Uomini e Trasporti n. 359 Luglio 2020

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PAROLE DIRITTE

DIZIONARIO GIURIDICO APPLICATO AL TRASPORTO

QUANDO SI DICE…

TEMPI DI PAGAMENTO N

egli scorsi numeri si sono esaminate alcune delle norme che rendono peculiare la tutela dei

crediti nel settore dei trasporti. Tuttavia, fra le criticità con cui devono confrontarsi molti autotrasportatori, non vi è solo quella della tutela del proprio credito strettamente intesa, ma anche quella di individuare le modalità più adatte per far sì che i noli pattuiti siano

Le sanzioni applicabili in caso di pagamenti successivi ai 90 giorni possono essere applicate con retroattività quinquennale rispetto a ciascuna violazione. Gli esborsi complessivi richiedibili ai committenti inadempienti, quindi, potrebbero essere di importo assai elevato, probabilmente superiore a quanto previsto dalla normativa che disciplina i tempi di pagamento nel settore agroalimentare

corrisposti entro tempi ragionevolmente brevi. La tematica, da sempre centra-

sporto di merci su strada».

le per il corretto equilibrio finanziario

Al fine di garantire l’effettività della nor-

delle imprese di autotrasporto, risulta

ma, il comma 14 ha introdotto un mecca-

oggi attuale, in quanto al centro del

nismo sanzionatorio con cui si prevede

confronto politico con le categorie, in vi-

agamento avv che, ove il pagamento avvenga oltre il

sta di preannunciati possibili interventi

antesimo giorno dalla data di emise novantesimo

normativi: appare, quindi, interessante

sione della fattura, alla violazi violazione «con-

rammentare quali siano, a prescindere e

p segue la sanzione amministrativa pecu-

da eventuali future novelle, le norme me

aria pari al 10 perr cento dell’importo dell im niaria

che già oggi attribuiscono talune forme orme

lla fattur unque non on infe inferiore a della fattura e comunque

di tutela relativamente alle tempistiche stich

00 euro». Ai sensii del successivo ccessivo essiv com1000

di pagamento delle fatture emesse sse da-

ma 15, tali vio az ni «sono ono constatate constata violazioni

gli autotrasportatori nei confronti onti deii

d dalla Guardia a di di F nanza e dall’Agen dall’Agenzia dall’Age Finanza

propri committenti.

d elle Entrate e in o casione e dei controlli con delle occasione

Il comma 12 dell’art. 83 bis del el D.L. D

nari effettuati ttuati pr ordinari e straordinari presso

112/2008 prevede che «il termine mine di

ne di individuare viduare le mole imprese». Al fine

pagamento del corrispettivo relativo tivo ai

on cui, a seguito eguito de dell’acdalità pratiche con

contratti di trasporto di merci su strada rada

elle violazioni, oni, si debba de certamento delle

non può, comunque, essere superiore ea

e sanzio sanzioni, iil procedere a comminare le

sessanta giorni, decorrente dalla data

ministero delle lle Infrastrutture e dei Tra-

di emissione della fattura da parte del

sporti, con direttiva 10 ottobre 2014, ha

creditore». Al fine di rendere effettive le

rito come, su segnalazione di A chiarito Agen-

tempistiche di pagamento indicate, la

ate e Guardia di Finanza, le zia delle Entrate

medesima norma prosegue statuendo

sanzioni amministrative debbano esse-

che «è esclusa qualsiasi diversa pattui-

re comminate dagli uffici della motoriz-

zione fra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore […]». La normativa vigente, dunque, è assai chiara nell’affermare l’inderogabilità delle tempistiche di pagamento delle fatture degli autotrasportatori, fissate ex lege in 60 giorni. Il comma 13bis, poi, aggiunge che le suddette disposizioni in tema di tempistiche di pagamento «si

zazione civile competenti per territorio,

applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di tra-

ai committenti inadempienti, potrebbe-

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indicando dettagliatamente il procedimento da seguire a tal fine. La natura giuridica delle sanzioni applicabili in caso di pagamenti successivi ai 90 giorni, fa sì che le stesse possano essere applicate con retroattività quinquennale rispetto a ciascuna violazione: ne consegue che gli esborsi complessivi, astrattamente richiedibili ro essere di importo assai elevato e, in taluni casi, probabilmente anche supe-

riore a quanto previsto dalla normativa (per certi versi similare) che disciplina le tempistiche di pagamento nel settore agroalimentare. A ben vedere, dunque, la normativa vigente ha introdotto già da molti anni una serie di efficaci norme a tutela delle tempistiche di pagamento delle fatture de degli autotrasportatori. Tuttavia, come in pa passato è spesso accaduto con svaate n riate norme a tutela dell’autotrasporto, a che le disposizioni contenute ai comanche m mi da 12 a 15 dell’art. 83bis D.L. 112/2008 so o quasi qu sono totalmente disapplicate e ci ciò, talv talvolta, anche a fronte di espresse e documentate ocu segnalazioni inoltrate a le co alle competenti autorità da parte di vetto vettori che non abbiano viste rispettate le inderogabili in tempistiche di pagamento prescritte dalle norme richiamate. Di conseguenza, potrebbe essere utile chiedersi se non sia opportuno arricchire l’attuale dibattito politico dedicato alle tempistiche di pagamento con richieste finalizzate a garantire il rispetto dell’impianto normativo già esistente, la cui disapplicazione comporta danni non solo per le imprese di autotrasporto e per gli operatori della filiera, ma anche un danno erariale in capo allo Stato, che sta rinunciando a introitare sanzioni amministrative il cui ammontare potrebbe potenzialmente essere di importo assai elevato.


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