Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta

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LINEE GUIDA | SNPA 33/2021

In riferimento alla tipologia “Impianti industriali ed energetici” il maggior numero di condizioni ambientali è relativo alla componente Ambiente idrico a seguire le componenti Suolo e sottosuolo, Atmosfera, Biodiversità, Rumore e Vibrazioni, Paesaggio e beni culturali ed infine Campi elettromagnetici. 5.1.2

Non corretta applicazione della procedura di VIA e possibili ripercussioni ambientali

Come descritto precedentemente, la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile; in alcuni casi, nonostante l’applicazione della procedura di VIA, errori nella fase di valutazione da parte del proponente o dell’autorità competente, illeciti o inadempienze possono alimentare situazioni di danno ambientale. Le circostanze in cui possono verificarsi tali situazioni sono principalmente legate a: - inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali impartite nel decreto di VIA, - modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di valutazione ambientale, - assenza di procedura di valutazione ove prescritta. In questi casi il T.U. ambiente (art.29) fornisce all’autorità competente lo strumento delle Sanzioni, introdotto per la prima volta in ambito VIA con le modifiche operate dal Dlgs 104/2017, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. Il Sistema Sanzionatorio previsto in ambito VIA può essere applicato, salvo che il fatto costituisca reato, nelle circostanze sopra riportate; in questi casi l’autorità competente può procedere con differenti gradi di intervento:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente. In particolare, nel caso di progetti realizzati in assenza di procedura di valutazione, ovvero in caso di annullamento dei provvedimenti, l’autorità competente assegna un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento; scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In tale circostanza la Corte di Giustizia Europea (Corte Giustizia UE C-196/16 e 197/16) si è espressa in merito alla possibilità di una VIA “ex post” indicando che è legittima una valutazione di impatto ambientale a posteriori da effettuarsi, cioè, su un impianto o un’opera già realizzati e in esercizio e sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la VIA. Questa possibilità è data a due condizioni: la prima è che le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle, la seconda che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione anche l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

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