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SUPERBONUS - 4 BASTA DUBBI, PAROLA DI ENEA

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SUPERBONUS - 4

BASTA DUBBI PAROLA DI ENEA

Un ingegnere dell’ente chiamato a controllare l’applicazione degli incentivi fiscali chiarisce i punti controversi delle norme. Perché la legge sui bonus ha messo tutti d’accordo su un punto: non è per nulla facile da seguire

Valentina Anghinoni

In occasione del webinar del 22 settembre scorso (Superbonus del 110% - opportunità e criticità) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona, i partecipanti collegati hanno posto numerosi quesiti. A rispondere, tra i relatori, è stato anche Domenico Prisinzano, ingegnere dell’Enea, che ha precisato una serie di punti che vale la pena di riportare.

Eco o super?

Prima precisazione: il superbonus si inquadra all’interno della normativa dell’ecobonus. Comprende, infatti, alcuni interventi già previsti dall’ecobonus per i quali la percentuale di detrazione è stata elevata al 110%, ed è stata inoltre modifi-

Domenico Prisinzano, ingegnere dell’Enea

cata la durata del rimborso fiscale, ridotto da dieci a cinque anni relativamente alle spese sostenute (se non ci sarà proroga) dal luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Differenze tra eco e super

L’articolo a cui si fa riferimento per il superbonus è il 119 del Decreto Rilancio, dove è specificato che l’aliquota del 110% si applica ad altri interventi che erano previsti dall’ecobonus (quello al 65% per le singole unità). Sono compresi, dunque, tutti gli interventi che non hanno le caratteristiche di un intervento trainante (che rimane fondamentale), perché se così non fosse verrebbero aggirati i requisiti tecnici e i limiti di spesa previsti dal comma 1 e comma 2. Sempre a questo proposito, un altro quesito posto all’esperto dell’Enea ha riguardato il tema del limite di spesa applicato agli interventi trainati. Per prima cosa, occorre specificare che esiste una differenza di linguaggio tra il decreto 63/2013, relativo al cosiddetto ecobonus, e il Decreto Rilancio, che ha esteso la detrazione d’imposta al 110% (il superbonus). Mentre quest’ultimo fa riferimento a un limite di spesa per ogni singolo intervento, l’ecobonus generalmente si focalizza sul concetto di detrazione massima: se si vuole convertire il limite ammissibile di spesa, occorre dividere l’importo relativo al limite di spesa massima per l’aliquota di cui si beneficia. Per esempio, nel caso dell’aliquota del 110%, il limite di spesa massima previsto andrà diviso per 1,1. Una condizione essenziale è che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati. Fanno eccezione, in questo caso, gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Lgsl. 22/01/2004 n. 42), per i quali non sono necessari gli interventi trainanti.

Riqualificazione globale

L’intervento di riqualificazione globale è costituito da un insieme di interventi intrinsecamente legati a un obiettivo di efficienza energetica e non è cumulabile ad altri interventi, come specificato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che lo considerano come un intervento a sé stante non cumulabile ad altri. Il tecnico, da un punto di vista economico, deve prestare attenzione a due aspetti: deve verificare che la somma complessiva dell’intervento rientri nella spesa massima ammissibile e per ogni intervento deve verificare il rispetto dei costi massimi ammissibile per intervento. Per quanto riguarda i prezzi massimi ammissibili per ogni singolo intervento e anche per quelli complessivi, si può fare riferimento ai prezzari regionali o provinciali (per le provincie autonome) oppure, indistintamente, ai prezzari della Dei (Tipografia del Genio Civile). Oppure si può procedere a un riscontro analitico: possono esistere casi in cui il prezzo massimo di una determinata tecnologia non sia contenuto non sia immediatamente individuabile all’interno di questi documenti. In queste circostanze è consigliato consultare la tabella presente nell’allegato i) del decreto attuativo, comma 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013. Ciò può capitare, per esempio, negli interventi che fanno riferimento al semplice ecobonus, come la sola sostituzione della caldaia o degli infissi.

