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Dal 15 novembre al via la nuova composizione negoziata della crisi

CRISI AZIENDALI Dal 15 novembre al via la nuova composizione negoziata della crisi

Uno strumento che favorisce l’emersione di situazioni di squilibrio patrimoniale. Ecco tutte le caratteristiche di questa nuova procedura

[Nicoletta Romagnuolo] Dirigente Servizio fisco, societario e commerciale

Ancora un rinvio, accompagnato da importanti modifiche, per il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs. n. 14 del 2019): il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 - in attesa anche degli ulteriori interventi che si renderanno necessari per l’adeguamento alla direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione delle imprese (da recepire entro il 17 luglio 2022) - fa slittare dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice, prevedendo un termine ancor più ampio per l’operatività delle misure di “allerta” rinviate al 31 dicembre 2023 per evitare il moltiplicarsi di dichiarazioni di insolvenza per la situazione di generale difficoltà determinata dalla pandemia. Oltre che sui termini di entrata in vigore, il decreto incide sull’impianto del Codice introducendo dal 15 novembre 2021 il nuovo strumento della “composizione negoziata della crisi” per favorire l’emersione il più possibile anticipata di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa. Rispetto alle misure di “allerta” che, al ricorrere di determinati parametri indicativi di una crisi prevedono un vero e proprio obbligo di segnalazione e attivazione da parte degli organi di controllo e dei creditori pubblici “qualificati” (agenzia delle entrate, agente della riscossione ed INPS) per l’apertura della composizione assistita, la nuova procedura non impone alcun obbligo trattandosi di uno strumento stragiudiziale di tipo volontario. L’accesso al nuovo istituto è frutto, infatti, di una scelta discrezionale dell’imprenditore assunta in piena autonomia e liberamente. Ma vediamo quali sono le caratteristiche della nuova procedura: ● è accessibile a tutte le realtà imprenditoriali, di qualsivoglia dimensione, iscritte nel registro delle imprese e prevede che l’imprenditore sia affiancato da un esperto indipendente, dotato di competenze in materia concorsuale e di ristrutturazioni aziendali, e possa beneficiare di misure premiali (es. riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari, accesso ad un piano di rateizzazione delle imposte eventualmente dovute al Fisco); ● l’esperto indipendente costituisce la figura di riferimento della proce-

dura cui è affidato il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati necessarie per il risanamento dell’impresa. È nominato da una commissione composta da tre membri attingendo a un elenco tenuto presso la camera di commercio, deve essere indipendente (in particolare, non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale) e deve svolgere l’incarico in modo imparziale, indipendente e riservato; ● l’accesso alla procedura avviene tramite una piattaforma telematica nazionale, disponibile sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio e aperta a tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. Sulla piattaforma sono disponibili sia un test pratico per verificare l’effettiva perseguibilità del risanamento che una check list con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento che deve accompagnare l’accesso alla procedura. Tramite la piattaforma è possibile caricare, unitamente all’istanza di composizione negoziata della crisi,

la documentazione necessaria allo svolgimento della procedura (bilanci, relazione sull’attività svolta e piano finanziario per i successivi sei mesi, elenco dei creditori e dettaglio dei creditori, debiti fiscali e contributivi, ecc.) e richiedere la nomina dell’esperto indipendente; ● l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio per effetto delle quali i creditori non possono: acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore; iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio; rifiutare l’adempimento o risolvere contratti pendenti, modificarli in danno dell’imprenditore a causa del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

● durante la procedura l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, fermo restando l’obbligo di attenersi a

una prudente gestione e di informare l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione. È espressamente previsto che, se nel corso della composizione negoziata sono decise misure che incidono su una pluralità di rapporti di lavoro dipendente, l’imprenditore-datore di lavoro con più di 15 dipendenti, prima di darvi corso deve informare le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, nonché i sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo applicato dall’impresa che possono chiedere una consultazione con l’intervento dell’esperto; ● a conclusione della procedura vi può essere un’archiviazione (qualora manchino concrete prospettive di risanamento) ovvero la sottoscrizione, sempre con l’intervento dell’esperto, di: ■ un contratto con uno o più creditori idoneo, in base alla relazione dell’esperto, ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni ovvero ■ una convenzione di moratoria avente a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia o la sospensione di azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito ovvero ■ un accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto anche dall’esperto.

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore può: richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, predisporre il piano attestato di risanamento ovvero proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questa, dunque, la struttura della nuova procedura di composizione negoziata delineata dal DL n. 118/2021 attualmente ancora all’esame parlamentare per la conversione in legge che, tuttavia, non dovrebbe apportare modifiche sostanziali. ■

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