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SUPERBONUS - 1 IL LABIRINTO BUROCRATICO
SUPERBONUS - 1
UN LABIRINTO BUROCRATICO
Per ottenere l’agevolazione fiscale al 110% l’Agenzia delle Entrate e la legge richiedono di produrre oltre 20 documenti. Che rendono impervio l’accesso da parte di un singolo proprietario immobiliare
Stefano Lavori
Superbonus: superconveniente, ma anche supercomplicato. Specialmente se non si hanno le idee chiare sulle regole introdotte dall’incentivo fiscale introdotto con il decreto Rilancio. Sono molti, infatti, i dettagli ai quali fare attenzione. E ci vogliono una valanga di documenti. In sostanza, il superbonus scoraggia il singolo utente o la piccola impresa artigianale, mentre è più alla portata di un’organizzazione più strutturata e di un condominio. Se l’intento dei legislatori era quello di evitare truffe ai danni dell’Erario, infatti, l’obiettivo sembra essere raggiunto. Per ottenere lo sconto fino al 110%, infatti, sono previsti controlli, bollini blu e documenti, visti di conformità, asseverazioni, comunicazioni all’Enea, visure, contratti di appalto e autocertificazioni. Tempo fa il Sole 24Ore ha calcolato che è necessario produrre 24 documenti prima di tirare un sospiro di sollievo per essere giunti alla meta. E se un condominio può fare conto sulla professionalità di un amministratore (poveretto lui) e, presumibilmente, di un’azienda incaricata dei lavori che può dare una mano, è anche vero che può avere a che fare con una burocrazia ancora più complicata.
110%
Fase 1
Per avviare i lavori di riqualificazione, è noto, occorre la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata o permesso di costruire). Inoltre, è necessaria una dichiarazione firmata dal cliente e dall’impresa o da un tecnico che è, in pratica, una dichiarazione di essere nelle condizioni di accedere al superbonus. Questo documento deve contenere la autocertificazione di essere nelle condizioni di maturare il bonus fiscale, e che i lavori prevedano il miglioramento delle due classi energetiche, come richiede la legge, nonché l’iscrizione all’albo professionale da parte del tecnico. Il fisco vuole anche essere certo che l’immobile in questione sia proprio di chi richiede l’incentivo e per questo richiede la visura catastale che attesti la proprietà. E se, per caso, un’azienda volesse applicare il cappotto termico a vostra insaputa? Per evitare questa paradossale evenienza, sono richieste anche l’autorizzazione ai lavori firmata dal proprietario dell’immobile, il contratto di appalto o la lettera di incarico professionale, il verbale dell’assemblea se si tratta di un condominio, un’autocertifica-
110%
zione a firma del beneficiario della detrazione che attesti di non fruire del 110% su più di due unità immobiliari (lo sconto vale per un solo immobile) e che l’unità non è utilizzata per professione o impresa. A meno, a quanto pare, che faccia parte integrante di un condominio. Tutto qua? No, c’è bisogno anche di una dichiarazione sulla conformità dei documenti consegnati in copia.
Fase 2
Ora, mettiamo il caso che vogliate utilizzare il superbonus 110% senza anticipare un euro. Al contrario, la strada più semplice è, invece, pagare l’impresa e poi detrarre dalle tasse per i successivi cinque anni l’importo. Ma non sarà quella la strada a cui puntano tutti: l’alternativa è la cessione del credito d’imposta per non pagare nulla. Come si fa? Occorre trasmettere tutte le fatture all’azienda o banca che se ne fa carico, acconti compresi e, successivamente, le ricevute dei bonifici parlanti assieme al modulo firmato dall’impresa che esegue i lavori con la dichiarazione sull’avanzamento. Quando si arriva a un discreto livello di avanzamento dei lavori si può procedere con la cessione del credito maturato. Un momento: per poter davvero cedere il credito d’imposta sono necessari anche il visto di conformità sulla maturazione del credito, rilasciato da un tecnico abilitato, la dichiarazione da parte di chi ha dato l’ok al visto, che sia abilitato e che abbia sottoscritto la polizza di Rc professionale. I tecnici, infatti, sono obbligati per legge ad accendere una polizza assicurativa che li copra in caso di errore. Non va dimenticato, ovviamente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il desiderio di accedere al bonus e di cedere il proprio credito fiscale.
Fase 3
Pensavate di cavarvela così? Il labirinto del superbonus prevede altre sorprese di carattere burocratico, a partire dall’asseverazione sulle caratteristiche dell’edificio rilasciata da un tecnico, da spedire all’Enea. Ovviamente, non bisogna dimenticare di ottenere una ricevuta dell’invio per via telematica, oltre alla dichiarazione di conformità dei documenti.
Terremoto di carte
A questo punto è necessaria una digressione. È vero che nella maggior parte dei casi è prevedibile che il superbonus sia utilizzato per la riqualificazione energetica di un condominio. Ma è altrettanto vero che questo supersconto fiscale è concesso anche per gli interventi antisismici. In questo caso, occorrono però anche l’asseverazione da parte dei professionisti abilitati che gli interventi di consolidamento siano davvero efficaci. Non solo: i tecnici devono anche testimoniare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Fase 4
Dopo tanti documenti, il sogno di una casa con minore consumo di energia e/o capace di resistere a un terremoto, potrebbe giungere al termine. Ma, attenzione, anche se i lavori sono finiti, non è conclusa la vostra maratona burocratica: serve un bis del visto di conformità rilasciato da una figura
abilitata, corredato dalla dichiarazione sull’abilitazione, la polizza Rc e dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Infine, c’è da allegare un’ultima asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato che confermi che ora l’edificio ha raggiunto l’obiettivo prefissato (energetico o di consolidamento), la ricevuta di presentazione all’Enea. Se avete ottemperato a tutti i passaggi ora potete rilassarvi.
La data del bonifico
Da segnalare, infine, un altro aspetto legato alle procedure: non bisogna lasciarsi ingannare dalle date: è vero che la detrazione riguarda i lavori eseguiti tra luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (anche se c’è l’ipotesi di una proroga fino alla fine del 2024). Ma non sono quelle le date alle quali fare attenzione: quella che conta davvero è la data riportata sul bonifico, e non quella relativa all’inizo o alla fine dei lavori. La legge approvata, infatti, riguarda più precisamente le spese entro il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, e non gli interventi materialmente eseguiti nel periodo. Quindi, chi ha dato il via ai lavori per l’applicazione del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento anche mesi prima del luglio 2020 ha ugualmente diritto al superbonus a patto che la data apposta sul bonifico sia compresa in una data successiva a quella dell’entrata in vigore della legge. Stesso discorso per i lavori che termineranno oltre il 31 dicembre 2021, sempre a patto di aver staccato l’assegno prima della fine del prossimo anno. E se si paga a rate? Per il superbonus 110% saranno calcolati solo gli importi versati entro le date stabilite dalla legge, a meno di proroga naturalmente. Attenzione: per il condominio, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, fa fede la data del bonifico effettuato per le spese relative alle parti comuni, e non quella in cui i proprietari delle singole unità abitative hanno versato la rispettiva quota all’amministratore.