, non farebe bisogno di tener più a lungo questo discorso appog giato su la disposizione della rag gion comune e delle sacre costruzioni di questo Regno, così denominate dai riferiti autori. Ne pur su gl'esempy che si ritrag gono dagl'archivy della Gran Corte che verranno colligati all'altre scritture. Ma basterebbe una sola fede giurata data in iscritto dall'archivista di Modica Ippolito d'Amico al Commissario Generale Barone di Lorenzo, spedito nel contado per provare l'usurpamento di tante altre supreme Regaglie mentre codesto ufficiale in facia a quel governatore, per non screditare la pubblica fede di quell'archivio, fu forzato da stimolo della verità e dall'obbligo della propria carica, far un attestato solenne col giuramento di non aver trovato quell'archivio letture
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simili declinatorie spedite dall'amministradori del Contato, e della Corte Superiore, ma solamente della Reg gia Gran Corte, e ciò attesta avendo prontamente visitato gl'atti dell'anno 17000 sin a tutto il 1713 in cui la provvidenza divina fe' passare questo Regno nel dominio del Re nostro signore Vittorio Amedeo di Savoia. Ora che siamo al fine di questo articolo pria di far cammino all'altre strane procedure del novo Amministratore del contado ci sia lecito di far un riflesso su quanto egli tante volte ha replicato e scritto, di doversi osser vare i privilegy del contado, ed i trattati d'Utrecht, circa il mantenimento delle cose nello stato in cui trovavasi nel tempo della pace stabbilita, affinché ogn'uomo savio cui saran date a leggere i nostri, ed i di lui scritti, possa ben vedere che le novità siano provenute dal nostro canto.
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Articolo Terzo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delle dilazioni e moratorie, che non possono i feudatari concedere come Regaglie del Supremo Prencipe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Abbiamo sentito da poco tempo in qua la nova pretesa dell'Amministratore di Modica che possa egli concedere a quei vassalli debbitori le dilationi ed altre moratorie, che ancor in lingua materna sotto nome di giudatici soglino in Sicilia impetrarsi, per i debbitori civili, colle quali vien sospeso a creditori l'uso de' i loro contratti,ed impedito l'esercizio delle azzioni esecutivi che da quei gli nascono, converrà dunque ancor scrivere su questo punto benché non meriti lungo esame. Non crediamo che possa egli appog giarsi su la disposizione della rag gion commune peroché i rescritti di simili dilazioni o moratorie furono riser vati all'Imperatore e può concederli quel solo Prencipe che gode ne i suoi dominy le rag gioni di sovrano impero. Sotto al titolo delle preghiere che devono offerirsi all'Imperatore vi è scritta una legge di Costantino come un avvertimento ad un precetto dato ad Antonio Severo Prefetto Pretorio, in cui se gl'impone di doversi allora dar adito alla pretesa del supplicante quando quella moratoria o dilazione di tempo venga concessa col rescritto dell'Imperadore l.2: Cod: de Prencib: Imper: offic:
Quoties rescripto nostro moratoria prescriptio permittitur aditus supplicanti Pandatur
Non si considera la condizione di chi ricorre o di chi supplica, se sia diretto vassallo del supremo Prencipe, o immediatamente suddito dei i lui feudatary, ma solamente la sovrana autorità di chi ha il potere di concedere simili rescritti; l'Imperador Teodosio ed Onorio ne scrissero un positivo avvertimento ad Antonio Isidoro, Prefetto Pretorio, og gi compilato come una delle leg gi sotto al titolo sopra riferito acciochè non debba considerarsi ne pur la condizione se sia uomo libero o ser vo di chi porge le preghiere, ma sol se venghi dall'Imperadore accordato il rescritto; ciò per dare ad intendersi quanto sia incompetente adogni'altra podestà il poterlo concedere. P. Universis 6: od de
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Precib: Imperat: Offer
Quell'altissimo Imperatore, di Perugia nel suo sommario conciso, così ci spiega il proprio senso del testo. Non refert a quo sin imperatum dummodo a principe sit concessum
Sopra un fondamento di tanta sodezza basterebbe redarguire ogni feudatario che volesse ingerirsene, come usurpatore di suprema Regaglia, mentre non si trovi un privilegio scritto che glie lo permetta. Tutti i giuristi che finora han scritto delle dilazioni e moratorie attribuiscono al solo Prencipe l'autorità di concederle.
Rebuff: Pratt: de lit: delat: artic:p.° glos: p.A n°6 et9 Guglielm. Ancarat:de rescript: et Morat: concl: 11: n 5 Sanfelic: decis: 305: in fine fenzon: ad stat: urb : Cap: 262 n°21: Arias de Mesa Var: resolut: lib:3: cap: 41: n°26. Antonell: de temp: legal: lib:2 cap: 62: n°21:25 Leotard: de usur: quest: 88
Id vero Principem concedere posse compertum est ex l. cod: de : Precib:
Il Presidente Tesauro sul fine della sua decisione cento ottanta sei parlando di dilazioni annali e quinquennali e di altere materie reputate come indubbie de' debitori morosi, lascia un positivo insegnamento che simile potestà di concederle, non sia competente a i vassalli, che in Sicilia sentiamo per i Baroni, e Feudatari, ma che tocchi alla sola autorità suprema del Prencipe. Thesau: decis: 286: n°9:
Hecautem Potesta solis principalibus concessa est, non autem vassallis, ipsi enm loco judicum sunt ideoque pro ut cettri judices previores dilationes cedere possunt nam alias principem recurrendum erit.
Ogn'altro Prencipe inferiore come sia Duca, Conte, Marchese e simili cui dal sovrano sono state concedute terre castelli e feudi in investitura, anche coll'uso della giurdizione, non può usare di simile Regaglia di far grazia à i debitori concedendogli dilazioni o moratorie; mentre dal senso delle leggi comuni sopra
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riferite chiaramente si vede che ciò tocchi privatamente all'Imperatore, ed in conseguenza à i Principi che tengo le rag gioni dell'alto impero ne' loro dominy de' quali non riconoscono del mondo altro superiore che Iddio. Paolo de Castro, uno de quattro interpreti di somma intelligenza, lo spiega magistralmente, e vien riferito dall' Apicella.
