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POLITICA INTERNA

Beni E Sudditi Nemici

Le nuove norme pei sudditi nemici residenti in Italia, che la Stefanf ha diramato ieri ai g iornali, non ci soddisfano completamente, perché ci appaiono non decise e precise. Abbiamo· già dimostrato, al pdmo annuncio dei tanto invocati provvedimenti, che non e ra « l'inte rna mento >> quella che veniva o sarebbe stato applicato ai s udditi nemici, ma un semplice divieto di ~aggiorno in determinate località e « l'obbligo di dimo ra» in altre deter m inate località .

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Sta di fatto che i sudditi tedeschi hanno a loro disposizione quattrO provincie, secondo il verbo ministeriale, ma i nostri informatori ci assicurano che le provincie a disposizione dei tedeschi sono ancora 67, se è vero che il prof. Bcloch si sia trasferito da Roma a Siena, come qualcuno, vecchia conoscenza del pubblico milanese, se n'è andato da Milano a Torino. Inoltre le «norme» che abbiamo davanti ammettono delle eccezioni per <e gravi ragioni di equità, di pietà o d'interesse pubblico».

Non comprendiamo bene, quale « interesse pubblico italiano » possa essere tutelato o vulnerato dalla presenza o meno di un suddito tedesco in una certa località. È forse per gravi ragioni d ' interesse pubblico che sfuggirono, sino ad oggi, ad ogn'i internamento i signori [ cen1ura ], pru~sia no autentico, [ cen1ura ] e [ m,mra ] a Torino, del quàle possed iamo la fotografia in uniforme di ufficiale di artiglieria tedesco?

Se l'intçrnamento fosse stato « internamento >> vero e proprio in baracche, allora si potevano anche comprendere certe indulgenze, per « ragioni gravi di pietà»; ma dal momento c he i sudditi nemici possono vivere come vogliono, anche in un grande albergo, la «pietà>) è fuori di questione.

Ma poi anche l'« obbligo di dimora», ché a tale misura si riduce l'inte rnamento, soffre delle eccezioni in quanto il decreto ammette la t< facoltà d i risiedere in una località diversa da quella assegnata». Vero è che questa facoltà è revocabile ad ogni momento e che non può essere concessa, qualora due cittadini italiani non diano garanzie circa la innocuità del suddito nemico, ma in certi luoghi i cittadini che si presterebbero a rendere quest o servizio, sono più di due....

Veniamo ai beni. Noi ci attendevamo un decreto g overnativo di sequestro ; cioè una misura generale per tutta Italia. Al contrario, la facoltà di sequestrare, o meno, i b eni dei sudditi nemici, viene lasciata ai singoli p refetti Ci fosse - almeno - un ordine t assativo ai prefetti di procedere al sequestro dei beni ! È detto inve ce che i prefetti << posso no» fulo, quindi anche non farlo. Ci sono dei prefetti che si affretteranno ad applicare il decreto, n el senso di appro~ttare della facoltà che viene loro concessa : ci sono dei prefetti che - ave ndo mano libera - lasceranno indisturbati i beni d ei sudditi nemici. E si può star certi che la maggiore o minore audacia prefettizia, dipenderà dalla qualità e dall'importanza d ei proprietari dei beni da sequestra re Può verificars i questo caso : che i beni d ei tedeschi in una data prov incia siano sequestrati e, nella fi nitima provincia, rispettati

Ma la faccenda si complica an cor di più, qua ndo si pensi che gran parte del patrimo nio dei tedeschi in Italia - valutato ìn cifra tonda a sei miliardi - ha subito dal 1914 ad oggi le più raffinate truccature neutrali o italiane. Pe r cui può accadere che un povero diavolo dì prefetto qualunq ue, debba, per arrivare al (( bene >> del tedesco, passare sul corpo di qualche italiano o dì qualche neutrale Ora, i prefetti rifuggono p er la Jo ro costituzione organica da queste tragedie e sono rarissime volte capaci d i prendere di fronte certi <i pe2Zi grossi » dai portafogli imbottiti, i quali si valgono anche di p ressio ni politiche, che fanno eserdtare dai s ig nori deputati. Non si pu ò chiedere ai p refetti u n coraggio leonino I I I Tanto più che u n discreto n u mero di questi funzionari preconizzava p iù o meno larvatamcÒtc u n accordo parecchìsta colla Ger mania....

- Dunque : i beni dei sudditi nemici saranno o non saranno sequestrati. Ma nella diffici le ipotesi di un sequestro, le rendite dei beni sequestrati potranno essere pagate ai proprietari. I quali, alla fin e, non ci perderanno nulla, no n essendo esclusa a priori, in seguito a nuovi eventi, una « revoca )> del sequestro. Domandiamo : per qua nto tempo d ovranno essere pagate le rendite ai proprietari dei beni tedeschi? Noi siamo certamente degli inco lti profani in materia d i diritto internazionale, n ella quale materia l'on. Orlando ha fama di cru.estro, ma pensiamo che il Paese avrebbe accolto con vera, intima, profonda soddisfazio ne un d ecreto concepito in questi termini, che - modestamente - ci sembrano precisi.

Articolo 1 - T utti i beni mobili e immobili dei sudditi n emici passano in p roprietà dello Stato italiano.

Articolo 2: - Le rendite di detti beni saranno devolute a un fondo nazionale pro combattenti e loro famiglie.

Un decreto di questo genere semb ra ferire la coscienza g iuridica dei nostri puritani, ma n on v'è altra misura da adottare, per rifarci un poco dei danni immensi che la rapina e la strage perpetrate dai vandali ci hanno inflitto.

I tedeschi ci saccheggiano, ci spogliano, ci rubano tutto. Il bottino « mobile >> fatto dalla Germania in questi tre anni di guerra raggiunge la cifra enorme di alcune decine di miliardi. E noi siamo a!lcora al periodo delle mezze . misure.

Ma quando si decideranno i nostri goverrianti a fare la guerra integrale?

Mussolini

Da Il Popolo d' llalia, N. 20, 20 gennaio 1SH8, V. Pubblicato anche su.ll'edizione di Roma, N. 22, 22 gennaio 1918, V ,

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