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L’importanza di chiamarsi Terzo Settore
from Stadium n. 2/2022
by Stadium
Nel RUNTS lo Sport dilettantistico è incluso espressamente tra i settori di attività di interesse generale degli enti, a prescindere dal riconoscimento CONI
di Jessica Pertinacci
Sport e Terzo Settore, il connubio che supera incertezze e disparità. Come noto, la riforma dello Sport, avviata con Legge delega 86/2019, ha suggellato il rapporto con la normativa del Terzo Settore ammettendo espressamente la possibilità che associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) assumano anche la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) mediante l’iscrizione nel relativo Registro (RUNTS). Un riconoscimento che conferma l’impostazione del Codice del Terzo Settore (CTS), ove lo Sport dilettantistico è incluso espressamente tra i settori di attività di interesse generale degli enti, a prescindere dal riconoscimento CONI. L’accesso al RUNTS non pone dunque gli enti sportivi di fronte ad un bivio, ma è la stessa norma che sdogana la rilevanza della doppia qualifica ASD - ETS (o quella specifica di Associazione di Promozione Sociale, APS). Ciò anche e soprattutto in ragione della possibilità di cumulare i vantaggi legati al Terzo Settore a quelli dello Sport: si pensi, ad esempio, ai fondi riservati agli ETS, alle agevolazioni introdotte nel CTS sull’utilizzo delle sedi e alle forme di amministrazione condivisa previste tra PA ed ETS in deroga al codice degli appalti. Fattori, questi, che dovranno essere valutati nel complesso dagli enti, unitamente a quelli di carattere fiscale. Va anche considerato che gli enti sportivi che accedono ora al Runts non perdono il regime agevolato di cui alla L. 398/91, che verrà infatti disapplicato solo al momento in cui interverrà il vaglio UE sui nuovi regimi fiscali del CTS.
Con la precisazione che, una volta intervenuta l’autorizzazione UE, tali enti potranno in ogni caso beneficiare dei nuovi regimi forfetari previsti dal Codice (es. quello dell’art. 86 del CTS, ove l’ente abbia la veste di APS). Una novità che permetterà al mondo sportivo, peraltro, di evitare gli effetti negativi legati alle novità IVA, in vigore del prossimo 1° gennaio 2024. Un elemento che potrà agevolare gli enti sportivi nell’ingresso nel Terzo Settore riguarda la compatibilità con le attuali norme previste per il c.d. lavoro sportivo.
Sul punto vale la pena notare come non sussista alcuna forma di incompatibilità; pertanto, gli enti – anche in caso di iscrizione al Registro del Terzo Settore – potranno continuare a fruire di queste agevolazioni. Resta tuttavia da sciogliere il nodo sulla disciplina fiscale e previdenziale sul lavoro sportivo introdotta dalla riforma Sport su cui ci sono ancora tante incertezze. Altro fattore da considerare riguarda, poi, le diverse tempistiche di attuazione delle due riforme. Il Registro del Terzo Settore è infatti già operativo dallo scorso novembre e le norme recate dal Codice sono già efficaci per gli enti iscritti nel suddetto registro o che rivestono la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e Organizzazione di Volontariato e che stanno ora trasmigrando nel RUNTS dai previgenti registri di settore. Discorso diverso, invece, per il Registro CONI delle ASD/SSD che non ha ancora passato il testimone al Registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport, che sarà avviato non prima del 31 agosto prossimo (art. 17bis Dlgs 39/2021). Da quella data occorrerà poi attendere ulteriori 6 mesi per l’emanazione del decreto volto a regolare il funzionamento del registro.