Apicell: de di lat: quinquennali Tit:2: n2: così dicembre Unde Paulus de Castro in s.:p° ss qui magistatum n°9' f
dixit quod qui recognoscunt supreriorem ut sun duces marchiones et aly hanc dilationem gratiosam concedere non possunt, solum enim qui non recognoscunt superiorem potestatem hanc habent, illi enim omites qui de facto non regonoscunt superiorem sed regonoscunt semetipsos absque vicariatu iperatoris, sed proprio quia abtinere principatum supremum in corum territorio et loco principis habentur, possunt sicunt princeps han dilationem concedere.
Salgad: Labyr: credit: p°2 : cap :30 : n° 3 Castill: Solom: lib: 8: de alienat: cap 52 a° n° p° et segu: ubi Mell: addit Stayba: de Intemus: lib: p: quest:2: n° 55
Sarebbe necessario a coloro che vogliono contradire di produrre un privilegio in cui gl'antichi Re di Sicilia abbino dato ai Baroni e feudatari entrati a sostener simile pretesa una espressa facoltà di usar simile Regaglia riser vata alla Reg gia e Suprema Autorità, ma finattanto che non sarà prodotto un privilegio di tal tenore, sarà forza ch'ognuno lo confessi e lo reputi da usurpatori. Peroché le concessioni de' feudi e de' meri misti ancorché generalissime non sono bastevoli a far trasferire né concessionari quelle Regalie e prerogative che sono dell'alto impero del Prencipe, che concede oltre a quanti ne abbian riferito nel precedente articolo, potran rivedersi al proposito. Apicella de dialt: quinquennal: in Allegat: 23 n°7 fol. 78:
Ut dicitur in principe concedere terras et status infeudum baronibus, nnquam concedisse videtur ea quell'archiviosunt de alto imperio, et ad preheminentiam carne eius ossibus affixa, quibus se expropriare non potest.
Mastrill: de Magistr: lib: p°
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Cap: 12: 1'n°0 49: versic. vel dicat ad n°52:
Sarà degna veramente ad esser qui trascritta la spiegazione di codesto molto autorevole giurista Siciliano
Velut dixit idem Menocch: loc: p° cit: civitatis oppidum vel castrum it donatur, et alienatur ut nullum penitus dominium nullaque superioritas remaneat apud principem donantem et alienantem nam tunc regnum nell'antecedente provincia dicitur multu fedi ut tradiderun Bald: Nam supremus princeps non potest in totum alienare et as e abdicare aut expropriationem facere dignitàtis jurisditionis, et territory sed tantum concedere omnimodam jurisdictionem et utile dominium salva superioritate, recognitionet fide. Scitun in hoc casu etiam stante amplissima conessione non veniunt reservata supreme potestati, se ea tantum que possun convenire communiter cuilbet inferiori iure suo, et sic tamquam esset dominus vel tamquam rex aut prineps.
Nella copia del supposto privilegio del Conte di Modica, non solo manca potesi leggere una positiva ed espressa concessione di tal suprema Regaglia, ma ne pure trovasi una clausola cui possa darsi senzo anche storto per poterla sentir compresa. Or dunque secondo i senzi delle leggi comuni bisognerà d'unire l'inviolabile osser vanza continuata in Sicilia per tanti secoli successivi, non trovandosi un autore siciliano che ammetta l'uso delle dilazioni e moratorie graziose a qualsiasi barone o feudatario, affermando tutti essere una grazia da compartirsi dal solo Prencipe, come una suprema Regaglia.
Mastrill: decis: 26 n° p° et de Magister: lib: 3: cap:4 n° 434 Grass de excep . Except: 32 n° 22: 17 Ball: ad pragm: tit: 26: Pragm: p°: ibi
Dilationes isteque conceduntur ex sola gratia, solus princeps concedit non inferiores
Mut : super d° Pragm: n°22 fol 293 Carus: Glosse: super Pragm Duc: serm: in Prehem. Gloss: 2: °89:90
Molti degli antichi Re di Sicilia, Aragonesi e Castiglini ed Austriaci lasciarono
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scritte constituioni peculiari perché le supreme Regaglie toccanti alla corona, ed alla persona del solo Principe rimanghino sempre illese. In serenissimo Re Martino nel parlamento generale tenuto in Catania l'anno 1395; tempo molto vicino alla concessione del contado, che si suppone l'anno 1392; stabbilì una leg ge oggi compilata nelli capitoli del Regno al capo 34 in cui comanda che le Regaglie toccanti alla corona dovessero esattamente osser varsi ne da ciascuno offendersi, che vuol dire usurparsi. Quapropter regales preeminentiaset prerogativas antiquas ut sane memorie pro ut sunt nemora, saline, maris, et alia regalia ad culmen nostrum de jure spectantia illesa ab ominbus iubemus observari.
Per impedire in ogni tempo ai Baroni che non possono abusarsi de' loro privilegi, facendone una distensione all'uso della dilazione e moratorie, riser vate al solo Prencipe, né possono prescriverle o dire d'averle prescritto. Il Re Alfonzo il magnanimo, il savio, scrisse una costituzione la più pregnante che possa leg gersi fra tante savissime leg gi da lui penate e disposte, fu ella stabbilita in un Parlamento celebrato in Palermo l'anno 1433 il diciotto del so' Regnare e la di lei forza deve prendersi solamente dall'Alta podestà del Re legislatore, ma dal consenzo di tutti i feudatari convocati ed inter venuti nel parlamento fra i quali inter venne il Conte di Modica. Abbiam giudicato di notar questa circostanza pria di trascrivere le parole della costituzione, affinché non posa dirsi di averla ignorato il Conte Caprera, ma più tosto debba confessar sich'egli tacque senza farne alcun reclamo, conoscendo non averne egli avuto di tal Regaglia concessione alcuna, non potendo esser stato scordevole del privilegio del Contado avuto quarant'anni prima. Ecco le parole della costituzione oggi posta al capo settanta uno delle prime leg gi del Re Alfonzo Hac nostra generali lege, per omnia regni loca valitura statumus et ordinamus comites, barones et feudatarios delicto aliquo, vell debito fatigatos affidare seu assecurare non posse.
