Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta

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LINEE GUIDA | SNPA 33/2021

1. INTRODUZIONE Il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) svolge attività di valutazione tecnico-scientifica a supporto delle azioni pubbliche di tutela contro i danni ambientali secondo l’organizzazione e l’attribuzione di competenze previste dalla legge n. 132/2016, istitutiva dello stesso SNPA. La legge, infatti, attribuisce al SNPA le funzioni di “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno all’ambiente” (art. 3, comma 1, punto d, della legge n. 132/2016). Le azioni pubbliche di tutela contro i danni ambientali competono, nel vigente ordinamento, al Ministero dell’ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero dell’ambiente). Dal 2017 operano in ambito SNPA, come strutture integrate e organizzate per le attività in materia di danno ambientale, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA, ARTA e APPA, di seguito Agenzie). Tali strutture assicurano le istruttorie di valutazione per numerosi casi distribuiti su tutto il territorio nazionale e promuovono e sviluppano, attraverso gruppi di lavoro, studi e approfondimenti tecnico-scientifici in materia di danno ambientale. Gli strumenti principali di questa sinergia sono, come si illustrerà, le Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale e la Delibera SNPA n. 58/2019. In Italia, da più di venti anni, l’attività di valutazione di molti danni all’ambiente e di individuazione delle relative misure di riparazione è affidata in via principale ad un organo tecnico, pubblico, specializzato nelle tematiche ambientali. L’iniziale supporto al Ministero dell’ambiente nelle azioni attivate ai sensi della prima legge italiana

sul danno ambientale (legge n. 349/86), assicurato fin dai primi anni Duemila dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e dei Servizi Tecnici (APAT), ha trovato prosecuzione, dal 2008, nelle attività dell’ISPRA 1 e, successivamente, in quelle del SNPA, come detto operativo dal 2017. L’istituzione del SNPA ha fornito all’ente centrale: - uno strumento di analisi ambientale di dettaglio (a scala locale) in grado di garantire l’efficienza nelle attività di valutazione richieste dal Ministero; - la possibilità di approfondire aspetti metodologici di natura tecnica e scientifica, attraverso il confronto tra diverse professionalità ed esperienze specialistiche. In questo nuovo assetto organizzativo, in particolare, l’attività di valutazione tecnica dei danni ambientali è chiamata a confrontarsi con le importanti modifiche normative che, a partire dal 2006, hanno caratterizzato il quadro di riferimento. Nel 2006, infatti, importanti novità sono state introdotte nella normativa nazionale previgente (rappresentata, come premesso, dalla legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell’ambiente), per effetto del recepimento della direttiva europea 2004/35/CE (relativa alla responsabilità in materia di danno ambientale) avvenuto con l’adozione del Testo Unico dell’Ambiente (Dlgs 152/2006). La direttiva del 2004, recepita nella parte sesta del Dlgs 152/2006, ha introdotto, in particolare, l’obbligatorietà di un risarcimento in forma specifica del danno (le misure di riparazione sono realizzabili solo ed esclusivamente con interventi in concreto), in riferimento a danni individuati come impatti significativi e misurabili su specifiche risorse naturali. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - istituito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. 1

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