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Lavoro sportivo a rischio

RIFORMA DELLO SPORT: PASSI IN AVANTI CON L’AVVIO DEL NUOVO REGISTRO, MA RESTANO LE INCOGNITE SUL LAVORO SPORTIVO. COME NOTO, LE TANTE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD E SSD) SONO ATTUALMENTE COINVOLTE IN UN’OPERA DI RESTYLING DELLA PROPRIA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE. LE NOVITÀ INTERESSANO SIA GLI ENTI SPORTIVI IN PRIMA PERSONA SIA I COLLABORATORI DI QUESTE REALTÀ.

di Jessica Pettinacci

Diversi gli step ancora da attuare, subito dopo la tornata elettorale. Un primo aspetto riguarda il lavoro sportivo. Le norme, contenute nel Dlgs 36/2021, non sono ancora operative e non saranno efficaci prima del 1 gennaio 2023. Va peraltro considerato che, nelle more della sua operatività, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto correttivo recante modifiche all’attuale decreto 36. La bozza in questione deve tuttavia ancora essere sottoposta al vaglio parlamentare, con il rischio di non vedere la luce prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sul lavoro sportivo. Tra le modifiche, basti pensare ad esempio all’introduzione di una presunzione assoluta che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ove la prestazione sportiva non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli Organismi del CONI. Per i contratti di co.co.co. e quelli di lavoro autonomo lo schema di correttivo prevede poi una soglia di esenzione contributiva per i compensi annui fino a 5mila euro e un’aliquota contributiva, per la parte eccedente, pari al 24 o 25%. Ai fini fiscali l’esenzione resterebbe ferma entro il plafond di compensi annui fino a 15mila euro, per ogni tipo di rapporto di lavoro. Le agevolazioni migliorerebbero l’impianto ora derivante dal decreto 36, ma resta ancora qualche nodo da sciogliere. Vale a dire la necessità di avere una qualificazione univoca del rapporto di lavoro. Ciò in quanto il parametro delle 18 ore settimanali prescinde dall’entità del compenso erogato ponendo sullo stesso piano realtà associative differenti e favorendo, a ben vedere, quelle più strutturate a discapito dell’associazionismo di base. Altra novità per le ASD/SSD riguarda, poi, il nuovo Registro sport. Quest’ultimo è divenuto operativo lo scorso 31 agosto con l’entrata in vigore del Dlgs 39/2021, segnando il definitivo venir meno del Registro CONI 2.0. Una novità non di poco rilievo considerando le centinaia di migliaia di ASD/SSD interessate nella procedura di trasmigrazione da un elenco all’altro. Sul punto, restano tuttavia da chiarire le modalità di raccordo con il Registro unico del Terzo Settore, tenuto conto che non pochi saranno gli enti sportivi dotati della doppia qualifica (ETS/ASD e SSD). Ulteriore aspetto riguarda poi l’acquisto della personalità giuridica. La riforma Sport ha previsto la possibilità per le ASD di ottenere, in deroga al dPR 361/2000, la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro affidando al Notaio il controllo di legalità sostanziale sugli atti costitutivi. Una previsione introdotta sulla falsariga di quanto già recato dal Terzo Settore e che deve tuttavia coordinarsi con l’intero impianto della riforma. Ciò anche considerando che, in base al tenore del decreto 39, la presentazione della domanda di iscrizione è una competenza riservata ai soli Organismi sportivi del CONI.

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