Prestazione energetica

L’Attestazione di prestazione energetica (Ape) è rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgsl. 192/2005: prevede che l’attestato deve riferirsi a ogni singola unità immobiliare. Questo perché, nello stesso edificio, si possono verosimilmente ottenere risultati di prestazione energetica differenti per ciascuna unità. Si parla, invece, di Ape convenzionale, in riferimento alla prestazione energetica dell’edificio nella sua interezza, indispensabile per dimostrare che tutto l’edificio abbia raggiunto un determinato traguardo di miglioramento della propria efficienza energetica. Come si fa a passare dagli Ape singoli a quello complessivo? Attraverso la valutazione, per ogni unità immobiliare, degli indici di prestazione energetica (con questa definizione ci si riferisce al rapporto tra l’energia primaria non rinnovabile necessaria per un determinato servizio, diviso la superficie utile) dei servizi energetici presenti. Questi valori singoli, moltiplicati per la superficie permettono

di ottenere il fabbisogno. Sommando i fabbisogni delle singole unità immobiliari si ottiene l’indice di fabbisogno globale dell’edificio che, confrontato con l’indice di riferimento, permette di determinare la prestazione energetica dell’edificio in esame. Nei catasti regionali degli attestati prestazione energetica occorre depositare l’Ape di ogni singola unità immobiliare, documentazione obbligatoria che va redatta a fine lavori e deve essere firmata da un tecnico competente. L’Ape convenzionale, invece, non va depositata nei catasti regionali e può essere firmata dal direttore dei lavori o dal progettista, ed è quella che serve per accedere ai bonus.

Le asseverazioni

Un’altra novità riguarda il tema delle asseverazioni. Già per accedere all’ecobonus la norma prevede che occorra l’asseverazione di un tecnico abilitato, che deve attestare che tutti i requisiti siano rispettati. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, il tecnico in più deve dichiarare la congruità delle spese sostenute. Se negli interventi semplici questa asseverazione può essere sostituita, ai fini del superbonus è obbligatoria e deve essere redatta secondo i modelli stabiliti già pubblicati dal ministero dello Sviluppo Economico, il 3 agosto 2020. Questi modelli possono essere rilasciati sia allo stato finale dei lavori ma anche in corso d’opera, al momento di ogni stato di avanzamento, e può essere usata ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Ma, a prescindere, va comunque eseguita e depositata. Anche l’Ape che va depositata assieme all’asseverazione, se quest’ultima viene fatta nel corso dei lavori (stato di avanzamento al 30% e al 60%) si allega l’Ape dello stato finale raggiunto dall’edificio, basato però sui dati calcolati in fase di progetto. Ma attenzione: oltre a tutte le autorizzazioni che vigono sulle norme urbanistiche, è importante ricordare la presentazione in Comune, prima dell’inizio dei lavori, della relazione tecnica che attualmente

fa riferimento all’articolo 8 del decreto Lgsl. 192/2005, e che deve sempre essere depositata per tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%.

Il software

Sempre ai fini della detrazione fiscale del 110%, per eseguire la redazione dell’Ape bisogna utilizzare software completi, cioè che permettono di applicare la metodologia di calcolo completa, indispensabile per permettere a Enea di eseguire i controlli previsti dalla normativa. Non è possibile, dunque, utilizzare software di tipo semplificato, compresi quelli messi a disposizione da Enea. L’asseverazione, inoltre, deve essere assicurata per un importo minimo di 500 mila euro, attraverso una polizza apposita, il cui importo funzionerà come una sorta di conto a scalare. Se l’importo dei lavori supererà quello della polizza, questa andrà eventualmente integrata o rinnovata.

Trasmissione della perizia

Come previsto dal decreto del 3 agosto, quando c’è necessità di trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori, in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla loro conclusione. Alla fine della trasmissione, che avviene online, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco attribuito dal sistema. Su tutte le asseverazioni sono previsti dei controlli che sono stati affidati a Enea, di cui il 10% del 5% con esito positivo subirà anche un controllo in situ, ovvero in cantiere o direttamente nel relativo edificio.

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