Questi affidamenti per i debbiti civili sono le moratorie di cui parliamo. Consuetudine licet longeva que corruptela consendaest, privilegys sub quacumque verborum forma emanati quibus nosre Rei pubblice beneficio, etiam si opus fuerit ex certa scientia et potestate regia legibus absoluta erogari volumus non obstantibus.
Se alcuno cui non fusse noto lo stile de nostri Parlamenti dubitasse della pubblicazione ed aniettamento della riferita legge potrà leg gere essere ella seguita
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e scritta appie dell'atto del parlamento stipulato per e mani del Protonotaro del Regno. Lecta fuerun predicta capitula per me Leonardum de Bartolo meo Prothonotarium et Logotenentum in Sala Magna terranea Regy Hospity felicis urbis Panormy pregacto eccellentimo domino Rege nostro regio solio sedente, presentibus ibidem prelatis, comitibus, baronibus ollateralibus doctoribus Alysque quampluriis in numro copioso, die 24 juny 12: indis: 1433 Regnique dicti Serenissimi Regi nostri decimo octavo
Contro le disposizione di codeste legi Municipali niun Barone o feudatario potrà dire d'aver prescritto, o tentare di voler prescrivere la suprema Regaglia delle dilazioni moratorie e guidatici mentre non solo gli mancherebbero i requisiti necessari a produrre una legitima prescrizione come sarebe la bona fede per corso d'un lunghissimo tempo superiore alla memoria d'un uomo che in Sicilia dovrà essere di cento anni e la scienza e Prencipe, ma incontrerebbe l'intoppo di tante leggi rinovate per preser vare dall'usurpazioni le Regaglie supreme. Nel fine del decimo sesto scolo dell'anno 1598 furono rinovate per ordine della Maestà Filippo Secondo le antiche costituzioni di sopra riferite, ed il vigore delle leggi comuni, con una pragmatica ch'og gi trovasi compilata al primo volume sotto il titolo 16 al numero ventidue. In quella vediamo tanto vigorosamente prohibito à i Baroni l'uso della Regalia che ancor dicesi non essere assolti i contraventori delle prime leg gi delle pene incorse. Sarebbe troppo lungo l'inserirle qui distesamente a ci conteneremo di rapportarne poche linee. Nobilibus regio eiusdem principibus ducibus marchionibus comitibus, come sapete spetta solo a sua maesta il concedere moratorie, dilazioni e guidatici supercessorie reluendi e fidemaggy per debiti civili.
Parla quel provvido Viceré Duca di Maqueda e conseguentemente a noi che tenghiamo in questo regno il suo luogo, si che vogliamo credere che in ciò non sarete intromessi per non contravenire alle leggi comuni municipali ed altre ordinazioni che vi sono e quando si avesse fatto non vi assolviamo dalle pene incorse.
Ed al contrario noi oltre gl'attestati di tutti gl'autori siciliani che rapportano l'osser vanza continuata uniforme alle riferite leggi e costituioni Mus: super: prag:12:tit de dilat: e rescript: n°10:11 Ball: super pragm: p° tit: 26 n°5 Abruzz: lit pratt l. p°A tt
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de off. Eius quest: 39 n° 574 et sequ. Muta ad cap: 456 Afflit n° 92
Faremo conoscere delle scritture estratte dall'archivio della Gran Corte, oltre l'uso generale che privativamente ad ogni Barone ha fatto il Viceré per via di detto magistrato, la particolare osser vanza delle dilazioni e moratorie concedute à i vassalli del contado di Modica a relazione della Reggia Gran Corte. Questo è lo stato in cui nel tempo della pace stabbilita trovasi il Regno di Sicilia, le Regaglie toccanti le suprema reggia autorità e le preminenze del magistrato collaterale che si è la Gran Corte. Onde non sappiamo dove possa riferirsi il continuato apporto a i privilegi antichissimi del contado, ed a i trattati i pace circa ciò che appartiene a le Regaglie qui finora esaminate, scorgendosi manifestamente da chi farà un solo riflesso a presente discorso, come mancando il tenore del privilegio, e l'osser vanza legitimamente prescritta alla pretesa novamente svegliata dell'Amministradore, non possa egli appog giarle a i trattati, che sempre a noi cerca d'apporre, mentre quelli nulla innovano lasciando il contado riser vati nel proprio essere.
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Articolo quattro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del benefitio della cessione di beni e dilazione quinquennale toccante concedersi dal solo Prencipe per via della Gran Corte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ha creduto d'aver qualche ragione l'amministradore del contado di Modica nel cominare l'uso di questa regaglia, concedendo ai debitori decotti il benefizio ella cessione di beni e della dilatione quinquennale nella forma stessa usata da i signori Viceré di questo Regno che stando in luogo del Prencipe regnante mentre trova fin dal tempo degl'antichi Imperadori romani introdotto il miserabile remedio di soccorrere i debitori mancanti nelle loro sostanze e resi inabili al pagamento de' i debiti civili, vedendo che senza nuna special riser va sia compartita ad ogni magistrato la potestà di giudicare i casi e concedere le ragione da doversi concedere per giustizia un soccorso cotanto extremo, osser vante bensì le forme prescritte da i legislatori di quelle otto leg gi che lasciarono scritte, ed og gi si vedono compilate nel codice nel titolo Qui bony cedere possint L. 1 ad 8 cod: qui bony cedere possint
E' veramente secondo la disposizione della ragion commune che troviamo nel titolo codesti due miserabili beneficy si considerano di giustizia , non come dilazioni, che per grazia si concedono dal Prencipe supremo, e perciò potranno essere del conoscimento dell'ordinaria giurisdizione d'ogni magistrato anche inferiore.
Constant: ad stat:urb: tit: de ces: bon: ann:50: art 1 Ball ad prag: lib: 5: prag: tit: 16: n.s. Coravit: tit. 287 Abruz: leg: 1: dig: de off: eius quod : 38:n 141: et seq.
Più su questo punto non ci sarà opposto, essesi conosciuto dal Re Giovanni qualche disordine nella maniera di concedere le quinquennali, e che con una constituzione prammaticale scritta l'anno 1459 a 28 ottobre abbi provvisto sopra la forma da doversi osser vare a tenore delle riferite leg gi communi, ag giungendovi
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anche qualche provvisione particolare ne' casi che si ritrovi rinunciato a tal dilatione nello strumento ove vi sia contratto il debito; ma che nulla abbi diminuito della giurdizione de' magistrati inferiori, anzi espressamente confermata sotto quella clausola. Mandantes per easdem magnificio et nobile magistro justitiano, eiusdque locum tenanti judici locum tenenti judicibus agne Regie Curi pretori et juicibus felicy urby Panormi et omibus et sigulis ditti Regni officialibus quod de cetero dilationes quinquennalynisi servata forma in presenti nostro jurisenucletione et declaratione concdere non audeant.
