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ai residenti in Italia, urge chiarezza”
Il Dott. Cremoni sui dubbi interpretativi dell’art.18 della Convenzione
Pertanto secondo la suprema corte tutte le pensioni - purché non volontarie - ivi inclusa quella di anzianità, hanno come finalità quella della sicurezza sociale. Nella sentenza, inoltre, si fa menzione anche ad una lettera di intenti tra Italia e Francia che ribadisce tale concetto, considerato che la fattispecie oggetto della controversia era proprio la pensione italiana erogata ad un pensionato residente in Francia”.
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sono imponibili solo in questo Stato: quindi solamente in quello in cui si risiede, escludendo di fatto qualsiasi tassazione alla fonte, ovvero dall’altro Stato. Il secondo comma stabilisce poi che qualora il soggetto non fosse tassato dallo Stato in cui ri- siede, per esempio per disposizioni normative interne, allora si deve tornare alla tassazione alla fonte da parte dello Stato da cui viene erogata la pensione. Si tratta invero di una clausola di salvaguardia, per evitare sia la doppia imposizione, sia an- che la mancata imposizione in entrambi gli Stati. Tuttavia è il terzo comma quello che fa nascere la questione del contendere, in quanto prevede che, in deroga al primo comma, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute nell’ambito delle sicurezza sociale debbano essere tassate solo alla fonte, dallo Stato da cui provengono. In pratica”, spiega Cremoni, “il terzo comma prevale sul primo e inverte il principio di tassazione. A questo punto occorre definire cosa si intenda per sicurezza sociale, perché la questione diventa dirimente”. Ed è qui che nascono le difficoltà: “L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è quello di considerare sotto questo profilo le pensioni più come trattamento assistenziale che previdenziale. Di fatto è un’interpretazione restrittiva, che comprende ad esempio quelle di invalidità o le sociali, ma non le pensioni di anzianità. Per l’ordinamento sammarinese, al contrario, l’ambito della sicurezza sociale è stato interpretato anche comprendente quello di natura previdenziale: di fatto tale ambito va a coprire una tutela più ampia del pensionato in tutte le sue accezioni, quindi anche la cosiddetta pensione di anzianità, purché non abbia natura volontaria o facoltativa”. Le due interpretazioni, come si evince, sono divergenti, “ma ad avvalorare quella sammarinese è intervenuta anche la Corte di Cassazione italiana con la sentenza numero 23001 pubblicata il 12 novembre 2010”, ricorda Cremoni, “la quale stabilisce che il temine di sicurezza sociale abbia un contenuto più ampio, tanto di previdenza quanto di assistenza, in base al principio sancito dall’articolo 38 della Costituzione.
“La questione, quindi”, conclude Cremoni, “rientra chiaramente nell’ambito dei rapporti bilaterali tra San Marino e Italia, per cui è auspicabile che giunga a breve un chiarimento definitivo da parte italiana. Sono passati infatti quasi dieci anni dalla Convenzione e il numero dei pensionati residenti in Italia che si trovano purtroppo vincolati ai dubbi su quell’articolo 18 è costantemente aumentato nel tempo, dando corso anche a svariate contestazioni”. Un’urgenza che è stata sollecitata recentemente anche dal CSIR e che è stata inserita tra i punti di discussione della Commissione mista tra San Marino e Italia, il cui percorso è stato rinnovato proprio la settimana scorsa nell’incontro ufficiale del Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari, con l’omologo Ministro italiano, Antonio Tajani.
Il prossimo 31 marzo scadrà il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui al Decreto Legge 16 settembre 2022 n. 134. A ricordarlo è la Segreteria al Territorio, che avverte: “Scaduto il termine la domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria potrà essere ancora presentata ai sensi del comma 9 dell’articolo unico del predetto decreto legge fino al 31 dicembre 2024 con la maggiorazione dei relativi oneri pari al 30%. Come previsto dallo stesso decreto legge, il predetto termine non verrà prorogato e pertanto si invita la cittadinanza ad usufruire dell’ulteriore periodo di tempo previsto per legge per sanare gli eventuali vizi insistenti sugli immobili in proprietà rientranti nelle categorie sanabili ai sensi dalla Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche e integrazioni”. Pertanto “si invitano tutti gli interessati a regolarizzare i propri immobili ad attivarsi quanto prima per presentare la domanda e contattare l’Ufficio Pianificazione Territoriale allo 0549-882165”.
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“Al fine di incentivare la riqualificazione energetica, a partire dall’esercizio 2022, il divieto di cumulo dei benefici fiscali di cui all’art. 68 della Legge 166/2013 e successive modifiche non si applica con riferimento all’imposta sulle importazioni di cui all’art. 33 del Decreto Delegato 51 del 2017 e successive modifiche”.
A spiegarlo, attraverso la Circolare nr. 2 del 2023, l’Ufficio Attività Economiche - Dipartimento Economia.
Questa norma produce effetti sulla ammissibilità dei beni indicati nella tabella di cui all’Allegato D al Decreto n. 51/2017 alle misure di incentivazione della detassazione degli utili reinvestiti prevista e disciplinata dagli articoli dal 61 al 68 della Legge n. 166/2013, consentendo il cumulo di questo beneficio con l’aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni alla quale sono assoggettati.
Il Congresso di Stato, nella seduta del 27/02/2023, ha emanato la Delibera n. 21 (Indirizzo interpretativo e applicativo dell’art. 13, comma 2 della Legge 171 del 2022), che contiene disposizioni per l’applicazione della norma per il periodo d’imposta 2022. Combinando il dettato normativo con i chiarimenti contenuti nella circolare emanata in via congiunta il 09/03/2018 dall’Ufficio Tributario e dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (protocollo n. 27725/2018), e