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Editoriale Gas tariffa indicizzata dal 1° aprile: ecco come

La notizia della nuova tariffa dal 1° aprile ha sorpreso anche il Governo, come abbiamo visto, non tanto perché era stato appena convocato un tavolo di lavoro con le parti economiche per il 4 aprile, ma soprattutto perché c’era tutto l’interesse a vedere come si sarebbe mossa l’Italia, visto che rappresenta per le imprese sammarinesi una sorta di benchmark in chiave competitività. L’aver anticipato, da parte dell’Autorità, tale decisione, ha creato un po’ di confusione. Soprattutto alla luce delle decisioni del Governo italiano che, in vista della scadenza (come i due Decreti del Governo sammarinese) del 31 marzo delle proprie disposizioni, ha presentato proprio in questi giorni il suo Decreto, che prevede l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas fino a giugno, la proroga del taglio dell’Iva al 5% per il secondo trimestre del 2023 e un nuovo credito di imposta fino al 30 giugno per le imprese energivore. Con la nuova tariffazione imposta dall’Autorità, le imprese di San Marino pagheranno di più o di meno rispetto ai loro competitor italiani? La domanda non è solo lecita, ma è fondamentale per tutto il tessuto economico della piccola Repubblica, nella consapevolezza che ogni punto in più di costi si trasforma in un punto in meno di competitività sul mercato internazionale. A spanne, tenendo conto degli sconti e dei bonus predisposti dall’Italia (che San Marino non può attivare, visto che si gioca sull’IVA e sul credito d’imposta), pare proprio che gli energetici costeranno di più. Da qui la domanda successiva: il Governo sammarinese rinnoverà i suoi due Decretibollette?

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Daniele Bartolucci

Il riferimento è il PSV DA maggiorato di uno spread ritarato in base ai consumi. Prevista la scelta tra “variabile” e “fissa”, ma non subito

Anche la tariffa del gas sarà indicizzata come quella dell’energia elettrica. La prima al PSV DA, la seconda al PUN ed entrambe scatteranno sui consumi a partire dal 1° aprile. L’Autorità ha deliberato infatti il nuovo meccanismo di calcolo, come annunciato nei giorni scorsi, confermando la previsione che si potrà scegliere tra la tariffa “variabile” e una “fissa” (su entrambi gli energetici), ma non subito, bensì tra qualche mese, una volta approntata la tecnologia necessaria a tali cambiamenti. Nell’atto, però, si conferma anche che la richiesta dell’AASS di passare all’indicizzato era già stata presentata a ottobre: non è difficile, a questo punto, capire perché il Segretario competente, Lonfernini, aveva denunciato “una decisione tardiva”.

Bartolucci alle pagg. 6-7

Coordinare e innovare le disposizioni in materia di servizio elettronico di recapito certificato nonché di comunicazione telematica tra utenti e Amministrazione: è questa la “mission” del Decreto delegato numero 51 del 2023. Rimandando il lettore al testo integrale (scaricabile sul portale del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo su, Capo II, dedicato ai “Servizi elettronici di recapito certificato e domicilio digitale”. Un servizio elettronico di recapito certificato( SERC), consente la trasmissione di documenti elettronici fra soggetti, pubblici o privati, per via telematica e fornisce prove relative al loro trattamento proteggendoli dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate. Il SERC soddisfa i seguenti requisiti: a) garantisce, con un elevato livello di sicurezza, l’identificazione del mittente; b) garantisce l’identificazione del destinatario prima della consegna dei dati; c) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato per la firma elettronica, in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; d) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; e) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata. I SERC utilizzabili ai fini del Decreto sono autorizzati dall’Autorità ICT, fatto salvo il SERC già autorizzato alla data di entrata in vigore del DD.

Documenti via SERC: gli effetti giuridici I documenti elettronici trasmessi mediante SERC fra soggetti, pubblici o privati, dotati di domicilio digitale godono: a) della certezza dell’invio da parte del mittente dotato di domicilio digitale; b) della certezza della loro consegna al destinatario dotato di domicilio digitale; c) della presunzione di integrità dei dati e documenti in essi contenuti. La trasmissione di documenti elettronici tramite SERC fra soggetti, pubblici o privati, dotati di domicilio digitale equivale alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, la notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative può essere eseguita

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