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La gestione dei centri estivi da parte di ASD e SSD
from Stadium n. 2/2022
by Stadium
Fisco&Sport
di Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista docente presso Scuola Regionale dello Sport Marche
La gestione dei centri sportivi estivi (o camps ) da parte delle ASD ed SSD è un’attività sempre più diffusa, allo scopo di garantire ai bambini ed ai ragazzi in età scolare degli spazi di socializzazione e di promuovere le attività sportive praticate dai sodalizi, dando, nel contempo una risposta alle esigenze dei genitori che lavorano. Le attività svolte possono essere di natura sportiva ma anche ludica e culturale e, quando offerte per tutta la giornata, comprendono il servizio mensa e/o di assistenza durante i pasti. In alcuni casi vengono organizzati anche dei soggiorni di qualche giorno in località marine o montane. Tali attività devono essere correttamente inquadrate sotto gli aspetti tributario e giuslavoristico. Non rientrano nell’esame del presente articolo gli aspetti amministrativi/autorizzativi, di sicurezza dei luoghi di esercizio dell’attività ed assicurativi, che, pure, devono essere oggetto di attenta verifica.
L’inquadramento tributario
In linea di principio, trattandosi di attività operate a fronte di corrispettivi specifici (rette/quote di partecipazione), la natura di tali prestazioni è di tipo commerciale (art. 148, c. 2, Tuir e art. 4, cc. 3 e 4, DPR 633/1972). Ne deriva che i corrispettivi incassati devono essere assoggettati ad IVA, e gli eventuali utili conseguiti concorrono a formare il reddito imponibile del sodalizio. Qualora l’attività fosse organizzata da una ASD in possesso del solo C.F. occorrerà verificare che la stessa abbia natura meramente occasionale, nel qual caso potrà essere considerata come “reddito diverso” e non comporterà l’obbligo di apertura della P.IVA. Obbligo che invece scatterà qualora l’attività sia resa in maniera continuativa, ancorché non abituale, e con organizzazione specifica. Qualora l’ASD/SSD abbia operato l’opzione per la L. 398/1991 i corrispettivi ed il reddito derivanti dalla gestione dei centri estivi possono usufruire delle agevolazioni sia formali (esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi) che sostanziali (versamento dell’IVA in misura del 50% e concorrenza al reddito dei ricavi nella misura forfettaria del 3%) previsti da tale legge. Si ricorda a tal fine che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circ.re 18E del 01/08/2018), non tutte le attività commerciali possono usufruire dell’agevolazione 398, ma solo quelle “connesse alle attività istituzionali” svolte dalle associazioni. Ne deriva che i corrispettivi conseguiti potranno beneficiare dell’agevolazione solo qualora l’attività svolta in via principale nell’ambito del Camp sia di natura sportiva (nell’ambito delle attività riconosciute dal CONI). In tal caso, anche le attività “collaterali” (servizio di mensa, trasporti, attività culturali etc) potranno essere considerate “connesse”. Ulteriore condizione posta dall’Agenzia delle Entrate è che le attività connesse siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva e senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato. Qualora, invece, l’attività effettiva o principale sia di natura “non sportiva” (culturale, doposcuola, ristorazione, o anche attività sportive “non riconosciute”) la stessa non potrà, sempre secondo l’interpretazione restrittiva dell’AdE, beneficiare dell’agevolazione. La regola generale della natura commerciale dell’attività trova però un’eccezione qualora la stessa sia svolta dai sodalizi sportivi in favore di propri soci o tesserati. In tal caso i corrispettivi potranno beneficiare – previo il rispetto di specifiche condizioni - della c.d. “de-commercializzazione”, cioè dell’equiparazione degli stessi, ai fini tributari, alle entrate istituzionali pure, rappresentate dalle quote associative. In sostanza, tali corrispettivi potranno non essere assoggettati ad IVA e non concorrere alla formazione del reddito imponibile (art. 148, c. 3, Tuir e art. 4, c. 4, DPR 633/1972). Le condizioni affinché sia possibile beneficiare di tale agevolazione sono le seguenti: 1. il sodalizio deve essere riconosciuto ai fini sportivi dilettantistici (iscrizione Registro CONI); 2. lo statuto deve contenere le clausole speciali previste dall’art. 148, c. 8, Tuir e deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate (e tali clausole devono essere effettivamente rispettate); 3. sia stato inviato all’Agenzia delle Entrate il modello EAS; 4. i fruitori del servizio siano soci o tesserati dell’ASD/SSD; 5. l’attività svolta sia conforme alle finalità istituzionali dell’ente e, in particolare, sia di natura sportivodilettantistica (compresa l’attività didattica) nelle attività riconosciute dal CONI. In relazione al punto n. 4 è importante verificare che la qualifica di associato o tesserato sia regolarmente acquisita PRIMA della fruizione del servizio e/o del pagamento del corrispettivo, con l’importante precisazione che il tesseramento necessita di certificazione medica (agonistica o non agonistica) secondo le regole della FSN/EPS cui è affiliato il sodalizio. Verificandosi tutte le condizioni sopra descritte, potranno beneficiare della de-commercializzazione anche le eventuali attività collaterali connesse agli scopi istituzionali, per le quali valgono le considerazioni sopra esposte, naturalmente a condizione che non costituiscano l’oggetto principale od esclusivo del camp. Poiché spesso, in sede di verifica, in presenza di attività diverse dalle sportive, AdE contesta la commercialità dell’intero corrispettivo, bisogna verificare se sia opportuno, o necessario, distinguere il corrispettivo dei servizi sportivi puri e di quelli strettamente connessi da quello dei servizi accessori e non connessi, assoggettando ad IVA e tassazione solo questi ultimi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta, a tal fine, alla gestione di eventuali “viaggi o vacanze sportive”: in tal caso è opportuno che la gestione del pacchetto turistico (trasporto, soggiorno e pasti) sia affidata ad un Tour Operator, limitando il sodalizio alla gestione delle attività sportive.
L’inquadramento dei collaboratori
Le medesime valutazioni vanno operate anche a livello di inquadramento dei collaboratori che operano nell’ambito del camp: nella misura in cui l’attività svolta sia di natura sportiva (riconosciuta dal CONI), questi potranno essere inquadrati come istruttori o tecnici sportivi, e potranno beneficiare del trattamento agevolato sia ai fini tributari che previdenziali previsto dall’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir (i c.d. “compensi sportivi”). A tal fine dovranno essere rispettate tutte le condizioni richieste dalla norma e confermate dalla giurisprudenza della Cassazione, ed in particolare l’attività del collaboratore non deve rappresentare l’oggetto della propria professione abituale, né deve essere svolta in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.