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NUOVE NORME MESSA A TERRA AD ALTA TENSIONE
NUOVE NORME
MESSA A TERRA AD ALTA TENSIONE
Con la pubblicazione del decreto Milleproroghe sono state introdotte alcune importanti modifiche al decreto in vigore. In particolare, l’articolo che riguarda l’Informatizzazione Inail modifica le verifiche degli impianti del condominio
Giancarmine Nastari
Tra le incombenze dell’amministratore di condominio, risulta esserci anche quella di far verificare l’impianto di messa a terra condominiale ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Negli anni, si è molto discusso se anche all’interno del condominio ricadesse questo obbligo. La risposta è affermativa, in quanto anche il condominio si considera luogo di lavoro. Infatti, anche quando non siano presenti lavoratori subordinati (per esempio, il portiere), occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa (imprese di pulizie, impresa di manutenzione, eccetera) presso un luogo dove è installato un impianto elettrico. L’amministratore, che si trova a rivestire la figura e le funzioni del datore di lavoro committente, deve adoperarsi affinché il condominio, inteso come luogo di lavoro, sia conforme alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza. In caso di incidenti causati da malfunzionamenti dell’impianto elettrico condominiale ne risponde il datore di lavoro, quindi l’amministratore di condominio. Si precisa che l’obbligo non è specificato all’interno di leggi, ma è riscontrabile dalle seguenti due circolari del ministero delle Attività Produttive: • Circolare del 25 febbraio 2005 prot. 10723 (il pdf si trova al link https://bit.ly/3fAshL8) • Circolare del 15 marzo 2005 prot. 19561 La norma di riferimento per la procedura delle verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra condominiale è il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 «Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). Per uniformare a livello nazionale, l’interpretazione del Dpr 462/01, nel maggio del 2005, il Cei (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. A titolo informativo, attualmente la norma Cei 0-14 è in fase di «inchiesta pubblica» e dovrebbe essere pubblicata entro la fine di quest’anno la nuova edizione.
La verifica
Dopo un piccolo preambolo di chiarezza normativa, bisogna subito dire che all’interno dello stabile condominiale, la verifica dell’impianto di terra può essere: • effettuato ogni due anni per gli impianti installati in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (di norma tutte quelle rientranti nel Dpr 151/11) • effettuato ogni cinque anni per gli impianti installati in ambienti
ordinari In un condominio costituito da tre piani fuori terra e un’autorimessa interrata, per esempio, potremmo avere l’esecuzione della verifica biennale per la sola autorimessa (ambiente a maggior rischio di incendio) e quella quinquennale per la scala condominiale (ambiente ordinario). È responsabilità dell’amministratore, incaricare un organismo abilitato all’esecuzione delle verifiche dell’impianto di terra, tra quelli presenti nell’elenco disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo Economico. In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili. Essenzialmente la verifica periodica si compone di quattro fasi: 1. Esame della documentazione tecnica relativa agli impianti da esaminare, il verificatore in questa fase verifica la presenza della
Dichiarazione di conformità, dei relativi allegati e/o del progetto. 2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti, si controlla che l’impianto installato sia conforme alla dichiarazione di conformità. 3. Effettuazione delle prove eseguite secondo norme e guide Cei. Le
prove e le misure possono essere condotte per campionatura, quando sono installate costruzioni elettriche simili in grande quantità o quando si è notata una corretta conduzione dell’impianto. 4. Redazione del verbale di verifica e del rapporto tecnico di verifica. Il rapporto di verifica si identifica in pratica con la check-list compilata dal tecnico durante la verifica, mentre il verbale di verifica contiene indicativamente le seguenti informazioni: a. Gli estremi del decreto di abilitazione dell’organismo notificato b. L’identificazione dell’impianto oggetto della verifica c. L’indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria) d. La data/e della verifica e. Il nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell’Organismo abilitato o dell’ente pubblico preposto f. L’indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti g. L’anno d’installazione dell’impianto h. La presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/08 i. La presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell’impianto j. L’esito della verifica k. La descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo Nel caso di verifica straordinaria effettuata da parte di un ente verificatore conseguente ad un verbale negativo di un controllo a campione eseguito dall’Inail, copia del verbale di verifica verrà trasmessa alla Asl/Arpa territoriale di competenza.
Le novità del Milleproroghe
Con la pubblicazione del decreto Milleproroghe sono state introdotte alcune importanti modifiche al Dpr 462/01. In particolar modo, l’articolo 36 Informatizzazione Inail, modifica il Dpr 462/01 per le verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici. Con l’introduzione dell’articolo 7 bis, troviamo: • Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’ Inail predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del ministero dello
Sviluppo economico e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza. • Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ Inail, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. • Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma
1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’ Inail una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. • Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni».
La proroga
Il 19 febbraio 2020 è stato convertito in legge il decreto 162/19 (Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), pertanto gli amministratori dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo incaricato di eseguire le verifiche degli impianti elettrici (di terra, scariche atmosferiche e ambiente a rischio di esplosione Atex) attraverso il sistema informativo Civa dell’Inail, lo stesso già utilizzato per la denuncia delle attrezzature da lavoro oppure tramite Pec all’Unità operativa territoriale di competenza. L’Inail ha predisposto un modello da compilare per la comunicazione dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche da parte del datore di lavoro. Assieme al modello compilato, bisogna inviare anche la Dichiarazione di conformità o di rispondenza alla regola dell’arte dell’impianto elettrico. Inoltre, il costo della verifica sarà individuato dal decreto del presidente dell’Ispesl del 7 luglio 2005, calcolato sulla potenza dell’impianto elettrico o sul tempo dedicato per la verifica in caso di impianto Atex. Gli organismi dovranno poi versare all’ Inail il 5% della tariffa delle verifiche effettuate.
Portale Civa
Attraverso il portale Civa dell’Inail, oltre a quanto riportato in precedenza, è possibile richiedere un numero di matricola per impianti già denunciati, ma per i quali il datore di lavoro (l’amministratore) non ha mai ricevuto matricola o l’ha smarrita, trasmettendo tramite apposita procedura: • Dichiarazione di Conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990, oppure la dichiarazione di Rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della
Dichiarazione di Conformità; • Modelli di denuncia agli Enti preposti (Arpa, Ispesl, Asl) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990; • Documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda). In caso di presentazione della pratica da parte di un consulente esterno o progettista, inserire la relativa documentazione di delega. Il portale Civa permette all’amministratore di condominio, di tenere facilmente sotto controllo la situazione delle verifiche degli impianti dei propri stabili.