Pragm. I tit: 16 de dil: et rescript: Cap: Regis: Ioannis 24
Ma per ora tralasciamo quanto moltissimi autori ser vono anche secondo i sensi della ragion comune di doversi concedere dal solo Prencipe la cessione di beni e le quinquennali esclusi affatto l'uffiziali, ed i Baroni, come si potran vedere ne qui sotto citati
De Angelis de Uffic: Baron cap: 10: n°1: Altimar de nullitat sent: part: I rubrica nona quest: 184: alias 23 n. I ad 5: fol. 529
Mentre che dovrebbe avertisi d'esser considerate come introdotte per grazia dell'Imperatori, secondo ci danno ad intendere le parole del testo della
l. fin: cod: qui bony cedere possunt
cum solito more a nostra Maestate petitur ut ad miserabile cessionis bonorum hominis veniant auxium
Altimar: loc: cit. Capitblanc: De baron tit. 12 cap: 42 n: 17: Novarius de gravam : vassall: gravam. 386 n: 5
Veniamo alle leg gi particolari del Regno, in cui si legge espressamente definito essere del conoscimento della Gran Corte come collaterale del supremo Prencipe anche il suffragio della cessione de beni. Il serenissimo Re Alfonso nell'anno 1446 diede un esquisita appliazione col conseglio de' più periti giuristi a riformare gli usi disordinati dei procedimenti
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giudiciary, a riparare l'inconvenienti che frequentemente venivano originati, e scrisse molte leggi circa il rito giudiziario da doversi osser vare sì nella Gran Corte che in ogni altro magistrato ad esempio di quella. Il capo 190 delle leggi d' Alfonso che in ordine alle concernenti al rito suddetto, corrisponde al capo 95, espressamente vediamo ditterminato, che avanti la Gran Corte debba istituirsi il giudizio della cessione di beni, ed ove alla non fusse presente nel loco del giudizio, si proceda da quel magistrato inferiore a commissione della suddetta Gran Corte, qual poi dovrà venire informata. Tit: cap: 95: alias 190: inter: cap: leg: Alfonsi
Cessionis tamen huius modi non concedentur, nisi citata parte in Magna Curia et in loco ubi petitur cessionem fieri, si vero non sit in loco, committatur Magistrati illius loci, quod citata parte iuxta formam predictam cessionem concedat vel Magna Curia informat pro ut Magna Curia opportunus videbitur.
Non poteva punto contradirsi alla disposizione del cennato rito da i Conti di Modica circa quanto potea portar diminutione poiché al di lui mero misto le leg gi rituali furono per il pubblico favore del Regno stabilite col contentamento di tre bracci, che formano il parlamento di Sicilia, e nel baronale inter venne a dar il proprio vedere e consenso il Conte di Modica ò per se ò per il procuratore, perciò fu introdotta l'osser vanza di conoscersi i riferiti giudici della Gran Corte. Cumia : rit: 95: n: 30
Tertio noto, ibi (Magna Curia) quod magna curia ola cognoscis de ha cessione bonorum et non aliuis magistatus, quoniam si est in loco ipsa cognoscit et si non est in loco, committit magistrati illius loci et qui per alium facit per se ipsum facere videatur.
Dovendo essere il rito esercitato da tutte le corti poiché ricevette il consenso di tutto il Regno, e de ' tre bracci, che lo rappresentano come un corpo mistico
Castill: dec: 11 à n: 47 Nam respondetur quod capitula Regni, et presertim in modo procedendi osservantur etiam in Curys ecclesiasticy quia sunt condita per tria Brachia. Cumia super rit: ord°: sup. cap: 40 n: 269 Giurba dec. 116: n 1 e sequed altri riferiti da Grosso ad prag: com: castri ss 13 à n:13
Delle costituzioni posteriori del Re Giovanni al capo 24 niente po' dirsi derogato dalla pregnante et matura disposizione del rito d'Alfonso, però che la sola
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mentione che vediam fatta de' i magistrati inferiori circa la maniera da osser varsi nel giudizio non gl'ag giunge la giurdizione che eragli stata tolta, ma più tosto suppone le cessioni avanti loro dimandate à commissione del supremo Magistrato. Ed il preser vare la forma del giudizio non importa accrescimento di giurdizione ove questa per una leg ge espressa del rito eragli stata per innanzi sospesa, per le parole del capitolo 24 del Re Giovanni Supplicat totius Regni Universitas sacra celsitudini tanti principy, quod dignetur quo de cetero neque moratorie neque quinquennales neque cessiones bonorum concedi debeant a quoris magystratu, nisi post contractus debitoris casum aliquem fortuitum legitim debitores probaverint
Avrebbe dovuto astenersi il dottor Ballo nel loco citato di sopra di correg gere quel tanto riguardevole scribente, et interprete del rito siciliano Giuseppe Cumia per quel che disse di toccare privatamente alla Gran Corte la cognizione delle cessioni di beni; come in effetti Mario Muta Dottor Siciliano non molto pratico dello stile de' magistrati come giudice della Gran Corte nel principio del passato secolo, si meraviglia del'audacia di Ballo
Mut: sup: prag: 1 de: tit: et recript: n. 11 et parcat mihi dominus Ballus dum infert arguendo Cumiam dicentur quod sola Magna Regia Curia possit condere cessiones bonorum, quia realiter ipsa sola, et non alius ad mittit ad hoc beneficium Muta: tit 17: de cess: bon:
In quel loco egli cossì dice asseverantemente Solius ipsius Princips et Magna Curie est admittere ad hoc flebile et miserabile cessionis bonorum remedium. Ideoque absit dicere quod inferiores possint admittere ad hoc obseque litteris et commissione ipsius Muta sup: cons . Pan: cap: 57 n: 1 Magretti ad prag: Ducis serm : Arag: 26 observ: 6n:1 Gross: ad const: prag: Comiti Castri parag: 40n:4
Il prattico dottore Abbruzzo di poi haver scritto qual che cosa per li Baroni, così conchiude coll'osser vanza
Abruzz: lect: prat: leg 1 ss de off. Eius quest: 38n:564 Hec tamen opinio licet de iure sit venior, attament in Regno non est usurecepta obtinent enim littere ab O.V. et M.R.C directue officialibus ut servatis servandis componunt creditores minoris summe ad concursum
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quinquennalis dilationis, que praxis congruit pragmatis dominiducis Macquede.
