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Cassazione. Sì a risarcibilità danno da circolazione occorso in area privata
by AnavRoma
CASSAZIONE
a risarcibilità danno da circolazione occorso in area privata
Il pronunciamento della Corte di Cassazione, superando gli orientamenti predenti, ha chiarito una materia oggetto di uno (storico) dibattito
[Nicoletta Romagnuolo] Dirigente Servizio fisco, societario e commerciale
Risarcibile il danno da circolazione di veicoli in area privata. A stabilirlo la sent. n. 21983 del 30 luglio 2021 con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione, superando orientamenti precedenti, si allineano ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea di maggior tutela delle vittime di sinistri stradali. L’indirizzo giurisprudenziale finora prevalente in ambito nazionale si fondava sulla lettera dell’art. 122 del codice assicurazioni private che vieta la circolazione dei veicoli a motore “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile …” e sulla previsione dello stesso art. 2054 c.c. dell’obbligo per il conducente di “risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno …”. La Cassazione aveva sempre sostenuto la non risarcibilità del danno occorso su area privata, visto il testuale riferimento dell’art. 122 alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, intendendo equiparate solo le aree private “aperte all’utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone” (Cass. Sez. Un. 29.4.2015 n. 8620). Un’interpretazione che però – sottolineano oggi i giudici - non tiene conto della normativa europea in materia di RCA e che contrasta con la giurisprudenza unionale più volte intervenuta con pronunce di segno contrario. Da qui il cambio di rotta: per i giudici l’art. 122 va letto in coordinamento con l’art. 2054 c.c., alla luce del quale è possibile affermare (e in tal senso sent. n. 8620/2015 cit.) che rientrano nella nozione di “circolazione” anche la posizione di arresto/sosta del veicolo, nonché tutte le manovre utili e necessarie a porre il veicolo in movimento, rilevando non già il numero di persone che accedono all’area su cui il veicolo circola bensì l’uso che in concreto si faccia del veicolo “... sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. Ad avviso dei giudici, quindi, “attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva - nonché del tipo di uso …. che del mezzo … si faccia, è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del <numero indeterminato di persone>, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Pertanto, ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la RCA, occorre guardare a che l’uso del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, potendo rimanere esclusa da assicurazione la sola ipotesi di utilizzo del veicolo in contesti avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e dalla disciplina del codice assicurazioni private. ■