INTRODUZIONE
L'attuale "[…] fase dell'evoluzione del diritto del mare […]"1 presenta una complessità ignota all'umanità delle epoche pre - moderne. Finché l'uomo considerava il mare soltanto fonte di alimentazione e via di comunicazione, esclusiva o alternativa a quella terrestre, il diritto del mare e dei fondali marini, poteva ben essere ispirato alla regola della libertà, asserita dal diritto greco in poi2, "[…] come principio assoluto […]"3; in tali condizioni non erano concretamente possibili problemi né di scarsità delle risorse,
costituite
dalle
sole
specie
commestibili,
che
per
natura
si
riproducono con rapidità sufficiente a ripianare i consumi di un'umanità arcaica, né di conflitti per l'occupazione della stessa superficie, salvo situazioni istantanee e puntuali, quali quelle del transito simultaneo di due o più navi. Le scoperte geologiche di ricchi giacimenti di combustibili fossili4 e di cospicue varietà di minerali sui fondi e nei sottofondi marini, l'interesse della nascente industria al migliore rendimento di quegli stessi combustibili rispetto al legno, le scoperte della chimica sulle particolari proprietà degli acciai legati5 e le conquiste dell'ingegneria, divenuta in grado di progettare e realizzare strutture resistenti ed abitabili dall'uomo nelle condizioni più estreme e per periodi non brevi, hanno introdotto l'interesse e la possibilità di occupare stabilmente aree di mare sempre più lontane dalla costa, e di consumarne irreversibilmente le risorse non viventi, non diversamente da quanto accadeva, fino a quel momento, soltanto sulla terraferma. Il contemporaneo diritto del mare deve continuamente affrontare il problema
del
carattere
potenzialmente
illimitato
dell'espansione
della
tecnica, della necessità di porre limiti all'utilizzo disinvolto delle nuove conoscenze, per proteggere la natura e difendere le libertà tradizionali; deve S. CARBONE et al., Istituzioni di diritto internazionale, Giappicchelli, Torino 2006, pag. 411. 2 Più precisamente, dal diritto rodiota (1500 a. C.) in poi. Liberamente tratto da R. ANAND, Origins and developments of the law of the sea, Martinus Nijhoff Publishers, L'Aia (Paesi Bassi) 1983, pag. 11 e seguenti. 3 S. CARBONE et al., Istituzioni cit., pag. 410. 4 Ovvero gli idrocarburi, sommariamente distinti in petrolio, carbone, gas naturale. 5 Ovvero costituiti anche da elementi diversi dal semplice ferro e carbonio, quali il manganese. 1 1