Anzi parlando della cessione di beni riferisce la pratticata osser vanza di questo Regno d'esser del privativo conoscimento de Prencipe e della Gran Corte
Abruzz: loc: cit: quest: 39: tota et n: 582 Tenendo han secundam opionem, quam usus et praxis receperunt et in numero finali sed tu ne recedas a secunda opinione, que in praxi servantur
Or ag giungeremo alla riferita disposizione rituale, oltre l'antica osser vanza di quei tempi, di cui ne donano l'autorevole attestato li riferiti giuristi siciliani, la più recente et ultima pratticata ne' nostri tempi qual viene autenticata da infinite scritture estratte dall'archivio della Gran Corte. Mancheremo di produrre solamente le scritture de' i principi del passato secolo, qual sia eseguito uniformemente dagl'ordini sopra ciò rinovati dal Viceré Conte di Castro, circa l'anno 1616, mentre incontriamo vary accidenti accaduti nel trasporto delle vecchie scritture da Palermo in Messina, e da un luogo ad un altro, di poi dal terremoto dl 1693, che fa manchare l'archivio della Gran Corte di molti antichi documenti conser vati ne' passati secoli. Ma dalla posteriore l'ultima osser vanza contro i Baroni, e peculiarmente contro del Contado di Modica, possa ben dirsi sufficientemente provata la privativa giurisdizione della Gran Corte come collaterale del Prencipe, circa le cessioni, e le dilationi di cui abbiam parlato. Converrà finalmente convincere che ciò vuol contradire, con una fede giurata dell'archivista di Modica, Don Ippolito d'Amico, in cui afferma aver visitade scritture di quel archivio dal 1700 a tutto l'anno 1713 senza che abbia potuto rinvenir una simile altra cessione di beni, o di dilatione quinquennale spedita dal governatore di Modica o dalli passati amministratori, o sia Corte superiore di quel stato ma bensì d'averne trovate molte spedite dalli Viceré di rispettivi tempi per via della Regia Gran Corte. Voglia per dar fine al presente articulo l'attestato di detto archivista spiegato nel tenore che segue. A die primo january 1700 seque et per totum mensem decembry 1713, in eius non invenio letteras cessionis bonorum, et dilatinis quinquennalis emanatas ab Illustrissimi administratori generalibus ditti comitatys neque a curia superiori comitatys nec ab illistrissimi gobrnatoribus, nec alis ministis et officialibs eiusdem comitatus.
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Sicuti etiam perquisitis mattys scripturarum a die primo january usque et pertotu mensem decembry 1713 inveni litteras cessioni bonorum et dilationy quinquennalis emanatus ab excellentissimus Proregibus per viam tribunalis Magna Regia Curia sedis civilis.
E doppo averne molte individulmente numerate e riferite sog giunge et quam plurimas alias qu non calendantur expresse
Dal tenore di cotesta fede scorgerà ogni uno la verità di quanto noi sopra dicemmo, circa l'osser vanza mai alterata rispetto all'uso di questa regaglia e sopra giudicare se qualche clandestino giudizio di cessione di beni o dilazione quinquennale istituito avanti agli ufficiali di Modica, o di una sua Corte superiore come dice l'amministradore averne pronti a produrne gl'esempi debba prevalere la pubblica osser vanza portata da tante lettere della Regia Gran Corte, esequite nel contado senza richiamo del governatore o d'altri ufficiali, cui appartenevasi il doverle contradire. L'ultimo stato è ancor questo, concernente le dilationi quinquennali e le cessioni di beni, che anche colla clausola (lapide non tanto) toccante al solo Prencipe di dispensare, è arrivato a voler introdurre il nuovo amministraore del contado, con tanto innovamento del proprio essere, in cui trovasi nel tempo della pace segnata in Utrecht.
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Articolo quinto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Della potestà di ag graziare i delitti toccante al solo Prencipe Sovrano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Non vi è Regaglia della riser vata sovranità del Prencipe che dovrebbe custodirsi maggiormente, che quella cui deriva la potestà di far grazia ne' delitti che vengono puniti di pena corporale, se ella potesse usarsi da i Baroni e feudatari col solo privileggio del mero misto impero, sarebbe un aprire la strada ad inconvenienti senza numero. Se sarà dunque obbligo del Prencipe che non rimanghino impuniti i delitti dovrà ugualmente invigilare che i vassalli delle baronie e feudi venduti o donati siano puniti delle loro colpe colle pene portate dalle leg gi, senza che venghino per grazia rimesse o diminuite. Mentre ciò può solamente egli fare coll'uso della suprema autorità. Senza d'un special rescritto del Prencipe non può ciascuno rimettere le pene proscritte contro i Rei, fu questa una sentenza del jurisconsulto Paolo nella leg ge acta, de re iudicata. P. Acta ss de aplianda ff. de re iudicata
de ampliada vel minuenda pena damnatorum post sententiam dictam sine princpali authoritat nihil est statuendum
Onde a i feudatari non è lecito di far grazie che delle sole pene pecuniarie loro toccanti potendo rimettere il proprio interesse non già le pene che seco trassero l'infamia del reo o la pena di corpo. Bart: l. Acta ss de amplianda emputo in qualiber alio adcuius bursam pena imposita pertinet et sum comites et barones qui habent regalia in aliquo loco sed penam infamie vel aliam non pecuniariam non possunt.
