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Webinar ANAV La parabola del Green Pass
by AnavRoma
WEBINAR ANAV
La parabola del Green Pass
Un appuntamento che ha catalizzato l’attenzione di tanti associati. ANAV ha così risposto alle domande delle aziende di trasporto
[Paola Galantino] Dirigente Servizio legale e internazionale
Da lasciapassare nato prima dell’estate per viaggi e spostamenti a strumento indispensabile per lavorare. È la parabola compiuta dal Green Pass anti Covid-19 negli ultimi sei mesi: grazie a tre distinti decreti arrivati da fine luglio in poi, ben otto disposizioni sono andate ad aggiungersi alla norma base, l’articolo 9 del Dl 52/2021. Il punto di arrivo è che, da metà ottobre, quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la certificazione verde - che attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo - per poter accedere ai luoghi dove lavorano. La platea si è ampliata progressivamente fino ad arrivare a coprire tutti i dipendenti pubblici e privati. Una simile stratificazione di norme, concentrata in un arco temporale così ristretto, ha reso il quadro degli obblighi e dei controlli tutt’altro che pacifico. Lo svolgimento dell’attività in sicurezza
presuppone anche l’organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso della certificazione verde che faccia “pace” con la normativa della tutela della privacy: a questo fine è essenziale anche una forte e costante azione di sensibilizzazione da parte del sistema impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi della mancata attivazione di quei comportamenti (vaccinazione, in primo luogo) che, assicurando la tutela della salute pubblica, danno diritto al documento. Di questo e ben altro si è discusso in occasione del webinar, che ha riscosso enorme successo e interesse, che ANAV ha organizzato lo scorso 11 ottobre, in una corsa contro il tempo, per mettere in condizioni le associate di adempiere correttamente a una serie di obblighi prioritari emersi dall’analisi della normativa in vigore. Ci riferiamo in particolare a quello relativo al piano organizzativo che le imprese devono aver predisposto e attivato entro il 15 ottobre 2021. Si tratta in sostanza di un documento che attesta le “Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” messe in atto dai datori di lavoro per dare evidenza della adeguata applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 (integrato dal D.L. 139 del 8 ottobre 2021). L’obbligo di verifica del possesso di Green Pass è posto in capo al datore di lavoro secondo modalità di verifica che, mentre scriviamo, potranno essere svolte: prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi anche successivamente all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa; “anche a campione”; e individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati. I datori di lavoro privati hanno, quindi, l’obbligo di organizzarsi in vista dei controlli da fare, preferibilmente all’ingresso dei lavoratori, come richiede il Dl 127/2021. La verifica del
green pass va fatta tutti i giorni e per tutelare la privacy – allo stato attuale - il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno. Per mancato controllo, i datori rischiano una sanzione fino a mille euro. Vale la pena, dunque, prepararsi a dimostrare di aver messo in campo l’organizzazione necessaria alle verifiche e di aver individuato formalmente i responsabili. Ma quel che più ha generato allerta è garantire, in settori come quello del tra-
sporto passeggeri con autobus, la regolarità e la continuità dell’erogazione di un servizio pubblico essenziale dal momento che, di fatto, nel quadro vigente, non è possibile programmare l’attività aziendale in quanto solo all’inizio della giornata potrà conoscere l’elenco del personale in servizio. Il settore, in tutti i suoi segmenti del trasporto pubblico locale, dei servizi scolastici dedicati, delle linee commerciali ma anche dei servizi di noleggio e del trasporto turistico, costituisce infatti un servizio pubblico essenziale per la mobilità collettiva che, per la peculiare modalità di erogazione e, specie per il trasporto pubblico locale, per la necessità di assolvere a obblighi di servizio pubblico, deve necessariamente essere programmato con adeguato e congruo anticipo rispetto all’operatività dei turni di servizio e alla disponibilità del personale. L’assenza di una previsione che consentisse ai datori di lavoro di richiedere ai dipendenti il possesso del green pass in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dell’obbligo aveva destato non poche preoccupazioni per le imprese, considerato il rischio di gravi conseguenze organizzative in caso di assenza dal lavoro di un numero significativo di dipendenti. Per ovviare a tale problematica la nuova norma - art. 3 D.L. 8.10.2021, n. 139 - in adesione alle richieste formulate da ANAV in occasione dei ripetuti incontri con il Ministro MIMS Enrico Giovannini in ordine alla necessità di consentire alle imprese la tempestiva programmazione dei turni del personale viaggiante e un’adeguata orga-
nizzazione dell’attività di trasporto, - ha inserito l’art. 9-octies al D.L. n. 52/2021 conv. in L. n. 87/2021 prevedendo la possibilità per i datori di lavoro del settore privato – in caso di esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro – di richiedere al lavoratore una comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19 con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative. Dal momento che l’applicazione di quanto previsto dalla normativa citata ha un notevole e rilevante impatto anche sulla protezione dei dati personali, il documento relativo alla procedura aziendale, oltre a fungere come criterio di audit, per dare evidenza delle misure adottate, deve anche indicare le misure poste in atto per il rispetto degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali (informative, comunicazioni preventive etc..). Al fine di supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli incarichi per le verifiche, l’Associazione ha anche elaborato alcuni documenti operativi contenente alcuni fac-simile di comunicazioni ai lavoratori, la procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, l’informativa sulla protezione dei dati personali, le comunicazioni agli Enti/Autorità affidanti; l’individuazione dei soggetti incaricati; la modulistica relativa ai verbali delle attività di verifica e di accertamento delle violazioni. I fac-simile chiaramente recano delle parti evidenziate in giallo che vanno valutate e compilate dalle aziende sulla base delle loro specificità ed esigenze. Si tratta, infatti, di format, elaborati tenendo conto delle numerose questioni e problematiche segnalate dagli associati e senza pretesa di esaustività, da adattare alle esigenze organizzative specifiche della singola impresa. Tra questi la comunicazione di un ordine di servizio che richieda al personale la comunicazione preventiva per esigenze connesse alla programmazione dei servizi di non essere in possesso di certificazione verde. Con tutti gli scenari aleatori e imprevedibili nel caso in cui il presupposto del rilascio di un green pass sia un… tampone negativo effettuato ogni 48/72 ore da parte del lavoratore. E senza considerare che, ovviamente, tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l’ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria. Inoltre, tale comunicazione, da disciplinarsi nella procedura sullo svolgimento dei controlli, comporterebbe per il datore di lavoro un trattamento di dati non sensibili (possesso di una certificazione valida, senza indicazione della scadenza, né dei presupposti che ne avranno determinato il rilascio), che potrebbe basarsi ex art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n. 679/2016 (GDPR) sul legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l’attività d’impresa, fermo il diritto dell’interessato, in tale circostanza, di opporsi a tale trattamento. Anche in tal caso, resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di effettuare i controlli delle certificazioni prodotte dai lavoratori, nonché la possibilità del lavoratore di comunicare il mancato possesso del green pass ovvero di non esibirlo al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
Mentre mandiamo in stampa questa edizione, arrivano le indicazioni del Governo per controllare il possesso del Green pass sui luoghi di lavoro, con controlli automatici anche nel privato con la messa a disposizione dei datori di lavoro di una applicazione (evviva la digitalizzazione!) per la verifica quotidiana e automatizzata. È quanto prevede la bozza di Dpcm che regola il controllo della certificazione verde sui luoghi di lavoro e di cui attendiamo in queste ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quali altre sorprese ci avrà riservato il Legislatore…e, peggio ancora, il Garante della Privacy? ■