LINEE GUIDA | SNPA 33/2021
I proventi derivanti dall’applicazione delle Sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale previste dall’art.29 del T.U. ambiente sono riassegnati al Ministero dell’ambiente per essere destinati a: miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. E’ opportuno rilevare che le circostanze in cui possono verificarsi tali situazioni - potenzialmente fonte di Danno ambientale - non sempre scaturiscono da comportamenti dolosi da parte del proponente; nel caso di inadempimento delle condizioni ambientali la loro mancata ottemperanza può essere legata anche alla complessità del quadro prescrittivo, alla poca chiarezza delle condizioni ambientali stesse o a difficoltà nella loro attuazione. A tal proposito il MATTM nel 2015 ha emanato il D.M. 308 con lo scopo di definire uno standard per i quadri prescrittivi al fine di potenziare il sistema di controllo per l’ottemperanza alle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità. Il Decreto Ministeriale, ai cui lavori ha partecipato anche ISPRA, definisce il format dei quadri prescrittivi dei decreti con l’obiettivo di ridurre al minimo la discrezionalità e l’interpretazione, fornendo indicazioni chiare ed efficaci riguardo la singola condizione ambientale: la fase di attuazione, i contenuti tecnici, la definizione delle tempistiche, l’identificazione delle competenze. 5.1.3
Mitigazioni e compensazioni nell’ambito della procedura di VIA
Il tema delle misure di mitigazione e compensazione è strettamente connesso alla prevenzione del danno 62
ambientale sia per le peculiarità stesse degli interventi di mitigazione sempre funzionali alla prevenzione degli impatti e quindi del potenziale danno ambientale, sia per il fatto che la loro eventuale non realizzazione, spesso legata alla mancata ottemperanza delle condizioni ambientali, può dar luogo a fenomeni di danno ambientale. È necessario segnalare però che i termini mitigazione e compensazione in ambito VIA assumono un significato diverso rispetto a quanto utilizzato nel campo del danno ambientale, appare quindi utile descriverne brevemente i caratteri peculiari. Le misure di mitigazione sono parte integrante del progetto e relative alle sue fasi di vita (costruzione, esercizio ed eventuale dismissione); sono distinguibili in due tipologie a seconda dell’obiettivo atteso in riferimento agli impatti: - prevenzione (misure modificative del progetto o di ottimizzazione progettuale che intervengono direttamente sulle scelte progettuali: gestionali, tecniche, estetiche); - riduzione (misure collegate agli impatti, finalizzate alla minimizzazione degli stessi: possono essere interventi attivi, che agiscono direttamente sulla sorgente d'impatto e passivi, che agiscono direttamente sul ricettore dell'impatto o sulle vie di propagazione allo stesso). Le misure di compensazione ambientale sono finalizzate al riequilibrio del sistema ambientale, per compensare gli impatti residui, nei casi in cui gli interventi di mitigazione non riescano a coprire completamente gli stessi; tali misure, spesso necessarie nel caso di interventi a grande scala o di grande incidenza, possono essere localizzate all’interno dell’area di intervento, ai suoi margini ovvero, se non vi è altra possibilità, in un’area esterna.