Clar: ss final: quest: 59:n: 2 addit: ad eundem clar: n°31:32 Giurb: Consil: 74 n°8 Isern : tit: que sint: regalia n 35 col: 2 Hodiern: contr: 30 n°p° et 2 Abbruzz: l. p° ff de Offic: eius quest 29: n° 269 ubi plures
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Le concessioni del mero misto impero non sono atte a trasferire ne' Baroni la facoltà di rimettere i delitti per grazia essendo sentimento comune de' i giuristi, che tal potestà sia delle Regaglie appartenenti ai principi supremi che godono delle rag gioni d'alto impero ne loro stati. Thesau: decis: 21: ibi Osasc: decis: 202 n° p° Mut: super cap: Reg: Alfonsi 256 n° 85
Ed in conseguenza non si senta mai communicata à i feudatari colla sola investitura e privilegio, ancorché contenghi un investimento generale delle regaglie non potendo sentirsi delle Supreme, come al Prencipe riser vate. Lo disse in primo luogo la glossa nella leg ge sopra riferita insegnandoci che le parole del rescritto debban essere speciali perché portino seco la potestà di far grazie. Gloss: l: Acta ss de amplianda verisic: sint Principali
Quid ergo si Principae Rescriptu fuerit allatum, idest Impetratum super hoc. Respond non ei credam nisi dicat non obstante alia lege.
Add ad Clar: ss Final: quest: 59 versic: item n°30 Anna Cap: p° de Vassal: decrep: etat: n° 234 Hodiern : Const : 30 n° 3 Mut: decis :44 n°25
La facoltà giurdizionale communicata dal supremo Prencipe nella concessione del mero misto impero, riguarda solamente il potersi giudicare da i Baroni sopra i loro vassalli nelle cause civili, e criminali l. Imper: ff de Jurisdict:omniu juicatum de Angelis de Offic: Baron: uest 251 n°. p°
Non potrà dunque importare una potestà di comporre, o rimetter le pene de i delinquenti e criminosi. Poiché li rimettere sopra la leg ge, della cui osser vanza può esser solamente disciolto il Principe supremo, che ha la raggione di fare un altra legge. Conobbero i primi nostri padri nelle sacre scritture che sia facoltà di distrug ger la legge e il rimetter le colpe e possa solo risedere nel Supremo Re ed appresso S.
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Marco al capo settimo vediam scritta quella ammirevole interrogazione Quis est hic qui etiam peccata dimittit, unde dimittere pecata est supra legem et non subege. p. relegati ff. de Pen: de Angelis loc : cit: n°2
Hodiern: ubi supr n°8 dove dice si quidem per merum imperiu in facinorosos homines animadvetendi potestas tribuitur ut inquit jurisisconsultus p. imprium ff de jurisd: cons: judic: f. Non autem remittendi pens seu faciendi gratias cum hoc sit quid distintum ab imperio residens in personam regis ad decoram sue persone et legittima extante causa remittit penas delictorum et proptera in privilegius hodie ponantur prerogative iste indilgendi et competendi.
Mastrill: de Indult: cap:2 n°4 Osasc: decit: 202: in fine.
Non mancano degl'autori che scrivendo in favor de i Baroni giudicarono nel privilegio del mero e misto imperio sentirsi compresa la facoltà di far grazie verso i delinquenti. Ma sempre la più commune opinione fu creduta la contraria per le rag gioni da noi considerate, eccetto che e i privilegi vi fusse una special concessione di poter accordare coi rei colle composizioni delle pene e loro remissione, come nel Regno di Napoli quasi universalmente si osser vano i rescritti dell'antiche concessioni de meri misti imperi fatte dal Re Alfonso, con aver ag giunte quei Baroni le quattro lettere arbitrarie solite concedersi. E pure dagl'autori neapolitani vien ristretta la facoltà communicata a i Baroni per potersene solamente ser vire pria che sia cascata la sentenza sopra i facinorosi, mentre poi d'esser quella proferita, non può sentirsi essergli stata dal Re communicata la podestà di distruggere la sentenza contro la disposizione della legge comune. Potranno rivedersi sul presente punto.
Franch: decis: 370 Montan: contr: 69: n°80 et ss. Hodiern: Const: 30: per totum Luc: ad franch: decis: 370: n. é et 2 Ut aly adduntas
Ci siamo spinti a scrivere su questo punto poiché come un grave attentato troviamo assolto per grazia un reo adulterio che con gravissima ingiuria d'una fameglia rimasta invedicata fu sciolto dal carcere senza che sul processo criminale
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cadesse una piccola punizione. Il giorno 21 luglio dell'anno 1716 compar ve questa provvisione dell'amminsitrador di Modica, con tanto abbuso del mero e misto del contado, ed usurpamento delle regaglie del Prencipe. Giunse egli sino a farla comparire in scritto con frase mai d'altri tempi usata: Con conoscimento y esamen delas informaziones, que se refierem, tengo por en che el supplicante sea luogo solvado da la prison en que se ella y absoluo por grazie que la ago se en algo fuere inculpado.
Simili abbusi non devono tolerarsi in pregiudizio della suprema autorità del Prencipe, cui solo è permesso d'aver simili assoluzioni ai criminosi, massime incolpati di delitti che deve punirsi con pene corporali ed alter la relegazione. Oltre a questo abbiam scritto, bisogna far conoscere lo strano innovamento che og gi vol sostenere l'ammnistradore, dalla fede dell'archivista di Modica, che ancor visitato con somma attenzione quel'archivio, e rivolte le scritture dell'anno 1700 fino a 1713 non poté rinvenire una sola grazia conceduta a i rei del contado da passati amministadori o governatori.
