Voci - Numero 2 Anno 2 - Amnesty International in Sicilia

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Responsabilità d'impresa

TRIVELLAZIONI E DIRITTO ALLA SALUTE L’AFFERMAZIONE DEL DIRITTO COLLETTIVO ALLA SALUBRITA’ AMBIENTALE CONTRO GLI INTERESSI ECONOMICI RISTRETTI IN VISTA DEL PROSSIMO REFERENDUM “ANTI-TRIV” DEL 17 APRILE di Marta D’Alia

L’articolo 32 della Costituzione Italiana recita al primo comma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Tale disposto, oltre ad inquadrare la Salute come diritto fondamentale senza il quale non sarebbe possibile il godimento di altri diritti, comporta anche il diritto alla salubrità dell’ambiente. Infatti, seppure il richiamo alla definizione di “ambiente” non sia esplicitamente presente nella Costituzione, questo è considerato un principio basilare visto che la Corte Costituzionale 1 ha stabilito che la protezione dell’ambiente è fissata da precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32, assumendo quindi valore di diritto fondamentale. D’altronde, nel mondo contemporaneo, il godimento dei diritti fondamentali non è solo o soltanto minacciato dagli attacchi diretti alla libertà individuale quanto anche (se non soprattutto) dallo sviluppo economico “insostenibile”.

All’articolo 41 la Costituzione Italiana riconosce poi la libera iniziativa economica, ponendo però un limite quando questa sia svolta in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza [..], che comprende anche il diritto alla salute di cui all’articolo 32 2. Tale precetto definisce il rapporto tra iniziativa economica e intervento dei poteri pubblici in una sorta di compromesso tra due esigenze o interessi entrambi meritevoli di tutela ma che possono essere contrapposti. Questo è sicuramente il caso per lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas naturale nella terra ferma o off shore entro i limiti delle acque territoriali nazionali. Infatti l’interesse economico dello sfruttamento deve considerare l’impatto ambientale che una tale attività comporta sia per la fauna e la flora, sia per l’aria, sia infine per la popolazione ivi residente.

La Cassazione in Italia ha pertanto riconosciuto il diritto all’ambiente salubre come un diritto che, nonostante non sia oggetto immediato di tutela, diviene indirettamente rilevante come mezzo essenziale per assicurare diritti inviolabili dell’uomo espressamente riconosciuti. Allo stesso modo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche se non prevede esplicitamente il diritto all’ambiente tra i diritti fondamentali della Carta, ha interpretato l’ambiente come un valore della società, che non solo giustifica limitazioni di altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta ma implica interventi positivi dello Stato volti alla sua salvaguardia.

Sia la giurisprudenza nazionale sia quella sovranazionale sono comuni nell’affermare il principio di bilanciamento tra interessi: da un lato il diritto individuale o collettivo all’ambiente salubre, dall’altro l’interesse per la collettività che una data attività economica ad impatto ambientale può avere. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha però condannato uno Stato per non aver preso le misure necessarie alla tutela dei propri cittadini nelle situazioni in cui alcune attività produttive ad elevato impatto ambientale (come nel caso di un impianto di smaltimento dei rifiuti) abbiano causato disturbi ai propri cittadini coinvolti perché risiedenti nei pressi di tale attività economica inquinante, seppure

1  -  Corte Costituzionale, sentenza del 30-12-1987 n°641

2 - http://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iii/art41.html

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APRILE 2016 N. 2 / A.2 - Voci


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