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Articolo sesto
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Della podestà di delegare e spedir commisari esecutivi incompetente à i feudatari di Sicilia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una delegazione spedita novamente dall'amministradore di Modica cascataci nelle mani ha dato il motivo i scrivere brevemente su l'abbuso di tal podestà, quantunque prima sia stato scritto particolarmente circa le improprietà e le dissonanze nella maniera di scrivere le lettere delegatorie. Ne i processi criminali fabricati dal commissaro generale Baron di Lorenzo spedito in Modica con piena potestà datagli dalla Gran Corte, e dal Conseglio Patrimoniale, se ne trova uno fatto apposta per far conoscere l'abbusive procedure in cui di giorno in giorno erasi inoltrato l'amministradore. Onde converrà per non ridire quanto si è detto, di rapportarsi al sommario di detto processo, dove si leg geranno le incompetenti iscrizzioni in capo alle lettere, le improprietà della maniera di scriverle, e di drizzarle à le dissonanti comminatorie aggiunte appie di quella delegazione. Rimarrebbe qui di discorrer su l'articolo in rag gione se sia lecito a i Baroni, e feudatari di Sicilia delelgare la giurdzione havuta in forma di mero misto impero, col spedite delegati da un luogo ad un altro benché compreso nelle proprie baronie. Ma troppo ci vediamo sollevati dall'obbligo di esaminar giuridicamente questo articolo da una positiva constituzione, che a questo medemo fine fu scritta in Sicilia, come una legge pragmaticale , durevole, e da doversi osser vare per tutti i tempi e perciò stabilita e publicata col riconoscimento ed autorevole voto del Sacro Conseglio. Ella definisce in modo di leg ge cui fin ora non ha osato alcun d'opporsi fin dall'anno 1648, in cui fu publicata, sotto l'avveduto governo del Cardinal Tribulzio, che stava in luogo di Viceré, che vien Barone o feudatario, che abbi i feudi privileg gi d'usar giurdizione, possa spedir delegati o commissari sia per cause civili o criminali. Il titolo, ed il sommario di questa costituzione basterebbero a spiegare. Il titolo dice:
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De exequtione ad litera et destinatione delegatorum baronibus prohibita.
Ed il sommario spiega concisamente quanto va contenuto nel tenore perciò lasciamo di trascriverlo diffusamente.
Barone prohibentur destinare Algozirios, Commisarios et Delegaty contra vassallos, tam pro cause civili, quam criminali, ac etiam exequtiones ad litaras decernere.
Accioché non possa alcuno de' feudatari allegar distinzioni di privilegi, per sottrarsi della giusta disposizione di detta pragamatica, si leg gono espressi tutti quei magistrati cui per prudente fine, o perché raffigurano in qualche modo la giurdizione della Gran Corte, non venne prohibito l'uso di delegare, e spedire commissari. Potrà leg gersi nel sommario l'eccezione degl'uni, che fa comprendere sotto la lege tutti gl'altri non eccettuati. Jus autem expediendi supra ditta competit tantum Magne Regie Curie, Tribunali Reggy Patrimony et Conistory, Deputati Feudorum, Curie Magistri Portulani , Magistri Secreti, Auditoris Generalis, Magni Admiratus , Judicibus Monti Pietatis et Hospitaly Magni Fidely urbi Panormi.
Non potrà dire altra raggion sua difesa, chi contadice questo punto se non che sentirsi sottratto all'osser vanza delle supreme leggi del Regno, cosa dissonante, che non è lecita dirsi per il solo contado di Modica, essendo ancor questo uno dei cospicui feudi dati col solo utile dominio al Conte Caprera dal Re Martino sotto la riser va positiva del diretto ed alto dominio del Re, sog getto al militare ser vigio, al giuramento di fedeltà, ed al dovuto omaggio come tutti gl'altri. Non è poi vestito Contado sudetto di qualche mero misto che contenghi potestà espresa di spedir delegati, e commissari esecutivi non legendosi nel privilegio claosole che lo dicano o che produchino consenso implicito simile effetto. Ed essendosi sempre riputato come tutti gl'altri, non venne eccettuatala sua girdizione nella riferita pragmatica, come quella del grand'Alimrante del Regno, Duca di Terranova, per quel che riguarda l'uso della giurdizione del mare. Se poi vi sarà giurista che vogli sostenere un sofisma, di non poter il Re moderar gl'abbusi, sì prevedere alla retta direzione del governo colle nove leg gi sotto il colorito pretesto, che quelle vengino da diminuire l'uso de meri misti già molti tempi addietro venduti o donati, sia lecito di rapportarci a quanto verrà scritto nel seguente articolo sopra le costituzionie antica, et ultimamente riser vata da Sua Maestà che riguarda i furti commessi da i banditi ed assassini delle campagne.
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Articolo settimo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Della potestà di far nove leg gi, inseparabile dal Supremo Prencipe, anche sopra i feudi alienati col mero misto imperio. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La più suprema prerogativa de i Prencipi, che non riconoscono in questo Mondo altro superiore che Iddio, è stata sempre quella di far nove leg gi e di publicar statuti in tutti i casi e circostanze di tempo, che il publico benefizio del stato li ricercasse.
Leg: tanta 2 ss sed quia c. de ut: jure enucl:
Questa regalia è di tanta Altezza che non può ad altri communicarsi essendo stata communicata à i soli Re da Dio, acciò possino ben regere e governare i lor popoli, lo legiamo in uno de' proverby del sapientissimo Salamone al capo ottavo Per me Reges regnant, et legum conditores iuxta decernunt Leg:m2 ff. de legib.
Fu perciò creduta da tutti la Potedestà di far leg gi e statuti una Regalia personalissima de i Re, inseparabile dalla corona unita al proprio essere radicata nella sostanza dell'anima del Principato, qualità unita a quella Reg gia Mag gioranza ed Autorità che risiede solamente nella Sacrata Persona del Prencipe, e da molti spiegata il sacrato di sacrati, ed il dritto più proprio della Maiestà Bald: in proem: feudor: Kloctio de Contrib: cap: 3 a n 333 Bodin: lib I de Republica cap: 10 n: 153
La natura di codesta eminentissima prerogativa, che noi diciamo Regalia Mag giore, la rende incommunicabile à i vassalli, ed impedisce i trasferirsi coll'investitura de' feudi, ò concessione di meri misti, per non diminuirsi i supremi dritti di Maestà
Bodin: l. I de Repub: cap: 9 n° 123 Knipsikldt: de Privilegys lib. L 2 cap 4 n 29
Per non dilungare più del bisognevole il presente discorso sopra la verità di questo assioma che non potrà convalidarsi da chi che sia, che abbi letto le Sacre Scritture, e tante leggi communi de' domani, riferiremo solamente una costituzione di
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Federico Imperatore Constit: Imperat: Fideric: de Pace: constant: § volumus la que specialiter ad nostram excellentiam spectant, et Maestati ita coherent ut as ipsa nullo modo avelli possint, ita ut ubi maestas, ibi et hec quoque sint necesse sit.
Da ciò proviene che qualisia claosola distesa nella mag gior ampiezza nelli transferimenti de' meri misti, ancorché dichi d'ogni giurditione, e d'ogni dritto, non possi comprendere le regalie di prima Gerarchia che sono le mag giori e personalissime delli stessi Prencipi, e proprietà reggie della loro persona. Luc: de penna in leg: I cod: 7° versiculo sed pone rex lib: 12 cod: Constant ad statuta Urb: t: I in prelud: a n: 3 et n: 24 Anguian: de leg: lib: 2 contr:12 per totum et n° 3 e 7 Molin: ad Constit : paris: tit: I de fief: parag: I gloss: 5 ver 60 les fief n°53
Onde rimanere nel Prencipe stesso il dritto di far nove leg gi sopra i feudi conceduti a qualsivolglia Barone, e che questi sino tenuti ad osser varle
Muta sup cap: regy Martini cap. 10 tot: 3 n° 81 ad 85 Caruso Glossim : ad prag: ducis Sermonete in proemio gloss: p° et gloss: 4
Non niego per quanto abbiam creduto alcun autore l'uso della podestà di far nove leggi generale che anche comprendano i feudi venduti ed alienati, ma qualche piccola controversia si vede caduta sopra l'applicattione della pena portata dalle stesse leg gi, e statuti novamente pubblicati, e su questo punto tutti affermano di toccare anche al supremo Prencipe il commodo delle pene, ove le leg gi nove siano publicate per il publico bene di tutto lo stato, ò pure in conseguenza delle supreme regaglie che sono riser vate Curd: consig: 152 Menoch: consig: 604 n° 41 Galesta conctrov: 54 a n: 44 Gobb: consult: 102 n° 4 5 6
Non lascia tuttavia l'amministradore di Modica di contradire à quanto sopra è stato brevemente accennato, volendo de facto e senza fomento d'alcuna ragione
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sottrarre il contado dalli osser vanza di quella constituzione publicata l'anno 1687 per special comando del Vicerà Duca D'Ossada, per la conser vazione del publico commercio del Regno, interrotto e perturbato dalli ladri di Campagna, in cui viene disposto che tutti i capitani di Giustizia delle Città, e Terre, del Regno debbano pagare à i derubati il prezzo delle cose rapite, sotto altre pene che tralasciamo di pienamente trascrivere. Pragm: 2 ss 4: 5 tit : 29 de furtis et rapin: tit: 3 impres: per Giusin:
Qual vedesi confermata da Sua Maestà colla particolarità espressa nella Regia ordinanza drizzata alla Gran Corte nell'anno 1714 à 14 giugno. E' veramente da recar maraviglia ad ogniuno il sentire questa novità ultimamente pretesa, ed il vedere farsi incontro ad una pragmatica stabilita col solo riflesso del publico benefizio del commercio di Terra, che si legge universale per tutti i luoghi del Regno, come se fusse il Contado di Modica una provincia à parte, e non feudo conceduto in utile dominio al Conte Caprera, sempre rimasto nella sog gettione della suprema è Regia Autorità del Concedente. Rivolgendo gli occhi addietro fino al principio, in cui fu publicata la cennata pragmatica nell'anno 1682 nel Regnare del Re Catolico Carlo Secondo, non vedimo alcun riclamo dal canto de' i Conti di Modica, in quel tempo tanto considerati nella Corte di Madrid, e da i Governadori del Contado residenti in Sicilia si diede un osseguiosa esequitione, come era il dovere, ad una leg ge che essendo universale per tutti in un Regno, non portava eccezione alcuna di feudatari, ancorché godessero de più favorevoli ed amplissimi privilegy di mero misto Impero. Trovansi nell'archivio della Gran Corte continuata di tempo in tempo le lettere degl'Uffiziali e Capitani di Giutizia delle terre del Contado in cui davano l'avviso de' furti accaduti né loro territory, a tenore dell'obligo ingiontogli dalla Gran Corte per l'esatta osser vanza della riferita pragmatica. Una osser vanza cossì uniforme al dovere si vidde seguita in tutto il Regno, havendo tutti i Baroni conosciuto, che ben la reg gia podestà esercitata dal Viceré di quel tempo col voto de' supremi Ministri, potta ingerirsi né loro feudi e territori col stabilimento d'una nova leg ge che sia universale, ed applicata al publico benefizio.
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Mastril: de Magistr: lib 4 cap 16 n: 240 248 Mag giormente che di rag gion'erano tenuti i baroni stessi mantener sicuri da i ladri i loro territory per la libertà del commercio, e quiete de' vindanti Luc: de penna l. annonay cod: de prepos: milit: Burgos de Bar : leg : 3 taur: n 453 et altri riferiti da Mastri: nel loc: cit: 213
Dall'anno che ebbe origine la legge tanto giusta, e tanto provida l'anno 1713 habbiamo raccolto l'osser vanza degl'uffiziali del Contado, ancor compresi quell'anni scorsi di poi a devoluzione de feudi per la fellonia dell'ultimo Conte Almirante di Castiglia. Nel tempo poi del felicissimo soggiorno di Sua Maestà in questo Regno l'anno 1713 e 1714 sexta Ind.e troviamo anche continuata l'esequtione della cennata costituzione, rinovata col reggio comando per invigorire l'osser vanza e colligate saran rimesse la e copie e fedi authentiche del archivista della Gran Corte, e del Secretario de'ordini della medema. Or trovandosi il contado per dritto di ragion divina et umana, soggetto alle leg gi universali del Regno, come ogn'altro stato e città di Sicilia in feudatari a i Baroni, e pria della pace stabilita tenuto nelle mani dell'amministratori del passato governo, con tutti i riconoscimenti della suprema giurdizione della Gran corte, anzi col inter vento ne i Parlamenti al passo generale de' donativi, ed alle contributioni come ogni altro feudo, del militar ser vizio nelle contingenze delle passate guerre, non potrà da se venir scusata una novità che og gi ved'attaccare il presente amministratore, mentre ne il ricorso ai privilegi di Modica, ne la claosole del suo mero misto, che sempre esagera, senza mai produrle in forma autentica, ne i capitoli di trattati di pace conchiusi in Utrecht, potran giovare o pure sotrarre un feudo dato in utile dominio dalla podestà Regia del sovrano e della suprema giuridizione de di lui collaterale.
+ Illustre Presidente Don Casimiro Drago + De Nicolis Consultore + Avvocato Fiscale Perlongo + Virgilio Avvocato Fiscale
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